Art. 4 
 
                     Edifici condotti in leasing 
 
  1. Nel caso di edifici che al momento degli  eventi  sismici  erano
nella disponibilita' di un'impresa sulla  base  di  un  contratto  di
leasing, i contributi possono essere  chiesti  secondo  le  modalita'
stabilite nel presente articolo. 
  2. I contributi relativi agli interventi di  miglioramento  sismico
possono essere chiesti: 
    a) dal conduttore del bene, qualora nel contratto di leasing  sia
specificato con apposita clausola che gli oneri per  la  manutenzione
straordinaria sono a  suo  carico  e  qualora  il  conduttore  stesso
alleghi alla domanda di  contributo  una  dichiarazione  con  cui  la
societa' di leasing rinuncia a qualsiasi pretesa sul  contributo  che
verra' concesso relativamente agli interventi finanziati; 
    b) dalla societa' di leasing proprietaria del bene,  qualora  nel
contratto di leasing non sia specificato con  apposita  clausola  che
gli oneri  per  la  manutenzione  straordinaria  sono  a  carico  del
conduttore ovvero qualora, per volonta'  dichiarata  da  entrambe  le
parti  del  contratto  di  leasing   con   scrittura   privata,   sia
quest'ultima che intende presentare la domanda di contributo. 
  3.  I  contributi  relativi  agli  interventi  di   demolizione   e
ricostruzione possono essere chiesti, indipendentemente da chi sia il
soggetto intestatario del titolo abilitativo edilizio: 
    a) dal conduttore del bene, qualora nel contratto di leasing  sia
specificato con apposita clausola che il rischio per la  perdita  del
bene e i conseguenti interventi di demolizione e ricostruzione sono a
suo esclusivo  carico  ovvero  qualora,  anche  in  assenza  di  tale
clausola, le parti del contratto manifestino con  apposita  scrittura
privata autenticata o  procura  speciale  redatta  da  un  notaio  la
volonta'  di  porre  in  carico  al  conduttore  gli  interventi   di
demolizione e ricostruzione; 
    b) dalla societa' di leasing proprietaria del bene,  qualora  nel
contratto di leasing non sia specificato con apposita clausola che il
rischio per la  perdita  del  bene  e  i  conseguenti  interventi  di
demolizione e ricostruzione sono ad esclusivo carico  del  conduttore
ovvero  qualora  le  parti  del  contratto   non   abbiamo   disposto
diversamente con apposita scrittura  privata  autenticata  o  procura
speciale. 
  4. Nell'ipotesi di cui alla lettera a) del precedente comma  3,  il
conduttore deve allegare alla domanda di contributo: 
    a) una dichiarazione della societa' di leasing  che  autorizza  e
approva l'intervento di demolizione e  ricostruzione,  sollevando  il
Commissario straordinario da qualsiasi responsabilita'  in  merito  a
potenziali controversie tra le parti; 
    b) una dichiarazione a  propria  firma  che  attesti  la  propria
volonta' di riscattare, ora per allora, il bene  in  godimento  e  di
essere  consapevole  della  sanzione  della  revoca  del   contributo
concesso in caso di mancato riscatto. 
  5. Nel caso in cui gli interventi di demolizione e ricostruzione di
cui al comma 3 debbano essere effettuati su di un immobile totalmente
distrutto a causa degli eventi sismici, il conduttore puo' chiedere i
relativi contributi a condizione che documenti di avere, prima  della
domanda, riscattato il terreno su cui l'immobile distrutto  insisteva
alla data del sisma. 
  6. Nelle ipotesi di delocalizzazione definitiva di cui all'art.  2,
comma 2, lettera d), da effettuarsi in immobili gia' costruiti la cui
disponibilita' e'  acquisita  tramite  un  contratto  di  leasing,  i
contributi possono essere richiesti, indipendentemente da chi sia  il
soggetto intestatario del titolo abilitativo edilizio, esclusivamente
dal conduttore del bene.  I  contributi  possono  essere  concessi  a
condizione che il  richiedente  documenti  che  l'immobile  di  nuova
localizzazione e' conforme  alla  normativa  vigente  in  materia  di
costruzioni antisismiche (NTC08 di cui  al  decreto  ministeriale  14
gennaio 2008) e alleghi alla domanda di contributo una  dichiarazione
che attesti la propria volonta' di riscattare,  ora  per  allora,  il
bene in godimento e di essere consapevole della sanzione della revoca
del contributo concesso in caso di mancato riscatto. In tali ipotesi,
il contributo e' pari al minore importo tra  il  costo  convenzionale
corrispondente  al  livello  operativo  di   cui   alla   Tabella   5
dell'Allegato  2  attribuito  all'edificio  sede  di  attivita'   del
conduttore al momento degli eventi sismici, e il prezzo di  acquisto,
parametrato alla superficie  di  quello  preesistente,  come  risulta
nell'atto di compravendita tra la societa' di leasing acquirente e il
proprietario. 
  7. In tutti i casi di cui al presente articolo in cui la domanda e'
presentata dal conduttore, alla stessa il richiedente  deve  allegare
una dichiarazione di impegno della societa' di leasing  a  comunicare
ogni fatto o evento che determini un  inadempimento  contrattuale  da
parte del conduttore stesso tale da  comportare  la  risoluzione  del
contratto di leasing e, nei casi di cui al comma 3,  l'impossibilita'
di riscattare il bene concesso in godimento.