Il Commissario straordinario del Governo per la  ricostruzione  nei
territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016. 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n.  244  del  18  ottobre  2016,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016, e in particolare: 
    l'art.  2,  comma  1,  lettera  b),  il  quale  prevede  che   il
Commissario straordinario coordina gli interventi di ricostruzione  e
riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II,  Capo  I  del
medesimo decreto, sovraintendendo all'attivita' dei  vice  Commissari
di concessione ed erogazione  dei  relativi  contributi  e  vigilando
sulla fase attuativa degli stessi; 
    l'art.  2,  comma  2,  il  quale  prevede  che   il   Commissario
straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della
Costituzione, dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  e
delle norme dell'ordinamento europeo; 
    l'art.  5,  comma  2,  lettera  a),  il  quale  prevede  che   il
Commissario straordinario, con provvedimenti adottati  ai  sensi  del
precitato art. 2, comma 2, in coerenza con i  criteri  stabiliti  nel
decreto stesso, provvede all'erogazione dei  contributi,  sulla  base
dei danni effettivamente  verificatisi,  fino  al  100%  delle  spese
occorrenti,  per  far  fronte,  fra  l'altro,  agli   interventi   di
riparazione, ripristino  o  ricostruzione  degli  immobili  e  a  uso
produttivo  distrutti  o   danneggiati,   in   relazione   al   danno
effettivamente subito; 
    l'art.  5,  comma  2,  lettera  b),  il  quale  prevede  che   il
Commissario straordinario, con provvedimenti adottati  ai  sensi  del
precitato art. 2, comma 2, in coerenza con i  criteri  stabiliti  nel
decreto stesso, provvede all'erogazione dei  contributi,  sulla  base
dei danni effettivamente  verificatisi,  fino  al  100%  delle  spese
occorrenti, per far fronte a gravi  danni  a  scorte  e  beni  mobili
strumentali  alle  attivita'   produttive,   industriali,   agricole,
zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi
comprese quelle relative  agli  enti  non  commerciali,  ai  soggetti
pubblici  e  alle  organizzazioni,  fondazioni  o  associazioni   con
esclusivo fine solidaristico o sindacale, e  di  servizi,  inclusi  i
servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa  presentazione  di
perizia asseverata; 
    l'art.  5,  comma  2,  lettera  c),  il  quale  prevede  che   il
Commissario straordinario, con provvedimenti adottati  ai  sensi  del
precitato art. 2, comma 2, in coerenza con i  criteri  stabiliti  nel
decreto stesso, provvede all'erogazione dei  contributi,  sulla  base
dei danni effettivamente  verificatisi,  fino  al  100%  delle  spese
occorrenti, per far fronte ai danni economici subiti da  prodotti  in
corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai  sensi  del  regolamento
(UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  21
novembre 2012, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche
e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli  e  alimentari,
previa presentazione di perizia asseverata; 
    l'art. 2, comma 1, lettera f), il quale prevede che ai  fini  del
riconoscimento dei contributi nell'ambito dei  territori  interessati
dagli eventi sismici il Commissario straordinario, con  provvedimenti
adottati ai sensi dell'art.  2,  comma  2,  provvede  a  stabilire  i
parametri per la determinazione del costo degli interventi ed i costi
parametrici; 
    l'art. 6,  comma  7,  il  quale  prevede,  fra  l'altro,  che  il
Commissario straordinario provveda a predisporre d'intesa con i  vice
Commissari un prezzario unico interregionale sulla base del quale gli
interessati provvederanno a redigere  i  computi  metrici  estimativi
allegati alle domande di contributo; 
    l'art. 12, comma  6,  il  quale  prevede  fra  l'altro  che,  con
provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2,  sono  definiti
modalita' e termini per la presentazione delle domande di concessione
dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, e che nei
medesimi provvedimenti possono  essere  altresi'  indicati  ulteriori
documenti e informazioni  da  produrre  in  allegato  all'istanza  di
contributo,  anche  in  relazione  alle   diverse   tipologie   degli
interventi ricostruttivi; 
    l'art. 34, comma 7, il quale prevede che, per gli  interventi  di
ricostruzione privata, con provvedimenti adottati ai sensi  dell'art.
2,  comma  2,  sono  stabiliti  i  criteri  finalizzati  ad   evitare
concentrazioni   di   incarichi   professionale   che   non   trovino
giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale; 
  Vista  l'ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  4  del  17
novembre 2016, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  278  del  28
novembre 2016, con  la  quale  e'  stata  dettata  la  disciplina  di
dettaglio per l'avvio degli interventi suindicati, e  in  particolare
l'art. 4, comma 2, che ha fatto rinvio a quanto  stabilito  dall'art.
8, comma 4, del decreto-legge n. 189 del  2016  quanto  a  termini  e
modalita' di richiesta e  concessione  dei  contributi  per  i  detti
interventi; 
  Vista  l'ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  8  del  14
dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  295  del  19
dicembre  2016,  con  la  quale,  a  integrazione  della   precedente
ordinanza  n.  4,  sono  stati  individuati  i  criteri  e  i   costi
parametrici per l'erogazione dei contributi  per  gli  interventi  di
ricostruzione immediata eseguiti sugli immobili con danni lievi; 
  Vista l'ordinanza n. 5  del  28  novembre  2016,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre  2016,  con  la  quale  sono
state impartite, anche a  integrazione  di  precedenti  ordinanze  di
protezione civile, disposizioni  per  la  immediata  delocalizzazione
temporanea di stalle, fienili e depositi distrutti o  danneggiati  al
fine di salvaguardare l'integrita' degli animali ivi custoditi e  per
la concessione del relativo rimborso spese; 
  Vista l'ordinanza n. 7  del  14  dicembre  2016,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2016, con la quale e' stato
approvato, ai sensi  dell'art.  6,  comma  7,  del  decreto-legge  n.
