Art. 16 Erogazione dei contributi per gli interventi relativi agli immobili 1. Il contributo e' erogato dall'istituto di credito prescelto dal richiedente all'impresa esecutrice dei lavori ed ai professionisti che hanno curato la progettazione, la direzione dei lavori, il collaudo ed il coordinamento del progetto per la sicurezza nei tempi e nei modi di seguito indicati: a) il 20% del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione all'Ufficio speciale dello stato di avanzamento dei lavori, redatto con riferimento all'art. 194 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, dal direttore dei lavori utilizzando i prezzi del contratto di appalto, che attesti l'esecuzione di almeno il 20% dei lavori ammessi e della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, dei tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo; b) il 20% del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione all'Ufficio speciale dello stato di avanzamento dei lavori, redatto con riferimento all'art. 194 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, dal direttore dei lavori utilizzando i prezzi del contratto di appalto, che attesti l'esecuzione di almeno il 40% dei lavori ammessi e della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, dei tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo; c) il 70% del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione all'Ufficio speciale dello stato di avanzamento dei lavori, del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione all'Ufficio speciale dello stato di avanzamento dei lavori, redatto con riferimento all'art. 194 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, dal direttore dei lavori utilizzando i prezzi del contratto di appalto, che attesti l'esecuzione di almeno il 40% dei lavori ammessi e della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, dei tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo; d) il restante 30% a saldo del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione all'Ufficio speciale del quadro economico a consuntivo dei lavori, redatto dal direttore dei lavori ed approvato dall'Ufficio speciale, redatto con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, dal direttore dei lavori utilizzando i prezzi del contratto di appalto, che attesti l'esecuzione di tutti i lavori ammessi a contributo e di quelli necessari per la completa agibilita' dell'edificio nonche' della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, dei tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo. 2. Ai fini dell'erogazione del saldo di cui alla lettera d) del precedente comma 1, il direttore dei lavori trasmette all'Ufficio speciale la seguente documentazione: a) attestazione di piena agibilita' dell'edificio che documenti la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire la ripresa delle attivita' produttive che ivi si svolgevano; b) conto consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi del contratto di appalto e, nel caso delle varianti in corso d'opera, di un quadro di raffronto tra le quantita' di progetto e le quantita' finali dei lavori; c) rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, da documentarsi a mezzo fatture. Qualora la spesa sostenuta sia superiore al contributo concesso devono essere emesse distinte fatture per gli importi relativi al contributo che eroghera' l'istituto di credito e per quelli relativi alle spese a carico del richiedente; d) documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti; e) dichiarazione a firma del legale rappresentante dell'impresa affidataria attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, di tempi di pagamento di cui al comma 1, lettera d). 3. Al richiedente puo' essere riconosciuto, a sua istanza da formulare inderogabilmente in sede di domanda di contributo e previa fatturazione, un anticipo fino al 20% dell'importo ammesso a contributo a condizione che sia allegata polizza fideiussoria incondizionata ed escutibile a prima richiesta nell'interesse dell'impresa affidataria dei lavori a favore del Commissario straordinario, di importo almeno pari all'ammontare dell'anticipo. La fideiussione puo' essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa' di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, alla compensazione dell'eventuale anticipo percepito si procede in occasione dell'erogazione a saldo, come disciplinato al comma 1, lettera c). 5. In sede di presentazione della domanda di contributo, il beneficiario puo' richiedere che, al momento dell'emissione del decreto di concessione del contributo, venga erogato ai tecnici che hanno partecipato alle fasi della progettazione un importo non superiore all'80% della quota parte del contributo agli stessi destinato al fine di remunerare le attivita' gia' svolte. L'importo rimanente relativo alle spese per prestazioni professionali e' proporzionalmente ripartito nei SAL nel rispetto delle percentuali previste al comma 1. 6. L'Ufficio speciale, entro venti giorni dall'accettazione e protocollazione dello stato di avanzamento o del quadro economico a consuntivo di cui al comma 1, che devono avvenire entro cinque giorni lavorativi dall'inoltro, trasmette all'istituto di credito segnalato dal richiedente l'atto di determinazione del contributo e ne autorizza l'erogazione ad ogni stato di avanzamento lavori e a consuntivo degli stessi previa verifica della regolarita' contributiva tramite acquisizione del relativo documento unico (DURC). 7. Su richiesta del beneficiario, l'erogazione del contributo puo' avvenire in unica soluzione a conclusione dei lavori, a seguito della presentazione della documentazione di cui al comma 2, lettera b). 8. L'erogazione del contributo e' comunque subordinata all'avvenuto rilascio del titolo edilizio abilitativo di cui al precedente art. 9.