Art. 13 Istruttoria sulle domande di contributo 1. Sull'ammissibilita' delle domande di contributo presentate ai sensi del precedente art. 7 l'Ufficio speciale per la ricostruzione, anche nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 dell'art. 9, si pronuncia entro trenta giorni dalla loro ricezione, previa verifica della sussistenza in capo al richiedente dei requisiti per l'accesso ai contributi e della completezza della domanda e della documentazione alla stessa allegata. 2. L'Ufficio speciale, ove lo ritenga necessario, puo' richiedere all'interessato integrazioni o chiarimenti, che devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta. Nel caso in cui entro tale termine le integrazioni e i chiarimenti richiesti non siano pervenuti, la domanda di contributo si intende rinunciata. In caso di richiesta di integrazioni o chiarimenti, il termine di cui al comma 1 e' sospeso e riprende a decorrere dalla data in cui quanto richiesto perviene all'ufficio. L'Ufficio speciale puo' in ogni caso respingere le domande qualora vengano riscontrate gravi incompletezze o carenze dei dati necessari alla valutazione, tali da non poter essere sanate con chiarimenti o integrazioni documentali. 3. Entro novanta giorni dal ricevimento della domanda di contributo, l'Ufficio speciale, all'esito della verifica di cui al comma 1, determina la spesa ammissibile e il contributo concedibile per ciascuna tipologia di intervento. Il predetto termine e' sospeso nell'ipotesi di richiesta di integrazioni o chiarimenti di cui al comma 2. Col medesimo provvedimento, si provvede altresi' a richiedere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e contestualmente il codice CIG ai sensi della vigente normativa. 4. L'accoglimento della domanda, con l'indicazione specifica dei contributi concessi, e' comunicato al beneficiario e al comune competente attraverso con le medesime modalita' di cui all'art. 7, comma 1, della presente ordinanza. Con le stesse modalita' e' comunicato l'eventuale provvedimento di rigetto della domanda di contributo, con l'indicazione delle ragioni del mancato accoglimento della stessa.