Art. 14 Entita' e tipologie di contributo concedibile 1. Per gli interventi sugli immobili di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), e per gli interventi di delocalizzazione definitiva di cui all'art. 2, comma 2, lettera d), e' concesso un contributo pari al 100% del costo ammissibile determinato rispettivamente a norma dell'art. 3, comma 3, e dell'art. 6, comma 4, ovvero in caso di leasing dell'art. 4, comma 6, della presente ordinanza. 2. Per gli interventi sui beni mobili strumentali di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), e' concesso un contributo pari all'80% del costo riconosciuto ammissibile a norma dell'art. 5, comma 1, della presente ordinanza. 3. Per gli interventi relativi al ripristino delle scorte, e' concesso un contributo pari al 60% del costo riconosciuto ammissibile a norma dell'art. 5, comma 4, della presente ordinanza. 4. Per i danni coperti da indennizzo assicurativo il contributo non puo' superare, ai sensi dell'art. 6, comma 8, del decreto-legge n. 189 del 2016, la differenza tra il costo ammissibile a contributo determinato ai sensi degli articoli 3 e 5 ed il predetto indennizzo assicurativo.