Art. 11 Domanda per acquisto di immobili ove delocalizzare l'attivita' 1. La domanda di contributo per l'acquisto di edifici nel caso di delocalizzazione ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera d), inviata all'Ufficio speciale con le modalita' di cui all'art. 7, comma 1, puo' essere riferita sia a edifici gia' acquisiti, purche' in data successiva agli eventi sismici, sia a edifici ancora da acquisire. 2. La domanda deve contenere le indicazioni di cui all'art. 8, commi 1 e 2, e alla stessa deve essere allegata una relazione dettagliata che attesti la sussistenza delle condizioni stabilite all'art. 6, commi 1 e 2. 3. Nel caso di domanda riferita a edificio gia' acquisito, comunque in data successiva al sisma, alla stessa devono essere allegate: a) una dichiarazione con cui le parti del contratto attestano di essere a conoscenza che l'immobile alienato o ceduto potrebbe essere oggetto di contributo ai sensi della presente ordinanza e che il corrispettivo pattuito tiene conto di tale possibilita', con contestuale rinuncia da parte dell'alienante o cedente a qualunque pretesa sugli eventuali contributi; b) una dichiarazione con cui il richiedente attesti l'eventuale esistenza di una polizza assicurativa sull'immobile al momento del sisma. In tale ipotesi, il contributo concedibile e' computato al netto del risarcimento previsto dalla polizza ai sensi dell'articolo. 4. Nel caso in cui la disponibilita' dell'immobile sia stata acquisita tramite contratto di leasing in data successiva al sisma e sia il conduttore a presentare la domanda di contributo, a questa devono essere allegate: a) una dichiarazione sottoscritta dalle parti del contratto (societa' di leasing e conduttore) di essere a conoscenza che l'acquisto dell'immobile venduto potrebbe essere finanziato con contributi ai sensi della presente ordinanza e che il prezzo della compravendita tiene conto del suddetto potenziale diritto, con contestuale rinuncia da parte del venditore a qualunque pretesa sui medesimi contributi; b) dichiarazione del richiedente sull'eventuale esistenza di una polizza assicurativa sull'immobile al momento del sisma. In tal il contributo concedibile verra' computato al netto del risarcimento previsto dalla polizza che sussisteva al momento del sisma.