Art. 22 Cumulabilita' dei contributi 1. I contributi di cui alla presente ordinanza sono cumulabili con altri aiuti di Stato o con aiuti in regime de minimis, per gli stessi costi ammissibili, nei limiti di cui agli articoli 8 e 50 del regolamento (UE) del 17 giugno 2014 n. 651/2014 e degli articoli 8 e 30 del regolamento (UE) del 25 giugno 2014 n. 702/2014. 2. I beneficiari sono tenuti a fornire tutte le informazioni utili ad evitare il rischio di sovracompensazione, sin dal momento della presentazione della domanda di contributo.