Art. 11 
 
                  Domanda per acquisto di immobili 
                    ove delocalizzare l'attivita' 
 
  1. La domanda di contributo per l'acquisto di edifici nel  caso  di
delocalizzazione ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera  d),  inviata
all'Ufficio speciale con le modalita' di cui  all'art.  7,  comma  1,
puo' essere riferita sia a edifici gia' acquisiti,  purche'  in  data
successiva agli eventi sismici, sia a edifici ancora da acquisire. 
  2. La domanda deve contenere le  indicazioni  di  cui  all'art.  8,
commi 1 e 2,  e  alla  stessa  deve  essere  allegata  una  relazione
dettagliata che attesti la  sussistenza  delle  condizioni  stabilite
all'art. 6, commi 1 e 2. 
  3. Nel caso di domanda riferita a edificio gia' acquisito, comunque
in data successiva al sisma, alla stessa devono essere allegate: 
    a) una dichiarazione con cui le parti del contratto attestano  di
essere a conoscenza che l'immobile alienato o ceduto potrebbe  essere
oggetto di contributo ai sensi della  presente  ordinanza  e  che  il
corrispettivo  pattuito  tiene  conto  di  tale   possibilita',   con
contestuale rinuncia da parte dell'alienante o  cedente  a  qualunque
pretesa sugli eventuali contributi; 
    b) una dichiarazione con cui il richiedente  attesti  l'eventuale
esistenza di una polizza assicurativa sull'immobile  al  momento  del
sisma. In tale ipotesi, il contributo  concedibile  e'  computato  al
netto del risarcimento previsto dalla polizza ai sensi dell'articolo. 
  4. Nel caso  in  cui  la  disponibilita'  dell'immobile  sia  stata
acquisita tramite contratto di leasing in data successiva al sisma  e
sia il conduttore a presentare la domanda  di  contributo,  a  questa
devono essere allegate: 
    a) una  dichiarazione  sottoscritta  dalle  parti  del  contratto
(societa' di  leasing  e  conduttore)  di  essere  a  conoscenza  che
l'acquisto  dell'immobile  venduto  potrebbe  essere  finanziato  con
contributi ai sensi della presente ordinanza e che  il  prezzo  della
compravendita  tiene  conto  del  suddetto  potenziale  diritto,  con
contestuale rinuncia da parte del venditore a qualunque  pretesa  sui
medesimi contributi; 
    b) dichiarazione del richiedente sull'eventuale esistenza di  una
polizza assicurativa sull'immobile al momento del sisma.  In  tal  il
contributo concedibile verra' computato  al  netto  del  risarcimento
previsto dalla polizza che sussisteva al momento del sisma.