Art. 21 Controlli 1. Fermo restando quanto previsto dai commi 4 e 5 del precedente art. 19, le procedure e modalita' per l'effettuazione dei controlli successivi all'erogazione dei contributi, nonche' le sanzioni applicabili in caso di omissioni o inadempimenti, sono disciplinate con successiva ordinanza del Commissario straordinario adottata ai sensi dell'art. 12, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016.