Art. 16 
 
 Erogazione dei contributi per gli interventi relativi agli immobili 
 
  1. Il contributo e' erogato dall'istituto di credito prescelto  dal
richiedente all'impresa esecutrice dei lavori  ed  ai  professionisti
che hanno curato  la  progettazione,  la  direzione  dei  lavori,  il
collaudo ed il coordinamento del progetto per la sicurezza nei  tempi
e nei modi di seguito indicati: 
    a) il 20% del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione
all'Ufficio speciale dello stato di avanzamento dei  lavori,  redatto
con  riferimento  all'art.  194  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 207 del 2010, dal direttore dei  lavori  utilizzando  i
prezzi del contratto di appalto, che attesti l'esecuzione  di  almeno
il  20%  dei  lavori  ammessi  e  della  dichiarazione   del   legale
rappresentante dell'impresa attestante il rispetto, nei confronti dei
fornitori e delle imprese subappaltatrici, dei tempi di pagamento non
superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo; 
    b) il 20% del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione
all'Ufficio speciale dello stato di avanzamento dei  lavori,  redatto
con  riferimento  all'art.  194  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 207 del 2010, dal direttore dei  lavori  utilizzando  i
prezzi del contratto di appalto, che attesti l'esecuzione  di  almeno
il  40%  dei  lavori  ammessi  e  della  dichiarazione   del   legale
rappresentante dell'impresa attestante il rispetto, nei confronti dei
fornitori e delle imprese subappaltatrici, dei tempi di pagamento non
superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo; 
    c) il 70% del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione
all'Ufficio speciale dello  stato  di  avanzamento  dei  lavori,  del
contributo,  entro  trenta  giorni  dalla  presentazione  all'Ufficio
speciale  dello  stato  di  avanzamento  dei  lavori,   redatto   con
riferimento all'art. 194 del decreto del Presidente della  Repubblica
n. 207 del 2010, dal direttore dei lavori utilizzando  i  prezzi  del
contratto di appalto, che attesti l'esecuzione di almeno il  40%  dei
lavori  ammessi  e  della  dichiarazione  del  legale  rappresentante
dell'impresa attestante il rispetto, nei confronti  dei  fornitori  e
delle imprese subappaltatrici, dei tempi di pagamento non superiori a
trenta giorni dalla data di erogazione del contributo; 
    d) il restante 30% a saldo del contributo,  entro  trenta  giorni
dalla presentazione  all'Ufficio  speciale  del  quadro  economico  a
consuntivo dei lavori, redatto dal direttore dei lavori ed  approvato
dall'Ufficio  speciale,  redatto  con  riferimento  al  decreto   del
Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, dal direttore dei lavori
utilizzando  i  prezzi  del  contratto  di   appalto,   che   attesti
l'esecuzione di tutti i lavori  ammessi  a  contributo  e  di  quelli
necessari per la  completa  agibilita'  dell'edificio  nonche'  della
dichiarazione del legale rappresentante  dell'impresa  attestante  il
rispetto,   nei   confronti   dei   fornitori   e    delle    imprese
subappaltatrici, dei tempi di pagamento non superiori a trenta giorni
dalla data di erogazione del contributo. 
  2. Ai fini dell'erogazione del saldo di cui  alla  lettera  d)  del
precedente comma 1, il direttore  dei  lavori  trasmette  all'Ufficio
speciale la seguente documentazione: 
    a) attestazione di piena agibilita' dell'edificio  che  documenti
la sussistenza delle condizioni necessarie  a  garantire  la  ripresa
delle attivita' produttive che ivi si svolgevano; 
    b) conto consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi  del
contratto di appalto e, nel caso delle varianti in corso d'opera,  di
un quadro di raffronto tra le quantita' di progetto  e  le  quantita'
finali dei lavori; 
    c)  rendicontazione  delle  spese  effettivamente  sostenute,  da
documentarsi  a  mezzo  fatture.  Qualora  la  spesa  sostenuta   sia
superiore  al  contributo  concesso  devono  essere  emesse  distinte
fatture  per  gli  importi  relativi  al  contributo  che   eroghera'
l'istituto di credito e per quelli relativi alle spese a  carico  del
richiedente; 
    d) documentazione fotografica comprovante le diverse  fasi  degli
interventi eseguiti; 
    e) dichiarazione a firma del legale  rappresentante  dell'impresa
affidataria attestante il rispetto, nei  confronti  dei  fornitori  e
delle imprese esecutrici, di tempi di pagamento di cui  al  comma  1,
lettera d). 
  3. Al richiedente  puo'  essere  riconosciuto,  a  sua  istanza  da
formulare inderogabilmente in sede di domanda di contributo e  previa
fatturazione,  un  anticipo  fino  al  20%  dell'importo  ammesso   a
contributo  a  condizione  che  sia  allegata  polizza   fideiussoria
incondizionata  ed  escutibile  a  prima   richiesta   nell'interesse
dell'impresa  affidataria  dei  lavori  a  favore   del   Commissario
straordinario, di importo almeno pari all'ammontare dell'anticipo. La
fideiussione puo' essere bancaria o assicurativa o  rilasciata  dagli
intermediari iscritti nell'albo  di  cui  all'art.  106  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via  esclusiva
o prevalente attivita' di rilascio di garanzie e che sono  sottoposti
a revisione contabile da parte di una societa' di revisione  iscritta
nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24  febbraio
1998, n. 58. 
  4.  Nell'ipotesi  di   cui   al   comma   3,   alla   compensazione
dell'eventuale   anticipo   percepito   si   procede   in   occasione
dell'erogazione a saldo, come disciplinato al comma 1, lettera c). 
  5. In  sede  di  presentazione  della  domanda  di  contributo,  il
beneficiario puo'  richiedere  che,  al  momento  dell'emissione  del
decreto di concessione del contributo, venga erogato ai  tecnici  che
hanno partecipato  alle  fasi  della  progettazione  un  importo  non
superiore all'80%  della  quota  parte  del  contributo  agli  stessi
destinato al fine di remunerare le attivita' gia'  svolte.  L'importo
rimanente  relativo  alle  spese  per  prestazioni  professionali  e'
proporzionalmente ripartito nei SAL nel  rispetto  delle  percentuali
previste al comma 1. 
  6. L'Ufficio  speciale,  entro  venti  giorni  dall'accettazione  e
protocollazione dello stato di avanzamento o del quadro  economico  a
consuntivo di cui al comma 1, che devono avvenire entro cinque giorni
lavorativi dall'inoltro, trasmette all'istituto di credito  segnalato
dal  richiedente  l'atto  di  determinazione  del  contributo  e   ne
autorizza l'erogazione ad  ogni  stato  di  avanzamento  lavori  e  a
consuntivo   degli   stessi   previa   verifica   della   regolarita'
contributiva  tramite  acquisizione  del  relativo  documento   unico
(DURC). 
  7. Su richiesta del beneficiario, l'erogazione del contributo  puo'
avvenire in unica soluzione a conclusione dei lavori, a seguito della
presentazione della documentazione di cui al comma 2, lettera b). 
  8. L'erogazione del contributo e' comunque subordinata all'avvenuto
rilascio del titolo edilizio abilitativo di cui al precedente art. 9.