Art. 24 
 
     Sospensione dei termini relativi ai contratti di locazione 
 
  1. Per gli  edifici  oggetto  degli  interventi  di  ricostruzione,
riparazione e ripristino di cui alla precedente  ordinanza  che  alla
data degli eventi sismici risultassero essere condotti in  locazione,
i termini relativi ai relativi contratti rimangono sospesi per  tutta
la durata dei lavori finalizzati  a  ripristinare  l'agibilita'  o  a
ricostruire l'edificio, e riprendono  efficacia,  ferme  restando  le
originarie condizioni contrattuali, dopo  l'ultimazione  dei  lavori,
fatto salvo il recesso del conduttore ove ricorrano le condizioni  di
legge.