Art. 7 Domanda di accesso ai contributi 1. Le domande di contributo sono presentate dai soggetti legittimati agli Uffici speciali per la ricostruzione entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente ordinanza mediante la procedura informatica a tal fine predisposta dal Commissario straordinario ovvero, fino alla sua istituzione, a mezzo PEC. Fino all'istituzione dei predetti Uffici speciali, le domande sono depositate presso gli uffici regionali provvisoriamente individuati dai Presidenti delle Regioni, in qualita' di vice Commissari. 2. La domanda di contributo, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' prevista dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e completa delle indicazioni e degli allegati stabiliti per ciascuna tipologia di intervento dai successivi articoli 8, 10 e 11, riguarda congiuntamente: a) gli interventi di miglioramento sismico o di ricostruzione degli edifici (Sezione 1); b) la riparazione o acquisto dei beni mobili, macchinari ed attrezzature (Sezione 2); c) la ricostituzione delle scorte e la sostituzione dei prodotti danneggiati (Sezione 3); d) l'acquisto di edifici, beni mobili e scorte nel caso di delocalizzazione ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera d) (Sezione 4, alternativa alla Sezione 1). 3. La domanda di contributo puo' riguardare separatamente le tipologie di interventi di cui al comma 2 secondo le seguenti modalita': domanda per il ripristino, la ricostruzione o l'acquisto (in caso di delocalizzazione) di edifici di cui rispettivamente alle lettere a) e d) del comma 2; domanda per i beni mobili strumentali e per le scorte e i prodotti di cui alle lettere b) e c) del comma 2. 4. Qualora le domande siano separate a norma del comma 3, la domanda per il ripristino, la ricostruzione o l'acquisto di edifici deve precedere quella relativa a beni mobili e scorte.