Art. 5 
 
          Determinazione dei costi ammissibili a contributo 
           per beni mobili strumentali, prodotti e scorte 
 
  1.  Nei  casi  di  cui  all'art.  2,  comma  2,  lettera   b),   la
determinazione del costo ammissibile a contributo avviene sulla  base
della valutazione del danno subito effettuata con la perizia  giurata
di cui al successivo art. 12, riferita ai beni presenti nel libro dei
beni ammortizzabili o nel libro  inventario  o,  per  le  imprese  in
esenzione da tale obbligo, da documenti contabili ai sensi di  quanto
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del  1973
o da altri registri ovvero a beni strumentali in  disponibilita'  del
beneficiario, al momento del sisma, in virtu' di un valido contratto,
riconosciuto dall'ordinamento giuridico vigente. 
  2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, la valutazione  del
danno si basa anche sul costo di sostituzione del bene  dismesso,  al
netto di eventuali valori di recupero dello stesso,  con  altro  bene
uguale o equivalente per rendimento economico, comprese le  spese  di
smaltimento del bene danneggiato, trasporto, montaggio, collaudo  del
bene acquistato o riparato, ovvero  sulle  spese  di  ripristino  del
bene, a condizione che le stesse risultino inferiori al 70% del costo
di sostituzione del bene stesso. 
  3. Ai fini dell'ammissione al contributo, possono essere  prese  in
considerazione le sole spese di  riacquisto  o  ripristino  sostenute
successivamente alla data del sisma e riferite specificamente ai beni
indispensabili e connessi con l'attivita' dell'impresa e  finalizzati
al rapido e completo riavvio dell'attivita' produttiva. 
  4. Con riferimento alle scorte di magazzino danneggiate o distrutte
di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), la determinazione  del  costo
ammissibile a contributo e' compiuta sulla base della quantificazione
del danno attestata dalla perizia giurata di cui al  successivo  art.
12, sottoposta alla verifica dell'Ufficio speciale.  A  tal  fine  il
professionista incaricato dovra': 
    accertare la quantita' dei beni  (materie  prime  e  sussidiarie,
semilavorati, prodotti finiti) in magazzino  al  momento  del  sisma.
L'ammontare delle quantita' rilevate  dovra'  essere  corrispondente,
sulla base di apposita dichiarazione, alle risultanze delle scritture
contabili di magazzino ovvero,  in  mancanza  di  queste,  all'ultimo
inventario redatto ai sensi degli articoli 2214  e  2217  del  codice
civile e dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
600/1973; qualora non siano previsti obblighi di scritture  contabili
o di magazzino,  la  dichiarazione  della  consistenza  dei  prodotti
finiti dovra' essere comprovata in apposita perizia giurata; 
    tener conto,  ai  fini  del  riconoscimento  dei  danni  e  della
determinazione del contributo, soltanto di quei beni che hanno  avuto
una riduzione del  valore  finale  di  realizzo  e/o  del  valore  di
acquisto superiore al  20%.  Sono  considerati,  infatti,  gravemente
danneggiati e quindi soggetti a contributo, soltanto i beni che hanno
avuto perdite di valore superiore a tale soglia. Il costo ammissibile
a contributo e' pertanto  pari  alla  differenza  tra  il  valore  di
mercato o di costo relativo  a  prodotti  non  danneggiati,  entrambi
ridotti del 20%, e il valore di realizzo  del  prodotto  o  del  bene
danneggiato; 
    stimare il valore dei beni danneggiati sulla base del loro valore
di mercato, al netto dei valori realizzati. Per  valore  di  mercato,
secondo corretti principi contabili, si intende, con  riferimento  al
momento del sisma: 
      a) il costo di sostituzione o riacquisto per le materie  prime,
sussidiarie  e  semilavorati  anche  acquisiti   sul   mercato,   che
partecipano alla fabbricazione di prodotti finiti; 
      b) il valore netto di realizzo per le merci, i prodotti finiti,
semilavorati di produzione e prodotti in corso di lavorazione. 
  5. Ai fini della ricostituzione delle scorte  di  cui  all'art.  2,
comma 2, lettera c), le spese di riacquisto dovranno essere sostenute
dal soggetto beneficiario del contributo  successivamente  alla  data
del sisma e riferirsi a beni (materie prime, semilavorati e  prodotti
finiti) necessari allo svolgimento delle  attivita'  dell'impresa  ed
essere congrui rispetto ai prezzi/costi di mercato. Sono compresi nei
costi di ricostituzione delle scorte i  costi  di  smaltimento  delle
scorte danneggiate ed i  costi,  quali  a  titolo  esemplificativo  i
consumi di energia elettrica, acqua, gas,  direttamente  imputabili -
attraverso  adeguata  documentazione -   al   ciclo   produttivo   di
ricostruzione delle scorte stesse. 
  6. Le spese tecniche per la progettazione, installazione, verifiche
e collaudi  della  funzionalita'  dei  beni  mobili  nonche'  per  le
relative perizie, al netto dell'IVA se  detraibile,  sono  ammesse  a
contributo secondo le seguenti  percentuali  massime  per  classi  di
spesa: 
    a) 4% per gli interventi sui beni strumentali fino alla somma  di
300.000 euro; 
    b) 2,5 % per gli interventi sui beni  strumentali  per  la  somma
eccedente i 300.000 euro e fino a 1 milione di euro; 
    c) 1,5% sul costo degli  interventi  per  le  somme  eccedenti  1
milione di euro. 
  7. Le spese tecniche per il ripristino delle scorte e dei  prodotti
distrutti o danneggiati,  comprensive  della  perizia  giurata,  sono
ammesse a contributo nella  misura  dell'1%  dei  costi  sostenuti  e
documentati.