Art. 2 
 
        Tipologia degli interventi finanziabili e condizioni 
                     per l'accesso ai contributi 
 
  1. I contributi di  cui  alla  presente  ordinanza  possono  essere
concessi per gli interventi di cui ai commi successivi, a  condizione
che questi siano finalizzati alla ripresa e alla piena  funzionalita'
dell'attivita' produttiva in  tutte  le  componenti  fisse  e  mobili
strumentali  e  al  recupero  a  fini   produttivi   degli   immobili
danneggiati o distrutti. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 sono concessi contributi per: 
    a) il ripristino con  miglioramento  sismico  di  interi  edifici
gravemente danneggiati e la ricostruzione di  edifici  distrutti,  al
fine di ristabilirne la piena  funzionalita'  per  l'attivita'  delle
imprese in essi stabilite; 
    b) la  riparazione  e  l'acquisto  dei  beni  mobili  strumentali
danneggiati o distrutti, compresi impianti e macchinari; 
    c) il ristoro dei danni economici subiti  da  scorte  e  prodotti
giacenti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio, ai sensi delle
lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 5 del decreto-legge n. 189  del
2016; 
    d)   l'acquisto   di   interi    immobili    ove    delocalizzare
definitivamente l'attivita' produttiva. 
  3. Nei casi di cui alla lettera  a)  del  precedente  comma  2,  il
miglioramento  sismico  deve  raggiungere  un  livello  di  sicurezza
compreso tra  il  60%  e  l'80%  di  quello  previsto  per  le  nuove
costruzioni, ai sensi delle norme tecniche sulle costruzioni  di  cui
al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  del  14
gennaio 2008,  pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  29  del  4
febbraio 2008. 
  4. Il nesso causale tra i danni subiti  dagli  immobili,  dai  beni
mobili strumentali e da scorte e prodotti e gli eventi  sismici  deve
essere  in  ogni  caso   comprovato   e   documentato   mediante   la
presentazione  di  perizia  tecnica  asseverata   o   giurata,   come
specificato  dal  successivo  art.  12  in  relazione  alle   diverse
tipologie di interventi. 
  5.  Agli  effetti  della  presente  ordinanza,  ferme  restando  le
definizioni di  cui  all'art.  1,  comma  3,  lettere  a),  b)  e  c)
dell'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016: 
    a) per «immobile ad uso produttivo» si intende l'edificio  dotato
di autonomia strutturale e tipologica, comprendente anche piu' unita'
immobiliari al cui interno operano imprese operanti  nei  settori  di
cui all'art. 1, comma 2, utilizzato a fini produttivi alla data degli
eventi sismici; 
    b) per  «beni  mobili  strumentali»  si  intendono  i  beni,  ivi
compresi macchinari e  attrezzature,  presenti  nel  libro  dei  beni
ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in  esenzione
da tali obblighi, presenti in documenti contabili o altri registri ai
sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della  Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi»; 
    c) per «scorte» e «prodotti in corso di maturazione» si intendono
le materie prime e sussidiarie, i semilavorati e  i  prodotti  finiti
connessi all'attivita' dell'impresa. 
  6. Gli interventi di cui al comma 2, lettera a), devono  riguardare
gli edifici nella loro globalita', anche se composti da  piu'  unita'
immobiliari utilizzate da imprese diverse. In tal caso le imprese  si
costituiscono in condominio  per  la  realizzazione  congiunta  degli
interventi. 
  7. Le disposizioni del presente articolo relative  agli  interventi
su immobili non si applicano se l'unita'  produttiva  interessata  e'
localizzata all'interno di  un  edificio  a  prevalente  destinazione
abitativa, ammesso a contributo sulla base  di  specifiche  ordinanze
commissariali.