Art. 13 
 
               Istruttoria sulle domande di contributo 
 
  1. Sull'ammissibilita' delle domande di  contributo  presentate  ai
sensi del precedente art. 7 l'Ufficio speciale per la  ricostruzione,
anche nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 dell'art. 9, si
pronuncia entro trenta giorni dalla loro ricezione,  previa  verifica
della sussistenza in capo al richiedente dei requisiti per  l'accesso
ai  contributi  e   della   completezza   della   domanda   e   della
documentazione alla stessa allegata. 
  2. L'Ufficio speciale, ove lo ritenga necessario,  puo'  richiedere
all'interessato integrazioni  o  chiarimenti,  che  devono  pervenire
entro trenta giorni dalla richiesta.  Nel  caso  in  cui  entro  tale
termine  le  integrazioni  e  i  chiarimenti  richiesti   non   siano
pervenuti, la domanda di contributo si intende rinunciata. In caso di
richiesta di integrazioni o chiarimenti, il termine di cui al comma 1
e' sospeso e riprende a decorrere dalla data in cui quanto  richiesto
perviene all'ufficio. L'Ufficio speciale puo' in ogni caso respingere
le domande qualora vengano riscontrate gravi incompletezze o  carenze
dei dati necessari alla valutazione, tali da non poter essere  sanate
con chiarimenti o integrazioni documentali. 
  3.  Entro  novanta  giorni  dal  ricevimento   della   domanda   di
contributo, l'Ufficio speciale, all'esito della verifica  di  cui  al
comma 1, determina la spesa ammissibile e il  contributo  concedibile
per ciascuna tipologia di intervento. Il predetto termine e'  sospeso
nell'ipotesi di richiesta di integrazioni o  chiarimenti  di  cui  al
comma  2.  Col  medesimo  provvedimento,  si  provvede   altresi'   a
richiedere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'art. 11 della
legge 16 gennaio 2003, n. 3, e contestualmente il codice CIG ai sensi
della vigente normativa. 
  4. L'accoglimento della domanda, con  l'indicazione  specifica  dei
contributi concessi,  e'  comunicato  al  beneficiario  e  al  comune
competente attraverso con le medesime modalita' di  cui  all'art.  7,
comma 1,  della  presente  ordinanza.  Con  le  stesse  modalita'  e'
comunicato l'eventuale provvedimento  di  rigetto  della  domanda  di
contributo, con l'indicazione delle ragioni del mancato  accoglimento
della stessa.