Art. 5 Determinazione dei costi ammissibili a contributo per beni mobili strumentali, prodotti e scorte 1. Nei casi di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), la determinazione del costo ammissibile a contributo avviene sulla base della valutazione del danno subito effettuata con la perizia giurata di cui al successivo art. 12, riferita ai beni presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tale obbligo, da documenti contabili ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 o da altri registri ovvero a beni strumentali in disponibilita' del beneficiario, al momento del sisma, in virtu' di un valido contratto, riconosciuto dall'ordinamento giuridico vigente. 2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, la valutazione del danno si basa anche sul costo di sostituzione del bene dismesso, al netto di eventuali valori di recupero dello stesso, con altro bene uguale o equivalente per rendimento economico, comprese le spese di smaltimento del bene danneggiato, trasporto, montaggio, collaudo del bene acquistato o riparato, ovvero sulle spese di ripristino del bene, a condizione che le stesse risultino inferiori al 70% del costo di sostituzione del bene stesso. 3. Ai fini dell'ammissione al contributo, possono essere prese in considerazione le sole spese di riacquisto o ripristino sostenute successivamente alla data del sisma e riferite specificamente ai beni indispensabili e connessi con l'attivita' dell'impresa e finalizzati al rapido e completo riavvio dell'attivita' produttiva. 4. Con riferimento alle scorte di magazzino danneggiate o distrutte di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), la determinazione del costo ammissibile a contributo e' compiuta sulla base della quantificazione del danno attestata dalla perizia giurata di cui al successivo art. 12, sottoposta alla verifica dell'Ufficio speciale. A tal fine il professionista incaricato dovra': accertare la quantita' dei beni (materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti) in magazzino al momento del sisma. L'ammontare delle quantita' rilevate dovra' essere corrispondente, sulla base di apposita dichiarazione, alle risultanze delle scritture contabili di magazzino ovvero, in mancanza di queste, all'ultimo inventario redatto ai sensi degli articoli 2214 e 2217 del codice civile e dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973; qualora non siano previsti obblighi di scritture contabili o di magazzino, la dichiarazione della consistenza dei prodotti finiti dovra' essere comprovata in apposita perizia giurata; tener conto, ai fini del riconoscimento dei danni e della determinazione del contributo, soltanto di quei beni che hanno avuto una riduzione del valore finale di realizzo e/o del valore di acquisto superiore al 20%. Sono considerati, infatti, gravemente danneggiati e quindi soggetti a contributo, soltanto i beni che hanno avuto perdite di valore superiore a tale soglia. Il costo ammissibile a contributo e' pertanto pari alla differenza tra il valore di mercato o di costo relativo a prodotti non danneggiati, entrambi ridotti del 20%, e il valore di realizzo del prodotto o del bene danneggiato; stimare il valore dei beni danneggiati sulla base del loro valore di mercato, al netto dei valori realizzati. Per valore di mercato, secondo corretti principi contabili, si intende, con riferimento al momento del sisma: a) il costo di sostituzione o riacquisto per le materie prime, sussidiarie e semilavorati anche acquisiti sul mercato, che partecipano alla fabbricazione di prodotti finiti; b) il valore netto di realizzo per le merci, i prodotti finiti, semilavorati di produzione e prodotti in corso di lavorazione. 5. Ai fini della ricostituzione delle scorte di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), le spese di riacquisto dovranno essere sostenute dal soggetto beneficiario del contributo successivamente alla data del sisma e riferirsi a beni (materie prime, semilavorati e prodotti finiti) necessari allo svolgimento delle attivita' dell'impresa ed essere congrui rispetto ai prezzi/costi di mercato. Sono compresi nei costi di ricostituzione delle scorte i costi di smaltimento delle scorte danneggiate ed i costi, quali a titolo esemplificativo i consumi di energia elettrica, acqua, gas, direttamente imputabili - attraverso adeguata documentazione - al ciclo produttivo di ricostruzione delle scorte stesse. 6. Le spese tecniche per la progettazione, installazione, verifiche e collaudi della funzionalita' dei beni mobili nonche' per le relative perizie, al netto dell'IVA se detraibile, sono ammesse a contributo secondo le seguenti percentuali massime per classi di spesa: a) 4% per gli interventi sui beni strumentali fino alla somma di 300.000 euro; b) 2,5 % per gli interventi sui beni strumentali per la somma eccedente i 300.000 euro e fino a 1 milione di euro; c) 1,5% sul costo degli interventi per le somme eccedenti 1 milione di euro. 7. Le spese tecniche per il ripristino delle scorte e dei prodotti distrutti o danneggiati, comprensive della perizia giurata, sono ammesse a contributo nella misura dell'1% dei costi sostenuti e documentati.