Art. 19 
 
                      Obblighi dei beneficiari 
 
  1. I beneficiari dei contributi  concessi  per  il  ripristino  con
miglioramento sismico o la  ricostruzione  di  edifici  destinati  ad
attivita' produttiva, una volta completati  e  collaudati  i  lavori,
sono obbligati a  garantire,  in  caso  di  successivo  trasferimento
dell'immobile, il mantenimento della  destinazione  dello  stesso  ad
attivita' produttiva per almeno  due  anni  dal  completamento  degli
interventi finanziati. Nel caso in cui i  beneficiari  siano  persone
fisiche o imprese non in attivita'  al  momento  dell'erogazione  dei
contributi, gli stessi provvedono, entro sei mesi  dal  completamento
dei  lavori,   a   dimostrare   all'Ufficio   speciale   la   ripresa
dell'attivita' produttiva e  l'effettiva  utilizzazione  a  tal  fine
dell'immobile  da  parte  loro  o  di  terzi  ovvero   a   comunicare
all'Ufficio speciale e al  comune  la  disponibilita'  alla  cessione
dell'immobile in locazione o in comodato  ad  altre  imprese  per  il
prosieguo dell'attivita' produttiva. 
  2. I  beneficiari  di  contributi  concessi  per  il  ripristino  o
l'acquisto di beni mobili strumentali sono obbligati ad assicurare la
continuita' dell'impiego degli stessi per  un  periodo  di  tre  anni
dalla data di ultimazione del programma, garantendone l'utilizzazione
per l'esercizio della  specifica  attivita'  economica  o  produttiva
svolta dell'impresa richiedente. 
  3. I beneficiari di contributi per il ripristino delle scorte  sono
obbligati a dimostrare l'effettiva ripresa dell'attivita'  produttiva
entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori. 
  4. In tutte le ipotesi di cui ai commi  precedenti,  i  beneficiari
dei contributi sono obbligati: 
    a) comunicare immediatamente all'Ufficio speciale ogni variante o
modifica progettuale; 
    b)   dare   al   predetto   ufficio    tempestiva    informazione
dell'insorgere di qualsivoglia procedura amministrativa o  giudiziale
concernente le opere o i programmi finanziati dal  contributo  e,  se
del caso, presentare apposita istanza di sospensione dei termini  per
l'ultimazione dei lavori,  dettagliata  e  motivata  con  indicazione
dello stato di avanzamento dei lavori e delle spese sostenute; 
    c)  comunicare  immediatamente  ogni  variazione  delle   imprese
affidatarie ed esecutrici o fornitrici; 
    d) eseguire  i  pagamenti  relativi  agli  interventi  effettuati
esclusivamente attraverso bonifico bancario ovvero altro strumento di
pagamento che ne consenta  la  tracciabilita',  cosi'  come  indicato
nelle  linee  guida  del  Comitato  di   coordinamento   per   l'alta
sorveglianza sulle grandi opere ai sensi della legislazione vigente; 
    e)   mantenere   a   disposizione   dell'Ufficio   speciale    la
documentazione attestante i preventivi acquisiti per l'individuazione
delle  imprese  affidatarie,  i  documenti  di  spesa  e  ogni  altra
documentazione relativa ai lavori svolti,  al  loro  completamento  e
all'acquisizione dei necessari collaudi o certificazioni. 
  5. I soggetti beneficiari sono, in ogni caso, tenuti a fornire,  su
semplice  richiesta   del   Commissario   straordinario,   del   vice
Commissario o dell'Ufficio speciale, tutte le informazioni  richieste
ai  fini  della  valutazione,  del  monitoraggio  e   del   controllo
sull'impiego dei contributi e sono tenuti, altresi', a consentire  al
personale incaricato  l'accesso  a  tutti  i  documenti  relativi  al
programma, in occasione dei sopralluoghi e delle ispezioni.