Art. 21 
 
                              Controlli 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dai commi 4 e  5  del  precedente
art. 19, le procedure e modalita' per l'effettuazione  dei  controlli
successivi  all'erogazione  dei  contributi,  nonche'   le   sanzioni
applicabili in caso di omissioni o inadempimenti,  sono  disciplinate
con successiva ordinanza del Commissario  straordinario  adottata  ai
sensi dell'art. 12, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016.