Art. 23 Esclusione dai contributi, revoca e rinuncia 1. Il mancato possesso in capo al richiedente dei requisiti di ammissibilita' di cui all'Allegato 1 della presente ordinanza, anche se accertato successivamente al provvedimento di concessione, determina l'esclusione dall'accesso ai contributi. 2. L'esclusione dall'accesso ai contributi e' altresi' disposta ove si accerti che gli edifici finanziati siano stati realizzati in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistica e ambientale. 3. Oltre che nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, il vice Commissario dispone la revoca, anche parziale, dei contributi concessi in caso di: a) mancato rispetto o degli obblighi di cui al precedente art. 18 ovvero accertata falsita' delle dichiarazioni rese in ordine agli stessi; b) mancata presentazione della documentazione di spesa richiesta a norma della presente ordinanza; c) carenza o incompletezza insanabile della documentazione prodotta; d) mancato esercizio del diritto di riscatto dei beni mobili alla scadenza del contratto in caso di demolizione e ricostruzione di edifici condotti in leasing ai sensi del comma 3 dell'art. 4, comprovato dalla mancata fattura di vendita e del relativo rogito di acquisto; e) in tutte le ipotesi di cui all'art. 4, risoluzione anticipata del contratto di leasing per inadempimento contrattuale o per qualsiasi altro evento che comporta l'impossibilita' di riscattare il bene mobile e/o immobile concesso in godimento; f) dichiarazioni false in ordine alla ripresa e/o continuazione dell'attivita' produttiva; g) condanna in sede civile dell'impresa costruttrice dell'immobile distrutto i danneggiato al risarcimento dei danni a favore del beneficiario per vizi originari dell'immobile; h) fallimento del beneficiario o sua sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa; i) mancata produzione, in fase di controllo, delle quietanze comprovanti i pagamenti da parte del beneficiario delle fatture o degli altri documenti contabili fiscalmente regolari per la parte di spesa non coperta da contributo. 4. In ogni caso, il Commissario straordinario puo' sospendere la concessione dei contributi per gli stati di avanzamento dei lavori, qualora il beneficiario non rispetti l'obbligo di cui all'art. 16, comma 2, lettera e), di pagare le imprese esecutrici dei lavori ed i fornitori entro trenta giorni dall'erogazione del contributo, sia a saldo sia per stato di avanzamento dei lavori. 5. In caso di revoca anche parziale del contributo, e' escluso ogni diritto dei beneficiari a percepire le somme residue non ancora erogate ed essi sono obbligati a restituire, in tutto o in parte secondo le determinazioni assunte, i contributi indebitamente percepiti maggiorati degli interessi legali. 6. In caso di rinuncia al contributo da parte del beneficiario, questi e' tenuto al rimborso delle eventuali somme gia' riscosse maggiorate degli interessi legali.