Art. 20 Vicende soggettive del beneficiario 1. In caso di cessione dell'azienda o di un ramo d'azienda dell'impresa beneficiaria ad un altro soggetto cosi' come di trasformazione, fusione o scissione della persona giuridica beneficiaria nel periodo in cui e' tenuta al rispetto degli impegni derivanti dalla concessione del contributo, il soggetto cessionario o risultante dalle dette operazioni di trasformazione societaria puo' presentare al vice Commissario domanda di subentro del contributo, allegando documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti di ammissibilita' di cui all'Allegato 1 alla presente ordinanza e dichiarazione d'impegno a rispettare gli obblighi assunti dal beneficiario originario. 2. Qualora la richiesta di cui al comma 1 comporti una modifica dell'istituto bancario convenzionato rispetto a quello scelto dal beneficiario originario, nella stessa devono essere indicati gli estremi del nuovo istituto prescelto. 3. Qualora la richiesta di subentro di cui al comma 1 sia presentata durante la realizzazione delle attivita' di cui al programma presentato dal beneficiario originario, il richiedente, oltre alla documentazione di cui ai precedenti commi 1 e 2, deve produrre una relazione sullo stato di attuazione degli investimenti al momento del subentro, in relazione anche alle eventuali domande di pagamento presentate dal beneficiario originale, dichiarando di non aver nulla a che pretendere sulle somme gia' erogate. 4. Qualora la domanda di subentro non sia presentata dal soggetto subentrante o non sia accolta per mancanza dei requisiti di ammissibilita' o per mancata assunzione degli impegni assunti dal precedente beneficiario, il vice Commissario dispone la revoca dei contributi concessi e procede al recupero delle somme gia' erogate.