Art. 19 Obblighi dei beneficiari 1. I beneficiari dei contributi concessi per il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione di edifici destinati ad attivita' produttiva, una volta completati e collaudati i lavori, sono obbligati a garantire, in caso di successivo trasferimento dell'immobile, il mantenimento della destinazione dello stesso ad attivita' produttiva per almeno due anni dal completamento degli interventi finanziati. Nel caso in cui i beneficiari siano persone fisiche o imprese non in attivita' al momento dell'erogazione dei contributi, gli stessi provvedono, entro sei mesi dal completamento dei lavori, a dimostrare all'Ufficio speciale la ripresa dell'attivita' produttiva e l'effettiva utilizzazione a tal fine dell'immobile da parte loro o di terzi ovvero a comunicare all'Ufficio speciale e al comune la disponibilita' alla cessione dell'immobile in locazione o in comodato ad altre imprese per il prosieguo dell'attivita' produttiva. 2. I beneficiari di contributi concessi per il ripristino o l'acquisto di beni mobili strumentali sono obbligati ad assicurare la continuita' dell'impiego degli stessi per un periodo di tre anni dalla data di ultimazione del programma, garantendone l'utilizzazione per l'esercizio della specifica attivita' economica o produttiva svolta dell'impresa richiedente. 3. I beneficiari di contributi per il ripristino delle scorte sono obbligati a dimostrare l'effettiva ripresa dell'attivita' produttiva entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori. 4. In tutte le ipotesi di cui ai commi precedenti, i beneficiari dei contributi sono obbligati: a) comunicare immediatamente all'Ufficio speciale ogni variante o modifica progettuale; b) dare al predetto ufficio tempestiva informazione dell'insorgere di qualsivoglia procedura amministrativa o giudiziale concernente le opere o i programmi finanziati dal contributo e, se del caso, presentare apposita istanza di sospensione dei termini per l'ultimazione dei lavori, dettagliata e motivata con indicazione dello stato di avanzamento dei lavori e delle spese sostenute; c) comunicare immediatamente ogni variazione delle imprese affidatarie ed esecutrici o fornitrici; d) eseguire i pagamenti relativi agli interventi effettuati esclusivamente attraverso bonifico bancario ovvero altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilita', cosi' come indicato nelle linee guida del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza sulle grandi opere ai sensi della legislazione vigente; e) mantenere a disposizione dell'Ufficio speciale la documentazione attestante i preventivi acquisiti per l'individuazione delle imprese affidatarie, i documenti di spesa e ogni altra documentazione relativa ai lavori svolti, al loro completamento e all'acquisizione dei necessari collaudi o certificazioni. 5. I soggetti beneficiari sono, in ogni caso, tenuti a fornire, su semplice richiesta del Commissario straordinario, del vice Commissario o dell'Ufficio speciale, tutte le informazioni richieste ai fini della valutazione, del monitoraggio e del controllo sull'impiego dei contributi e sono tenuti, altresi', a consentire al personale incaricato l'accesso a tutti i documenti relativi al programma, in occasione dei sopralluoghi e delle ispezioni.