Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016. Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016, e in particolare: l'art. 2, comma 1, lettera b), il quale prevede che il Commissario straordinario coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II, Capo I del medesimo decreto, sovraintendendo all'attivita' dei vice Commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli stessi; l'art. 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; l'art. 5, comma 2, lettera a), il quale prevede che il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi del precitato art. 2, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel decreto stesso, provvede all'erogazione dei contributi, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, fino al 100% delle spese occorrenti, per far fronte, fra l'altro, agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili e a uso produttivo distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito; l'art. 5, comma 2, lettera b), il quale prevede che il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi del precitato art. 2, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel decreto stesso, provvede all'erogazione dei contributi, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, fino al 100% delle spese occorrenti, per far fronte a gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attivita' produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata; l'art. 5, comma 2, lettera c), il quale prevede che il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi del precitato art. 2, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel decreto stesso, provvede all'erogazione dei contributi, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, fino al 100% delle spese occorrenti, per far fronte ai danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, previa presentazione di perizia asseverata; l'art. 2, comma 1, lettera f), il quale prevede che ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori interessati dagli eventi sismici il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, provvede a stabilire i parametri per la determinazione del costo degli interventi ed i costi parametrici; l'art. 6, comma 7, il quale prevede, fra l'altro, che il Commissario straordinario provveda a predisporre d'intesa con i vice Commissari un prezzario unico interregionale sulla base del quale gli interessati provvederanno a redigere i computi metrici estimativi allegati alle domande di contributo; l'art. 12, comma 6, il quale prevede fra l'altro che, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, sono definiti modalita' e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, e che nei medesimi provvedimenti possono essere altresi' indicati ulteriori documenti e informazioni da produrre in allegato all'istanza di contributo, anche in relazione alle diverse tipologie degli interventi ricostruttivi; l'art. 34, comma 7, il quale prevede che, per gli interventi di ricostruzione privata, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, sono stabiliti i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi professionale che non trovino giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale; Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 2016, con la quale e' stata dettata la disciplina di dettaglio per l'avvio degli interventi suindicati, e in particolare l'art. 4, comma 2, che ha fatto rinvio a quanto stabilito dall'art. 8, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016 quanto a termini e modalita' di richiesta e concessione dei contributi per i detti interventi; Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2016, con la quale, a integrazione della precedente ordinanza n. 4, sono stati individuati i criteri e i costi parametrici per l'erogazione dei contributi per gli interventi di ricostruzione immediata eseguiti sugli immobili con danni lievi; Vista l'ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2016, con la quale sono state impartite, anche a integrazione di precedenti ordinanze di protezione civile, disposizioni per la immediata delocalizzazione temporanea di stalle, fienili e depositi distrutti o danneggiati al fine di salvaguardare l'integrita' degli animali ivi custoditi e per la concessione del relativo rimborso spese; Vista l'ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2016, con la quale e' stato approvato, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 189/2016, il Prezzario unico da utilizzare per i computi metrici estimativi da allegare ai progetti di ricostruzione e alle domande di concessione dei relativi contributi; Vista l'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2016, con la quale, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera g), del decreto-legge n. 189/2016, sono state impartite le disposizioni per l'immediata delocalizzazione temporanea delle attivita' economiche e produttive ubicate in immobili distrutti o danneggiati e per il riconoscimento del relativo rimborso spese; Vista l'ordinanza n. 12 del 21 dicembre 2016, con la quale e' stato approvato il Protocollo d'intesa sottoscritto fra il Commissario straordinario e la Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica, a norma dell'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016; Considerato che, una volta adottate le prime misure urgenti per l'immediata attivazione delle misure suindicate, occorre dettare le prime disposizioni per il riconoscimento a regime dei contributi per gli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino con miglioramento sismico degli immobili a uso produttivo distrutti o danneggiati dagli eventi sismici, per i danni ai beni strumentali ed alle scorte e ai prodotti in giacenza e in corso di maturazione; Ritenuto che a tanto puo' provvedersi con ordinanza commissariale nell'esercizio del coordinamento di cui al citato art. 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 189 del 2016, trattandosi di disposizioni volte a indirizzare sia l'attivita' dei soggetti che intendono avviare gli interventi suindicati e chiedere i relativi contributi, sia le valutazioni degli Uffici speciali per la ricostruzione e dei vice Commissari in sede di esame delle domande ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del medesimo decreto-legge; Rilevato che e' in via di istituzione la piattaforma informatica che, ai sensi del decreto-legge n. 189 del 2016, dovra' essere impiegata per il deposito delle domande di contributo e della relativa documentazione, nonche' per l'istruttoria e l'adozione dei provvedimenti di competenza del Commissario straordinario e dei vice Commissari, e che, fino all'entrata a regime della detta piattaforma, la modalita' informatica da seguire per le attivita' suindicate e' l'utilizzo della Posta elettronica certificata (PEC); Vista l'intesa espressa dalle Regioni interessate nella cabina di coordinamento del 21 dicembre 2016; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 30 giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti; Dispone: Art. 1 Ambito di applicazione e soggetti beneficiari 1. Le disposizioni della presente ordinanza, in attuazione dell'art. 5, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono finalizzate a disciplinare gli interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione degli immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016, nonche' le misure di compensazione dei danni a scorte, beni mobili strumentali e prodotti di attivita' economiche e produttive determinati dai medesimi eventi, nei comuni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, al fine di assicurare la ripresa delle attivita' produttive interrotte in conseguenza degli eventi sismici suindicati. 2. Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente ordinanza le imprese appartenenti a tutti i settori (industriali, dei servizi, commerciali, artigianali, turistiche, agricole, agrituristiche, zootecniche), secondo la definizione di cui all'art. 1 dell'Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, attive alla data del sisma ed ubicate in edifici distrutti o che hanno subito danni gravi, dichiarati inagibili con ordinanza sindacale e che ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 189 del 2016 devono eseguire interventi di miglioramento sismico o di ricostruzione. Possono beneficiare dei contributi anche le imprese che optano per la delocalizzazione definitiva mediante l'acquisto di edifici esistenti agibili nello stesso comune, ai sensi del successivo art. 6. 3. Possono beneficiare del contributo, secondo le modalita' definite nei successivi articoli 3, comma 5, e 4, i proprietari o conduttori di unita' immobiliari a uso produttivo ubicate negli edifici di cui al comma 2, nonche' i soggetti che abbiano acquisito tramite leasing le predette unita' immobiliari. 4. Possono infine beneficiare del contributo i proprietari ovvero i locatari o coloro che, per legge o per contratto o in base ad altro titolo giuridico, siano obbligati a sostenere le spese per la manutenzione straordinaria di unita' immobiliari ad uso abitativo che si trovino all'interno di un edificio principale a destinazione industriale o produttiva, limitatamente agli interventi sulle parti comuni dell'edificio. 5. Tutti i beneficiari devono possedere, al momento dell'evento sismico, i requisiti di ammissibilita' elencati nell'Allegato 1 alla presente ordinanza.