Art. 17 Erogazione del contributo per gli interventi relativi ai beni mobili strumentali 1. Per gli interventi sui beni mobili strumentali di cui all'art. 14, comma 2, il contributo e' erogato dall'istituto di credito prescelto, alle ditte fornitrici ed eventualmente ai tecnici incaricati, con i tempi e le modalita' stabilite dall'art. 16 per gli interventi eseguiti su edifici. Pertanto, il richiedente puo' optare: a) per l'erogazione per stati di avanzamento, asseverati dal tecnico incaricato, nel numero massimo di tre come previsto al comma 1, lettere a), b) e c) dell'art. 16, a cui si aggiunge il saldo finale che non puo' essere inferiore al 30% del contributo concesso, incluso anche l'eventuale anticipo di cui al comma 4, previa produzione di documentazione di spesa e relative quietanze di pagamento per le spese gia' sostenute; b) per l'erogazione in unica soluzione, qualora gli interventi siano stati gia' interamente eseguiti, dietro presentazione della documentazione di spesa ed eventuali quietanze di pagamento delle spese gia' sostenute e di asseverazione di ultimazione lavori da parte del tecnico incaricato. 2. Qualora gli interventi siano gia' stati pagati in tutto o in parte dal beneficiario, l'istituto di credito puo' procedere a erogare il contributo direttamente a suo favore. 3. In ogni caso, la richiesta di erogazione del contributo e' presentata dal beneficiario con le modalita' di cui all'art. 7, comma 1, della presente ordinanza e ad essa deve essere obbligatoriamente allegata: a) copia delle fatture relative alle spese sostenute e delle relative quietanze; b) copia del certificato di collaudo dei beni strumentali acquistati o, in alternativa, asseverazione del tecnico incaricato del regolare ripristino dei beni. 4. Il beneficiario puo' richiedere un anticipo fino al 20% dell'importo ammesso a contributo, la cui erogazione e' subordinata a condizione che venga allegata polizza fidejussoria incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore del Commissario straordinario di importo almeno pari all'ammontare delle somme richieste, comprensive della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento da parte del beneficiario al soggetto garante. 5. L'anticipo di cui al precedente comma 4 puo' essere richiesto anche nell'interesse delle imprese affidatarie della fornitura e montaggio delle strutture prefabbricate. In tale ipotesi, l'anticipo e' erogato a condizione che: a) il contratto con le imprese affidatarie dei lavori o della fornitura dei prefabbricati sia stato stipulato in data antecedente la presentazione della domanda di anticipo; b) vengano prodotte fatture di importo pari all'anticipo richiesto, da computare al netto dell'IVA se recuperabile; c) vengano allegate polizze fidejussorie incondizionate ed escutibili a prima richiesta a favore del Commissario straordinario di importo almeno pari all'ammontare delle somme richieste fatturate quali anticipo, comprensive della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento da parte del beneficiario al soggetto garante. 6. La fidejussione di cui ai commi 4 e 5, lettera c), deve avere i requisiti di cui al comma 3 del precedente art. 16. 7. La richiesta di anticipo di cui al comma 4 e' presentata all'Ufficio speciale con le modalita' di cui all'art. 7, comma 1, e deve essere corredata da dichiarazione autocertificativa con la quale il richiedente attesti di avere verificato la regolarita' contributiva delle imprese affidatarie e fornitrici alla data di emissione delle fatture. 8. L'istituto bancario prescelto puo' procedere alle erogazione dei contributi solo dopo che l'Ufficio speciale abbia comunicato l'esito favorevole dell'esame della documentazione prodotta. 9. Alla erogazione del contributo si provvede: entro trenta giorni dalla trasmissione da parte del beneficiario all'Ufficio speciale della documentazione tecnica e contabile richiesta al precedente comma 1, lettera a), per gli stati di avanzamento lavori; entro trenta giorni dalla trasmissione da parte del beneficiario all'Ufficio speciale della documentazione tecnica e contabile richiesta per la liquidazione del saldo al precedente comma 1, lettere a) o b). 10. I termini di cui al comma 9 sono sospesi in caso di richieste di integrazioni o chiarimenti da parte dell'Ufficio speciale. Essi ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento delle suddette integrazioni o chiarimenti, che devono comunque pervenire all'ufficio entro trenta giorni dalla richiesta, pena la mancata erogazione del contributo.