Art. 10 Domanda di contributo per beni strumentali e scorte 1. Per gli interventi di cui all'art. 2, comma 2, lettere b) e c), la domanda di contributo inviata all'Ufficio speciale con le modalita' di cui all'art. 7, comma 1, deve indicare, con riferimento alla data dell'evento sismico: a) nel caso di beni strumentali, compresi i macchinari e le attrezzature, una relazione descrittiva del programma di riacquisto e/o di riparazione dei beni danneggiati, con l'indicazione dettagliata dei relativi costi; b) nel caso di scorte e/o di prodotti di consumo una relazione descrittiva del programma di riacquisto e/o ripristino delle scorte di magazzino corrispondenti al valore delle scorte gravemente danneggiate e il dettaglio dei relativi costi; c) in ogni caso una perizia giurata, redatta ai sensi del successivo art. 12 a cura di professionista abilitato. 2. La domanda deve inoltre contenere: a) descrizione dell'azienda e dell'attivita' svolta ovvero, per i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 1, la descrizione del solo immobile e della sua destinazione produttiva; b) dichiarazione autocertificativa attestante la sussistenza in capo al richiedente dei requisiti di cui all'Allegato 1 alla presente ordinanza; c) dichiarazione autocertificativa attestante il possesso di idonea Autorizzazione integrata ambientale (AIA) o delle autorizzazioni ambientali previste dalla normativa vigente per le attivita' non soggette ad AIA, rilasciate dalle autorita' competenti, ovvero di avere proceduto alla richiesta delle suddette autorizzazioni; in tale ultima ipotesi, la concessione del contributo e' condizionata all'effettivo ottenimento del titolo autorizzativo; d) documentazione fotografica, ove producibile, del danno subito dai beni strumentali, dalle scorte e dai prodotti; e) copia delle polizze assicurative nel caso previsto di cui al precedente art. 8, comma 4, lettera g), o dichiarazione di non avere attivato copertura assicurativa; f) dichiarazione autocertificativa attestante che i contratti stipulati con i fornitori contengono la clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, per l'ipotesi di diniego dell'iscrizione dei fornitori stessi nell'Anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016.