Art. 2 Tipologia degli interventi finanziabili e condizioni per l'accesso ai contributi 1. I contributi di cui alla presente ordinanza possono essere concessi per gli interventi di cui ai commi successivi, a condizione che questi siano finalizzati alla ripresa e alla piena funzionalita' dell'attivita' produttiva in tutte le componenti fisse e mobili strumentali e al recupero a fini produttivi degli immobili danneggiati o distrutti. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 sono concessi contributi per: a) il ripristino con miglioramento sismico di interi edifici gravemente danneggiati e la ricostruzione di edifici distrutti, al fine di ristabilirne la piena funzionalita' per l'attivita' delle imprese in essi stabilite; b) la riparazione e l'acquisto dei beni mobili strumentali danneggiati o distrutti, compresi impianti e macchinari; c) il ristoro dei danni economici subiti da scorte e prodotti giacenti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio, ai sensi delle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 5 del decreto-legge n. 189 del 2016; d) l'acquisto di interi immobili ove delocalizzare definitivamente l'attivita' produttiva. 3. Nei casi di cui alla lettera a) del precedente comma 2, il miglioramento sismico deve raggiungere un livello di sicurezza compreso tra il 60% e l'80% di quello previsto per le nuove costruzioni, ai sensi delle norme tecniche sulle costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008. 4. Il nesso causale tra i danni subiti dagli immobili, dai beni mobili strumentali e da scorte e prodotti e gli eventi sismici deve essere in ogni caso comprovato e documentato mediante la presentazione di perizia tecnica asseverata o giurata, come specificato dal successivo art. 12 in relazione alle diverse tipologie di interventi. 5. Agli effetti della presente ordinanza, ferme restando le definizioni di cui all'art. 1, comma 3, lettere a), b) e c) dell'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016: a) per «immobile ad uso produttivo» si intende l'edificio dotato di autonomia strutturale e tipologica, comprendente anche piu' unita' immobiliari al cui interno operano imprese operanti nei settori di cui all'art. 1, comma 2, utilizzato a fini produttivi alla data degli eventi sismici; b) per «beni mobili strumentali» si intendono i beni, ivi compresi macchinari e attrezzature, presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tali obblighi, presenti in documenti contabili o altri registri ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»; c) per «scorte» e «prodotti in corso di maturazione» si intendono le materie prime e sussidiarie, i semilavorati e i prodotti finiti connessi all'attivita' dell'impresa. 6. Gli interventi di cui al comma 2, lettera a), devono riguardare gli edifici nella loro globalita', anche se composti da piu' unita' immobiliari utilizzate da imprese diverse. In tal caso le imprese si costituiscono in condominio per la realizzazione congiunta degli interventi. 7. Le disposizioni del presente articolo relative agli interventi su immobili non si applicano se l'unita' produttiva interessata e' localizzata all'interno di un edificio a prevalente destinazione abitativa, ammesso a contributo sulla base di specifiche ordinanze commissariali.