Art. 20 
 
                 Vicende soggettive del beneficiario 
 
  1. In  caso  di  cessione  dell'azienda  o  di  un  ramo  d'azienda
dell'impresa  beneficiaria  ad  un  altro  soggetto  cosi'  come   di
trasformazione,  fusione  o   scissione   della   persona   giuridica
beneficiaria nel periodo in cui e' tenuta al rispetto  degli  impegni
derivanti dalla concessione del contributo, il soggetto cessionario o
risultante dalle dette operazioni di trasformazione  societaria  puo'
presentare al vice Commissario domanda di  subentro  del  contributo,
allegando documentazione atta a dimostrare il possesso dei  requisiti
di ammissibilita' di cui all'Allegato 1  alla  presente  ordinanza  e
dichiarazione  d'impegno  a  rispettare  gli  obblighi  assunti   dal
beneficiario originario. 
  2. Qualora la richiesta di cui al comma  1  comporti  una  modifica
dell'istituto bancario convenzionato rispetto  a  quello  scelto  dal
beneficiario originario, nella  stessa  devono  essere  indicati  gli
estremi del nuovo istituto prescelto. 
  3. Qualora  la  richiesta  di  subentro  di  cui  al  comma  1  sia
presentata  durante  la  realizzazione  delle  attivita'  di  cui  al
programma presentato dal  beneficiario  originario,  il  richiedente,
oltre alla documentazione di cui ai precedenti  commi  1  e  2,  deve
produrre una relazione sullo stato di attuazione  degli  investimenti
al momento del subentro, in relazione anche alle eventuali domande di
pagamento presentate dal beneficiario originale, dichiarando  di  non
aver nulla a che pretendere sulle somme gia' erogate. 
  4. Qualora la domanda di subentro non sia presentata  dal  soggetto
subentrante  o  non  sia  accolta  per  mancanza  dei  requisiti   di
ammissibilita' o per mancata assunzione  degli  impegni  assunti  dal
precedente beneficiario, il vice Commissario dispone  la  revoca  dei
contributi concessi e procede al recupero delle somme gia' erogate.