Art. 4 Edifici condotti in leasing 1. Nel caso di edifici che al momento degli eventi sismici erano nella disponibilita' di un'impresa sulla base di un contratto di leasing, i contributi possono essere chiesti secondo le modalita' stabilite nel presente articolo. 2. I contributi relativi agli interventi di miglioramento sismico possono essere chiesti: a) dal conduttore del bene, qualora nel contratto di leasing sia specificato con apposita clausola che gli oneri per la manutenzione straordinaria sono a suo carico e qualora il conduttore stesso alleghi alla domanda di contributo una dichiarazione con cui la societa' di leasing rinuncia a qualsiasi pretesa sul contributo che verra' concesso relativamente agli interventi finanziati; b) dalla societa' di leasing proprietaria del bene, qualora nel contratto di leasing non sia specificato con apposita clausola che gli oneri per la manutenzione straordinaria sono a carico del conduttore ovvero qualora, per volonta' dichiarata da entrambe le parti del contratto di leasing con scrittura privata, sia quest'ultima che intende presentare la domanda di contributo. 3. I contributi relativi agli interventi di demolizione e ricostruzione possono essere chiesti, indipendentemente da chi sia il soggetto intestatario del titolo abilitativo edilizio: a) dal conduttore del bene, qualora nel contratto di leasing sia specificato con apposita clausola che il rischio per la perdita del bene e i conseguenti interventi di demolizione e ricostruzione sono a suo esclusivo carico ovvero qualora, anche in assenza di tale clausola, le parti del contratto manifestino con apposita scrittura privata autenticata o procura speciale redatta da un notaio la volonta' di porre in carico al conduttore gli interventi di demolizione e ricostruzione; b) dalla societa' di leasing proprietaria del bene, qualora nel contratto di leasing non sia specificato con apposita clausola che il rischio per la perdita del bene e i conseguenti interventi di demolizione e ricostruzione sono ad esclusivo carico del conduttore ovvero qualora le parti del contratto non abbiamo disposto diversamente con apposita scrittura privata autenticata o procura speciale. 4. Nell'ipotesi di cui alla lettera a) del precedente comma 3, il conduttore deve allegare alla domanda di contributo: a) una dichiarazione della societa' di leasing che autorizza e approva l'intervento di demolizione e ricostruzione, sollevando il Commissario straordinario da qualsiasi responsabilita' in merito a potenziali controversie tra le parti; b) una dichiarazione a propria firma che attesti la propria volonta' di riscattare, ora per allora, il bene in godimento e di essere consapevole della sanzione della revoca del contributo concesso in caso di mancato riscatto. 5. Nel caso in cui gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui al comma 3 debbano essere effettuati su di un immobile totalmente distrutto a causa degli eventi sismici, il conduttore puo' chiedere i relativi contributi a condizione che documenti di avere, prima della domanda, riscattato il terreno su cui l'immobile distrutto insisteva alla data del sisma. 6. Nelle ipotesi di delocalizzazione definitiva di cui all'art. 2, comma 2, lettera d), da effettuarsi in immobili gia' costruiti la cui disponibilita' e' acquisita tramite un contratto di leasing, i contributi possono essere richiesti, indipendentemente da chi sia il soggetto intestatario del titolo abilitativo edilizio, esclusivamente dal conduttore del bene. I contributi possono essere concessi a condizione che il richiedente documenti che l'immobile di nuova localizzazione e' conforme alla normativa vigente in materia di costruzioni antisismiche (NTC08 di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008) e alleghi alla domanda di contributo una dichiarazione che attesti la propria volonta' di riscattare, ora per allora, il bene in godimento e di essere consapevole della sanzione della revoca del contributo concesso in caso di mancato riscatto. In tali ipotesi, il contributo e' pari al minore importo tra il costo convenzionale corrispondente al livello operativo di cui alla Tabella 5 dell'Allegato 2 attribuito all'edificio sede di attivita' del conduttore al momento degli eventi sismici, e il prezzo di acquisto, parametrato alla superficie di quello preesistente, come risulta nell'atto di compravendita tra la societa' di leasing acquirente e il proprietario. 7. In tutti i casi di cui al presente articolo in cui la domanda e' presentata dal conduttore, alla stessa il richiedente deve allegare una dichiarazione di impegno della societa' di leasing a comunicare ogni fatto o evento che determini un inadempimento contrattuale da parte del conduttore stesso tale da comportare la risoluzione del contratto di leasing e, nei casi di cui al comma 3, l'impossibilita' di riscattare il bene concesso in godimento.