Art. 9 Titolo abilitativo per gli interventi sugli edifici 1. Nei casi di cui all'art. 8 della presente ordinanza, l'Ufficio speciale per la ricostruzione che riceve la domanda di contributo ai sensi del precedente art. 7 svolge anche le funzioni di Sportello unico per le attivita' produttive (SUAP) con le modalita' di cui all'art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016. 2. La domanda di contributo, corredata degli elaborati e dei documenti di cui all'art. 8, comma 4, lettera b), punto ii), costituisce Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o domanda di permesso a costruire ai sensi dell'art. 20 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica in relazione al tipo di intervento che deve essere eseguito. 3. La domanda, corredata degli elaborati di cui all'art. 8, comma 4, lettera b), punto iii), costituisce deposito del progetto strutturale o richiesta di autorizzazione preventiva ai sensi della vigente normativa per le costruzioni in zona sismica. 4. L'ufficio che riceve la domanda a norma del comma 1 ne informa il comune territorialmente competente con le modalita' informatiche di cui all'art. 7, comma 1. 5. L'accettazione e la protocollazione della domanda da parte dell'Ufficio speciale della stessa devono avvenire entro cinque giorni lavorativi dal deposito della stessa. Entro tale termine, effettuata la verifica della completezza della domanda e della documentazione allegata, viene comunicata in via informatica l'accettazione ovvero l'inammissibilita' della domanda. 6. Qualora vengano accertate carenze sanabili nella compilazione della domanda o nella documentazione allegata, l'Ufficio speciale, entro venti giorni dalla presentazione della stessa, richiede per una sola volta le necessarie integrazioni, che debbono essere prodotte entro e non oltre trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta, a pena di decadenza della domanda.