Art. 23 
 
            Esclusione dai contributi, revoca e rinuncia 
 
  1. Il mancato possesso in capo  al  richiedente  dei  requisiti  di
ammissibilita' di cui all'Allegato 1 della presente ordinanza,  anche
se  accertato  successivamente  al  provvedimento   di   concessione,
determina l'esclusione dall'accesso ai contributi. 
  2. L'esclusione dall'accesso ai contributi e' altresi' disposta ove
si accerti che gli  edifici  finanziati  siano  stati  realizzati  in
violazione  delle  norme  urbanistiche  ed  edilizie  o   di   tutela
paesaggistica e ambientale. 
  3. Oltre che nelle  ipotesi  di  cui  ai  commi  1  e  2,  il  vice
Commissario  dispone  la  revoca,  anche  parziale,  dei   contributi
concessi in caso di: 
    a) mancato rispetto o degli obblighi di cui al precedente art. 18
ovvero accertata falsita' delle dichiarazioni  rese  in  ordine  agli
stessi; 
    b) mancata presentazione della documentazione di spesa  richiesta
a norma della presente ordinanza; 
    c)  carenza  o  incompletezza  insanabile  della   documentazione
prodotta; 
    d) mancato esercizio del diritto di riscatto dei beni mobili alla
scadenza del contratto in caso  di  demolizione  e  ricostruzione  di
edifici condotti in  leasing  ai  sensi  del  comma  3  dell'art.  4,
comprovato dalla mancata fattura di vendita e del relativo rogito  di
acquisto; 
    e) in tutte le ipotesi di cui all'art. 4, risoluzione  anticipata
del  contratto  di  leasing  per  inadempimento  contrattuale  o  per
qualsiasi altro evento che comporta l'impossibilita' di riscattare il
bene mobile e/o immobile concesso in godimento; 
    f) dichiarazioni false in ordine alla ripresa  e/o  continuazione
dell'attivita' produttiva; 
    g)   condanna   in   sede   civile   dell'impresa    costruttrice
dell'immobile distrutto i danneggiato al  risarcimento  dei  danni  a
favore del beneficiario per vizi originari dell'immobile; 
    h)  fallimento  del   beneficiario   o   sua   sottoposizione   a
liquidazione coatta amministrativa; 
    i) mancata produzione, in  fase  di  controllo,  delle  quietanze
comprovanti i pagamenti da parte del  beneficiario  delle  fatture  o
degli altri documenti contabili fiscalmente regolari per la parte  di
spesa non coperta da contributo. 
  4. In ogni caso, il Commissario straordinario  puo'  sospendere  la
concessione dei contributi per gli stati di avanzamento  dei  lavori,
qualora il beneficiario non rispetti l'obbligo di  cui  all'art.  16,
comma 2, lettera e), di pagare le imprese esecutrici dei lavori ed  i
fornitori entro trenta giorni dall'erogazione del contributo,  sia  a
saldo sia per stato di avanzamento dei lavori. 
  5. In caso di revoca anche parziale del contributo, e' escluso ogni
diritto dei beneficiari a  percepire  le  somme  residue  non  ancora
erogate ed essi sono obbligati a restituire,  in  tutto  o  in  parte
secondo  le  determinazioni  assunte,  i   contributi   indebitamente
percepiti maggiorati degli interessi legali. 
  6. In caso di rinuncia al contributo  da  parte  del  beneficiario,
questi e' tenuto al rimborso  delle  eventuali  somme  gia'  riscosse
maggiorate degli interessi legali.