Art. 12 
 
                  Perizia da allegare alla domanda 
 
  1. Fermo restando quanto previsto ai precedenti articoli  8,  10  e
11, le perizie da allegare alla domanda di contributo  devono  essere
redatte dai professionisti  incaricati  con  riferimento  a  ciascuno
degli interventi relativi: 
    a) agli edifici; 
    b) ai beni mobili strumentali; 
    c) alle scorte; 
    d) alla delocalizzazione definitiva; 
  2. Le perizie relative alle varie tipologie  di  intervento  devono
essere asseverate nei casi di cui  alla  lettera  a)  del  precedente
comma 1, e giurate nei casi di cui alle  lettere  b),  c)  e  d)  del
medesimo comma. Le stesse devono descrivere  e  documentare  in  modo
esauriente, col corredo di  adeguata  documentazione  tecnica  e  ove
possibile  fotografica,   l'ubicazione   degli   immobili,   i   beni
danneggiati, il nesso di causalita' diretto tra il danno subito e gli
eventi sismici, i costi relativi al ripristino o riacquisto dei  beni
danneggiati, ovvero per gli  edifici  la  quantificazione  del  costo
degli interventi di miglioramento sismico o di ricostruzione ai  fini
della comparazione col costo convenzionale determinato applicando  le
Tabelle di cui all'Allegato 2. 
  3. Le perizie devono dimostrare, altresi', la stretta  correlazione
intercorrente tra il piano di ripristino o riacquisto  e  il  riavvio
dell'attivita'  produttiva  o   il   recupero   a   fini   produttivi
dell'edificio.