Art. 17 
 
            Erogazione del contributo per gli interventi 
                 relativi ai beni mobili strumentali 
 
  1. Per gli interventi sui beni mobili strumentali di  cui  all'art.
14, comma 2,  il  contributo  e'  erogato  dall'istituto  di  credito
prescelto,  alle  ditte  fornitrici  ed  eventualmente   ai   tecnici
incaricati, con i tempi e le modalita' stabilite dall'art. 16 per gli
interventi eseguiti su edifici. Pertanto, il richiedente puo' optare: 
    a) per l'erogazione per  stati  di  avanzamento,  asseverati  dal
tecnico incaricato, nel numero massimo di tre come previsto al  comma
1, lettere a), b) e c) dell'art. 16,  a  cui  si  aggiunge  il  saldo
finale che non puo' essere inferiore al 30% del contributo  concesso,
incluso  anche  l'eventuale  anticipo  di  cui  al  comma  4,  previa
produzione  di  documentazione  di  spesa  e  relative  quietanze  di
pagamento per le spese gia' sostenute; 
    b) per l'erogazione in unica soluzione,  qualora  gli  interventi
siano stati gia' interamente  eseguiti,  dietro  presentazione  della
documentazione di spesa ed eventuali  quietanze  di  pagamento  delle
spese gia' sostenute e di  asseverazione  di  ultimazione  lavori  da
parte del tecnico incaricato. 
  2. Qualora gli interventi siano gia' stati pagati  in  tutto  o  in
parte dal  beneficiario,  l'istituto  di  credito  puo'  procedere  a
erogare il contributo direttamente a suo favore. 
  3. In ogni caso, la  richiesta  di  erogazione  del  contributo  e'
presentata dal beneficiario con le modalita' di cui all'art. 7, comma
1, della presente ordinanza e ad essa deve  essere  obbligatoriamente
allegata: 
    a) copia delle fatture relative  alle  spese  sostenute  e  delle
relative quietanze; 
    b)  copia  del  certificato  di  collaudo  dei  beni  strumentali
acquistati o, in alternativa, asseverazione  del  tecnico  incaricato
del regolare ripristino dei beni. 
  4.  Il  beneficiario  puo'  richiedere  un  anticipo  fino  al  20%
dell'importo ammesso a contributo, la cui erogazione e' subordinata a
condizione che venga allegata polizza fidejussoria incondizionata  ed
escutibile a prima richiesta a favore del  Commissario  straordinario
di  importo  almeno  pari  all'ammontare   delle   somme   richieste,
comprensive della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento  da
parte del beneficiario al soggetto garante. 
  5. L'anticipo di cui al precedente comma 4  puo'  essere  richiesto
anche nell'interesse delle  imprese  affidatarie  della  fornitura  e
montaggio delle strutture prefabbricate. In tale ipotesi,  l'anticipo
e' erogato a condizione che: 
    a) il contratto con le imprese affidatarie  dei  lavori  o  della
fornitura dei prefabbricati sia stato stipulato in  data  antecedente
la presentazione della domanda di anticipo; 
    b)  vengano  prodotte  fatture  di  importo   pari   all'anticipo
richiesto, da computare al netto dell'IVA se recuperabile; 
    c)  vengano  allegate  polizze  fidejussorie  incondizionate   ed
escutibili a prima richiesta a favore del  Commissario  straordinario
di importo almeno pari all'ammontare delle somme richieste  fatturate
quali  anticipo,   comprensive   della   documentazione   comprovante
l'avvenuto pagamento da parte del beneficiario al soggetto garante. 
  6. La fidejussione di cui ai commi 4 e 5, lettera c), deve avere  i
requisiti di cui al comma 3 del precedente art. 16. 
  7. La richiesta di  anticipo  di  cui  al  comma  4  e'  presentata
all'Ufficio speciale con le modalita' di cui all'art. 7, comma  1,  e
deve essere corredata da dichiarazione autocertificativa con la quale
il  richiedente  attesti   di   avere   verificato   la   regolarita'
contributiva delle imprese affidatarie  e  fornitrici  alla  data  di
emissione delle fatture. 
  8. L'istituto bancario prescelto puo' procedere alle erogazione dei
contributi solo dopo che l'Ufficio speciale abbia comunicato  l'esito
favorevole dell'esame della documentazione prodotta. 
  9. Alla erogazione del contributo si provvede: 
    entro trenta giorni dalla trasmissione da parte del  beneficiario
all'Ufficio  speciale  della  documentazione  tecnica   e   contabile
richiesta al precedente  comma  1,  lettera  a),  per  gli  stati  di
avanzamento lavori; 
    entro trenta giorni dalla trasmissione da parte del  beneficiario
all'Ufficio  speciale  della  documentazione  tecnica   e   contabile
richiesta per la  liquidazione  del  saldo  al  precedente  comma  1,
lettere a) o b). 
  10. I termini di cui al comma 9 sono sospesi in caso  di  richieste
di integrazioni o chiarimenti da parte  dell'Ufficio  speciale.  Essi
ricominciano a decorrere dalla data  di  ricevimento  delle  suddette
integrazioni o chiarimenti, che devono comunque pervenire all'ufficio
entro trenta giorni dalla richiesta, pena la mancata  erogazione  del
contributo.