Art. 3 
 
          Determinazione dei costi ammissibili a contributo 
              per gli interventi relativi agli edifici 
 
  1. Per l'esecuzione degli interventi di cui all'art.  2,  comma  2,
lettera a), il contributo e' determinato sulla base del confronto tra
il  costo  dell'intervento  ed  il  costo  convenzionale  individuato
secondo i parametri indicati nelle Tabelle di cui all'Allegato 2 alla
presente  ordinanza,  in  relazione  ai  diversi  livelli   operativi
attribuiti agli edifici interessati. 
  2.  Ai  fini  della  determinazione  del   contributo,   il   costo
dell'intervento comprende i costi sostenuti per le  opere  di  pronto
intervento e di messa in sicurezza, per le indagini  e  le  prove  di
laboratorio comprese quelle geognostiche e geofisiche  prescritte  al
punto 9 della Tabella 7 dell'Allegato 2 nel  caso  di  ricostruzione,
per le opere di miglioramento sismico o  di  ricostruzione  e  quelle
relative alle finiture connesse agli  interventi  sulle  strutture  e
sulle parti comuni ai sensi dell'art. 1117 del codice civile, per gli
impianti e per le opere  di  efficientamento  energetico  nonche'  le
spese tecniche. Il  costo  dell'intervento  puo'  includere,  qualora
comprese nel progetto esecutivo e previste nel contratto di  appalto,
le spese per l'esecuzione,  da  parte  dell'impresa  affidataria,  di
lavori in economia, ai sensi dell'art. 179 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207,  limitate  alle  lavorazioni
che non danno luogo a valutazioni  a  misura  e  non  possono  essere
rappresentate da prezzi  in  elenco,  comunque  per  un  importo  non
superiore al 2% del costo dei lavori contabilizzati a misura. 
  3. Il costo ammissibile a contributo e' pari al minore importo tra: 
    il  costo  dell'intervento,  determinato  al  lordo  delle  spese
tecniche e dell'IVA se  non  recuperabile,  cosi'  come  risulta  dal
computo metrico-estimativo redatto sulla base dei prezzi di contratto
desunti  dal  Prezziario  unico   approvato   con   l'ordinanza   del
Commissario straordinario n. 7 del  14  dicembre  2016,  a  cui  sono
applicati i ribassi conseguiti a seguito  della  procedura  selettiva
per l'individuazione dell'impresa, fatte salve le voci  non  previste
per le quali si fara' riferimento a  specifiche  analisi  dei  prezzi
come disciplinato dall'art. 32, comma 2, del decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 207 del 2010 
  e 
    il  costo   convenzionale   ottenuto   moltiplicando   il   costo
parametrico di cui alla Tabella 6 dell'Allegato 2 riferito al livello
operativo attribuito all'edificio, a cui va  aggiunta  l'IVA  se  non
recuperabile, per la superficie complessiva dello  stesso.  Il  costo
parametrico  e'  incrementato  come   stabilito   nella   Tabella   7
dell'Allegato 2. 
  4. Agli effetti del precedente comma 3: 
    a) per «superficie complessiva» si intende  la  superficie  utile
dell'unita'  immobiliare  piu'   la   superficie   accessoria   delle
pertinenze interne ed il 70% della superficie di quelle esterne; 
    b) il «livello operativo» dell'edificio e' determinato sulla base
della  combinazione  degli  «stati  di  danno»  e   dei   «gradi   di
vulnerabilita'» stabiliti nelle Tabelle 2 e 3 dell'Allegato 2. 
  5. La superficie utile massima  riconosciuta  e'  quella  destinata
all'attivita'  produttiva  in  essere  al  momento  del  sisma,  come
indicata nel progetto allegato alla domanda di contributo.  Nel  caso
di cui all'art. 1, comma 4, della presente ordinanza, fermo  restando
l'applicabilita' del presente articolo agli  interventi  sulle  parti
comuni  dell'edificio,  per  gli  interventi   di   ricostruzione   e
miglioramento sismico sulle unita' abitative la superficie massima  e
il costo parametrico riconosciuti per le abitazioni sono  determinati
con le ordinanze del Commissario straordinario che  saranno  adottate
ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera f), del decreto-legge  n.  189
del 2016 per gli edifici a destinazione e  tipologia  prevalentemente
abitativa. 
  6. Il costo ammissibile a contributo determinato ai sensi del comma
3 costituisce il tetto massimo degli aiuti consentiti anche ai  sensi
della  normativa  sugli  aiuti  di  Stato  di  cui  all'art.  50  del
regolamento (UE) del 17 giugno 2014 n. 651/2014 ed  all'art.  30  del
regolamento (UE) 25 giugno 2014 n. 702/2014. 
  7. Le spese tecniche, comprensive degli onorari dei  professionisti
abilitati, al netto dell'IVA se detraibile, sono computate nel  costo
dell'intervento, ai  fini  del  contributo  previsto  dalla  presente
ordinanza, secondo le percentuali stabilite nel  Protocollo  d'intesa
sottoscritto fra il Commissario straordinario  e  la  Rete  nazionale
delle professioni dell'area tecnica e scientifica, a norma  dell'art.
34 del decreto-legge n. 189 del 2016, e approvato con l'ordinanza del
Commissario straordinario n. 12 del 21 dicembre 2016. 
  8. Le spese  tecniche  per  la  progettazione  e  per  le  indagini
preliminari potranno essere ammesse a contributo ed  erogate  con  il
primo stato di avanzamento lavori, nella misura massima del  80%  del
contributo ammissibile per dette spese. L'importo rimanente  relativo
alle   altre    spese    per    prestazioni    professionali    sara'
proporzionalmente ripartito nei successivi SAL. 
  9. Per gli interventi di ripristino con  miglioramento  sismico  di
immobili ad esclusivo  uso  uffici,  alberghi,  agriturismi  o  altre
destinazioni analoghe aventi tipologia edilizia assimilabile a quella
degli  edifici   a   destinazione   prevalentemente   abitativa,   la
determinazione del livello operativo e dei costi parametrici  avviene
sulla  base  dei  criteri  stabiliti  da  specifiche  ordinanze   del
Commissario straordinario che saranno adottate ai sensi dell'art.  5,
comma 1, lettera f), del decreto-legge n. 189 del 2016.