189/2016, il Prezzario unico da  utilizzare  per  i  computi  metrici
estimativi da allegare ai progetti di ricostruzione e alle domande di
concessione dei relativi contributi; 
  Vista l'ordinanza n. 9  del  14  dicembre  2016,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre  2016,  con  la  quale,  ai
sensi  dell'art.  5,  comma  2,  lettera  g),  del  decreto-legge  n.
189/2016,  sono  state  impartite  le  disposizioni  per  l'immediata
delocalizzazione temporanea delle attivita' economiche  e  produttive
ubicate in immobili distrutti o danneggiati e per  il  riconoscimento
del relativo rimborso spese; 
  Vista l'ordinanza n. 12 del 21 dicembre 2016, con la quale e' stato
approvato il Protocollo  d'intesa  sottoscritto  fra  il  Commissario
straordinario e la Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica
e scientifica, a norma dell'art. 34  del  decreto-legge  n.  189  del
2016; 
  Considerato che, una volta adottate le  prime  misure  urgenti  per
l'immediata attivazione delle misure suindicate, occorre  dettare  le
prime disposizioni per il riconoscimento a regime dei contributi  per
gli  interventi  di  ricostruzione,  riparazione  e  ripristino   con
miglioramento sismico degli immobili a  uso  produttivo  distrutti  o
danneggiati dagli eventi sismici, per i danni ai beni strumentali  ed
alle scorte e ai prodotti in giacenza e in corso di maturazione; 
  Ritenuto che a tanto puo' provvedersi con  ordinanza  commissariale
nell'esercizio del coordinamento di cui al citato art.  2,  comma  1,
lettera b),  del  decreto-legge  n.  189  del  2016,  trattandosi  di
disposizioni volte a indirizzare sia  l'attivita'  dei  soggetti  che
intendono avviare gli interventi suindicati  e  chiedere  i  relativi
contributi,  sia  le  valutazioni  degli  Uffici  speciali   per   la
ricostruzione e dei vice Commissari in sede di esame delle domande ai
sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del medesimo decreto-legge; 
  Rilevato che e' in via di istituzione  la  piattaforma  informatica
che, ai sensi del  decreto-legge  n.  189  del  2016,  dovra'  essere
impiegata per  il  deposito  delle  domande  di  contributo  e  della
relativa documentazione, nonche' per l'istruttoria e  l'adozione  dei
provvedimenti di competenza del Commissario straordinario e dei  vice
Commissari, e che, fino all'entrata a regime della detta piattaforma,
la modalita' informatica da seguire per le  attivita'  suindicate  e'
l'utilizzo della Posta elettronica certificata (PEC); 
  Vista l'intesa espressa dalle Regioni interessate nella  cabina  di
coordinamento del 21 dicembre 2016; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm.,  in  base
ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso  il
termine di 30 giorni per  l'esercizio  del  controllo  preventivo  di
legittimita' da parte della Corte dei conti; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
            Ambito di applicazione e soggetti beneficiari 
 
  1.  Le  disposizioni  della  presente  ordinanza,   in   attuazione
dell'art. 5, comma 2, lettere a),  b)  e  c),  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229, sono finalizzate a disciplinare gli interventi
di ricostruzione, ripristino e  riparazione  degli  immobili  ad  uso
produttivo distrutti o danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto
e del 26 e 30 ottobre 2016, nonche' le misure  di  compensazione  dei
danni a scorte, beni  mobili  strumentali  e  prodotti  di  attivita'
economiche e produttive determinati dai medesimi eventi,  nei  comuni
di cui all'art. 1 del citato decreto-legge n. 189 del 2016,  al  fine
di assicurare la ripresa delle  attivita'  produttive  interrotte  in
conseguenza degli eventi sismici suindicati. 
  2. Possono  beneficiare  dei  contributi  previsti  dalla  presente
ordinanza le imprese appartenenti a tutti i settori (industriali, dei
servizi,    commerciali,    artigianali,    turistiche,     agricole,
agrituristiche, zootecniche), secondo la definizione di cui  all'art.
1 dell'Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione
europea del 17 giugno 2014, attive alla data del sisma ed ubicate  in
edifici  distrutti  o  che  hanno  subito  danni  gravi,   dichiarati
inagibili con ordinanza sindacale e che ai sensi dell'art.  5,  comma
1, lettera b), del decreto-legge n.  189  del  2016  devono  eseguire
interventi di  miglioramento  sismico  o  di  ricostruzione.  Possono
beneficiare dei  contributi  anche  le  imprese  che  optano  per  la
delocalizzazione definitiva mediante l'acquisto di edifici  esistenti
agibili nello stesso comune, ai sensi del successivo art. 6. 
  3.  Possono  beneficiare  del  contributo,  secondo  le   modalita'
definite nei successivi articoli 3, comma 5, e  4,  i  proprietari  o
conduttori di unita'  immobiliari  a  uso  produttivo  ubicate  negli
edifici di cui al comma 2, nonche' i soggetti che  abbiano  acquisito
tramite leasing le predette unita' immobiliari. 
  4. Possono infine beneficiare del contributo i proprietari ovvero i
locatari o coloro che, per legge o per contratto o in base  ad  altro
titolo giuridico,  siano  obbligati  a  sostenere  le  spese  per  la
manutenzione straordinaria di unita' immobiliari ad uso abitativo che
si trovino all'interno  di  un  edificio  principale  a  destinazione
industriale o produttiva, limitatamente agli interventi  sulle  parti
comuni dell'edificio. 
  5. Tutti i beneficiari devono  possedere,  al  momento  dell'evento
sismico, i requisiti di ammissibilita' elencati nell'Allegato 1  alla
presente ordinanza.