Art. 15 Termine per l'esecuzione dei lavori su beni immobili 1. Gli interventi di ricostruzione e miglioramento sismico di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), devono essere completati entro 18 mesi dalla concessione del contributo. In caso di mancata produzione del certificato di ultimazione dei lavori ai sensi del comma 4 nel predetto termine, il vice Commissario dispone la revoca del contributo e richiede la restituzione degli importi percepiti, maggiorati degli interessi legali maturati. 2. Il termine di cui al comma 1 puo' essere prorogato, su conforme parere dell'Ufficio speciale, con provvedimento del vice Commissario, ove l'interessato alleghi di non averlo potuto rispettare per fatti sopravvenuti estranei alla sua volonta' o per difficolta' tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori. 3. In caso di sospensione dei lavori determinata da provvedimenti amministrativi o giurisdizionali, il termine di cui al comma 1 e' interrotto per la durata del periodo di sospensione. 4. Ad ultimazione dei lavori il beneficiario dei contributi comunica all'Ufficio speciale l'avvenuta esecuzione delle opere finanziate, allegando apposita certificazione. L'Ufficio speciale dispone verifiche in loco per accertare la veridicita' di quanto dichiarato dal beneficiario sulla base degli indirizzi forniti dal Commissario con apposita ordinanza.