Art. 6 
 
            Determinazione del contributo per l'acquisto 
              di immobili nel caso di delocalizzazione 
 
  1. Nei casi di cui all'art. 2, comma 2, lettera d),  il  contributo
puo'  essere  destinato  all'acquisto  di  altro  edificio  esistente
agibile, non abusivo, conforme alla normativa urbanistica, edilizia e
sismica, equivalente per caratteristiche tipologiche e dimensionali a
quello preesistente, ubicato nello stesso  comune  in  area  ritenuta
idonea, dal  punto  di  vista  ambientale,  ad  ospitare  l'attivita'
produttiva  come  attestato  con  perizia  asseverata   dal   tecnico
incaricato. 
  2.  Si  definiscono  edifici  equivalenti  quelli   aventi   uguale
dimensione in pianta ed altezza, con margine di tolleranza  del  20%,
costruiti con strutture, materiali e finiture similari. 
  3. L'acquisto e' ammissibile a contributo a condizione che abbia  a
oggetto edifici  che  siano  stati  sottoposti  alla  valutazione  di
sicurezza  prevista  al  punto  8.3  delle   norme   tecniche   sulle
costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio  2008  e  siano
muniti  della  certificazione  di  idoneita',  dal  punto  di   vista
geologico-geotecnico, del sito ove sono ubicati. 
  4. Il contributo massimo che puo' essere  concesso  per  l'acquisto
dell'edificio  ove  delocalizzare  l'attivita'  produttiva  e   della
relativa area di pertinenza e' pari al minore importo tra: 
    il prezzo di acquisto dell'edificio ove delocalizzare l'attivita'
e della relativa area di pertinenza, determinato a seguito  di  stima
giurata di un professionista abilitato, che ne attesti la  congruita'
sulla base del valore di mercato 
  e 
    il   costo   convenzionale   spettante   per   l'intervento    di
miglioramento sismico o  di  ricostruzione  dell'edificio  gravemente
danneggiato o distrutto determinato sulla base del livello  operativo
attribuito allo stesso edificio ai sensi delle Tabelle  dell'Allegato
2. 
  5. La concessione del contributo e'  subordinata  alla  cessione  a
titolo gratuito  al  comune  dell'area  di  pertinenza  dell'edificio
danneggiato o distrutto. Al  contributo  come  sopra  determinato  si
aggiunge quello necessario per consentire la rimozione delle  macerie
in misura non superiore al 10% del costo convenzionale.