Art. 22 
 
                    Cumulabilita' dei contributi 
 
  1. I contributi di cui alla presente ordinanza sono cumulabili  con
altri aiuti di Stato o con aiuti in regime de minimis, per gli stessi
costi ammissibili, nei limiti  di  cui  agli  articoli  8  e  50  del
regolamento (UE) del 17 giugno 2014 n. 651/2014 e degli articoli 8  e
30 del regolamento (UE) del 25 giugno 2014 n. 702/2014. 
  2. I beneficiari sono tenuti a fornire tutte le informazioni  utili
ad evitare il rischio di sovracompensazione, sin  dal  momento  della
presentazione della domanda di contributo.