Art. 12 Perizia da allegare alla domanda 1. Fermo restando quanto previsto ai precedenti articoli 8, 10 e 11, le perizie da allegare alla domanda di contributo devono essere redatte dai professionisti incaricati con riferimento a ciascuno degli interventi relativi: a) agli edifici; b) ai beni mobili strumentali; c) alle scorte; d) alla delocalizzazione definitiva; 2. Le perizie relative alle varie tipologie di intervento devono essere asseverate nei casi di cui alla lettera a) del precedente comma 1, e giurate nei casi di cui alle lettere b), c) e d) del medesimo comma. Le stesse devono descrivere e documentare in modo esauriente, col corredo di adeguata documentazione tecnica e ove possibile fotografica, l'ubicazione degli immobili, i beni danneggiati, il nesso di causalita' diretto tra il danno subito e gli eventi sismici, i costi relativi al ripristino o riacquisto dei beni danneggiati, ovvero per gli edifici la quantificazione del costo degli interventi di miglioramento sismico o di ricostruzione ai fini della comparazione col costo convenzionale determinato applicando le Tabelle di cui all'Allegato 2. 3. Le perizie devono dimostrare, altresi', la stretta correlazione intercorrente tra il piano di ripristino o riacquisto e il riavvio dell'attivita' produttiva o il recupero a fini produttivi dell'edificio.