Art. 14 
 
            Entita' e tipologie di contributo concedibile 
 
  1. Per gli interventi sugli immobili di cui all'art.  2,  comma  2,
lettera a), e per gli interventi di  delocalizzazione  definitiva  di
cui all'art. 2, comma 2, lettera d), e' concesso un  contributo  pari
al 100% del costo ammissibile  determinato  rispettivamente  a  norma
dell'art. 3, comma 3, e dell'art. 6,  comma  4,  ovvero  in  caso  di
leasing dell'art. 4, comma 6, della presente ordinanza. 
  2. Per gli interventi sui beni mobili strumentali di  cui  all'art.
2, comma 2, lettera b), e' concesso un contributo  pari  all'80%  del
costo riconosciuto ammissibile a norma dell'art. 5,  comma  1,  della
presente ordinanza. 
  3. Per gli interventi  relativi  al  ripristino  delle  scorte,  e'
concesso un contributo pari al 60% del costo riconosciuto ammissibile
a norma dell'art. 5, comma 4, della presente ordinanza. 
  4. Per i danni coperti da indennizzo assicurativo il contributo non
puo' superare, ai sensi dell'art. 6, comma 8,  del  decreto-legge  n.
189 del 2016, la differenza tra il  costo  ammissibile  a  contributo
determinato ai sensi degli articoli 3 e 5 ed il  predetto  indennizzo
assicurativo.