Art. 24 Sospensione dei termini relativi ai contratti di locazione 1. Per gli edifici oggetto degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino di cui alla precedente ordinanza che alla data degli eventi sismici risultassero essere condotti in locazione, i termini relativi ai relativi contratti rimangono sospesi per tutta la durata dei lavori finalizzati a ripristinare l'agibilita' o a ricostruire l'edificio, e riprendono efficacia, ferme restando le originarie condizioni contrattuali, dopo l'ultimazione dei lavori, fatto salvo il recesso del conduttore ove ricorrano le condizioni di legge.