Art. 15 
 
        Termine per l'esecuzione dei lavori su beni immobili 
 
  1. Gli interventi di ricostruzione e miglioramento sismico  di  cui
all'art. 2, comma 2, lettera a), devono essere  completati  entro  18
mesi dalla concessione del contributo. In caso di mancata  produzione
del certificato di ultimazione dei lavori ai sensi del  comma  4  nel
predetto  termine,  il  vice  Commissario  dispone  la   revoca   del
contributo  e  richiede  la  restituzione  degli  importi  percepiti,
maggiorati degli interessi legali maturati. 
  2. Il termine di cui al comma 1 puo' essere prorogato, su  conforme
parere dell'Ufficio speciale, con provvedimento del vice Commissario,
ove l'interessato alleghi di non averlo potuto rispettare  per  fatti
sopravvenuti  estranei  alla   sua   volonta'   o   per   difficolta'
tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori. 
  3. In caso di sospensione dei lavori determinata  da  provvedimenti
amministrativi o giurisdizionali, il termine di cui  al  comma  1  e'
interrotto per la durata del periodo di sospensione. 
  4.  Ad  ultimazione  dei  lavori  il  beneficiario  dei  contributi
comunica  all'Ufficio  speciale  l'avvenuta  esecuzione  delle  opere
finanziate, allegando  apposita  certificazione.  L'Ufficio  speciale
dispone verifiche in loco per  accertare  la  veridicita'  di  quanto
dichiarato dal beneficiario sulla base degli  indirizzi  forniti  dal
Commissario con apposita ordinanza.