Art. 3 Determinazione dei costi ammissibili a contributo per gli interventi relativi agli edifici 1. Per l'esecuzione degli interventi di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), il contributo e' determinato sulla base del confronto tra il costo dell'intervento ed il costo convenzionale individuato secondo i parametri indicati nelle Tabelle di cui all'Allegato 2 alla presente ordinanza, in relazione ai diversi livelli operativi attribuiti agli edifici interessati. 2. Ai fini della determinazione del contributo, il costo dell'intervento comprende i costi sostenuti per le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza, per le indagini e le prove di laboratorio comprese quelle geognostiche e geofisiche prescritte al punto 9 della Tabella 7 dell'Allegato 2 nel caso di ricostruzione, per le opere di miglioramento sismico o di ricostruzione e quelle relative alle finiture connesse agli interventi sulle strutture e sulle parti comuni ai sensi dell'art. 1117 del codice civile, per gli impianti e per le opere di efficientamento energetico nonche' le spese tecniche. Il costo dell'intervento puo' includere, qualora comprese nel progetto esecutivo e previste nel contratto di appalto, le spese per l'esecuzione, da parte dell'impresa affidataria, di lavori in economia, ai sensi dell'art. 179 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, limitate alle lavorazioni che non danno luogo a valutazioni a misura e non possono essere rappresentate da prezzi in elenco, comunque per un importo non superiore al 2% del costo dei lavori contabilizzati a misura. 3. Il costo ammissibile a contributo e' pari al minore importo tra: il costo dell'intervento, determinato al lordo delle spese tecniche e dell'IVA se non recuperabile, cosi' come risulta dal computo metrico-estimativo redatto sulla base dei prezzi di contratto desunti dal Prezziario unico approvato con l'ordinanza del Commissario straordinario n. 7 del 14 dicembre 2016, a cui sono applicati i ribassi conseguiti a seguito della procedura selettiva per l'individuazione dell'impresa, fatte salve le voci non previste per le quali si fara' riferimento a specifiche analisi dei prezzi come disciplinato dall'art. 32, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 e il costo convenzionale ottenuto moltiplicando il costo parametrico di cui alla Tabella 6 dell'Allegato 2 riferito al livello operativo attribuito all'edificio, a cui va aggiunta l'IVA se non recuperabile, per la superficie complessiva dello stesso. Il costo parametrico e' incrementato come stabilito nella Tabella 7 dell'Allegato 2. 4. Agli effetti del precedente comma 3: a) per «superficie complessiva» si intende la superficie utile dell'unita' immobiliare piu' la superficie accessoria delle pertinenze interne ed il 70% della superficie di quelle esterne; b) il «livello operativo» dell'edificio e' determinato sulla base della combinazione degli «stati di danno» e dei «gradi di vulnerabilita'» stabiliti nelle Tabelle 2 e 3 dell'Allegato 2. 5. La superficie utile massima riconosciuta e' quella destinata all'attivita' produttiva in essere al momento del sisma, come indicata nel progetto allegato alla domanda di contributo. Nel caso di cui all'art. 1, comma 4, della presente ordinanza, fermo restando l'applicabilita' del presente articolo agli interventi sulle parti comuni dell'edificio, per gli interventi di ricostruzione e miglioramento sismico sulle unita' abitative la superficie massima e il costo parametrico riconosciuti per le abitazioni sono determinati con le ordinanze del Commissario straordinario che saranno adottate ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera f), del decreto-legge n. 189 del 2016 per gli edifici a destinazione e tipologia prevalentemente abitativa. 6. Il costo ammissibile a contributo determinato ai sensi del comma 3 costituisce il tetto massimo degli aiuti consentiti anche ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato di cui all'art. 50 del regolamento (UE) del 17 giugno 2014 n. 651/2014 ed all'art. 30 del regolamento (UE) 25 giugno 2014 n. 702/2014. 7. Le spese tecniche, comprensive degli onorari dei professionisti abilitati, al netto dell'IVA se detraibile, sono computate nel costo dell'intervento, ai fini del contributo previsto dalla presente ordinanza, secondo le percentuali stabilite nel Protocollo d'intesa sottoscritto fra il Commissario straordinario e la Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica, a norma dell'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, e approvato con l'ordinanza del Commissario straordinario n. 12 del 21 dicembre 2016. 8. Le spese tecniche per la progettazione e per le indagini preliminari potranno essere ammesse a contributo ed erogate con il primo stato di avanzamento lavori, nella misura massima del 80% del contributo ammissibile per dette spese. L'importo rimanente relativo alle altre spese per prestazioni professionali sara' proporzionalmente ripartito nei successivi SAL. 9. Per gli interventi di ripristino con miglioramento sismico di immobili ad esclusivo uso uffici, alberghi, agriturismi o altre destinazioni analoghe aventi tipologia edilizia assimilabile a quella degli edifici a destinazione prevalentemente abitativa, la determinazione del livello operativo e dei costi parametrici avviene sulla base dei criteri stabiliti da specifiche ordinanze del Commissario straordinario che saranno adottate ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera f), del decreto-legge n. 189 del 2016.