Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Fatte salve  le  definizioni  di  cui  all'art.  2  del  decreto
legislativo n. 124/2010, ai fini del presente decreto si intende per: 
  a) «analisi» l'esame diverso dall'ispezione visiva; 
  b) «candidata pianta madre di pre-base» una  pianta  madre  che  il
fornitore intende far accettare come pianta madre di pre-base; 
  c) «categoria» i materiali di pre-base,  i  materiali  di  base,  i
materiali certificati o i materiali CAC; 
  d)  «crioconservazione»  la  conservazione  di  materiale  vegetale
mediante  raffreddamento  a  temperature  criogeniche  al   fine   di
preservarne la vitalita'; 
  e) «ispezione visiva» l'esame di piante o  di  parti  di  piante  a
occhio nudo, con lenti, stereoscopio o microscopio; 
  f) «laboratorio» qualsiasi struttura utilizzata per  l'analisi  dei
materiali di moltiplicazione e delle piante  da  frutto  riconosciuta
idonea dal Servizio fitosanitario nazionale; 
  g) «micropropagazione» la moltiplicazione di materiale vegetale  al
fine di produrre un elevato numero di piante, utilizzando la  coltura
in  vitro  di  gemme  differenziate   o   di   meristemi   vegetativi
differenziati ottenuti da una pianta; 
  h) «moltiplicazione» la riproduzione vegetativa di piante madri  al
fine di ottenere un numero sufficiente di piante madri  della  stessa
categoria; 
  i) «organismo nocivo» qualsiasi specie, ceppo o biotipo di  pianta,
animale o agente  patogeno  dannoso  per  i  vegetali  o  i  prodotti
vegetali e inserito negli elenchi di cui all'allegato I; 
  j) «pianta da frutto»: una pianta propagata a partire da una pianta
madre e, dopo la commercializzazione, destinata ad essere piantata  o
trapiantata per la produzione di frutta, o anche  per  consentire  la
verifica dell'identita' varietale di tale pianta madre; 
  k) «pianta madre  certificata»  una  pianta  madre  destinata  alla
produzione di materiali certificati; 
  l)  «pianta  madre  di  base»  una  pianta  madre  destinata   alla
produzione di materiali di base; 
  m) «pianta madre di  pre-base»  una  pianta  madre  destinata  alla
produzione di materiali di pre-base; 
  n)  «pianta  madre»  una   pianta   identificata   destinata   alla
propagazione; 
  o) «praticamente esente da organismi nocivi» che la misura  in  cui
gli organismi nocivi sono presenti sui materiali di moltiplicazione o
sulle piante da  frutto  e'  sufficientemente  ridotta  da  garantire
qualita' e utilita' accettabili dei materiali di moltiplicazione; 
  p) «praticamente priva  di  alterazioni»  che  le  alterazioni  che
possono compromettere la  qualita'  e  l'utilita'  dei  materiali  di
moltiplicazione o delle piante da frutto sono presenti ad un  livello
pari o inferiore  al  livello  che  dovrebbe  risultare  dalle  buone
pratiche di coltivazione e di gestione e che tale livello e' coerente
con le buone pratiche di coltivazione e di gestione; 
  q)  «richiedente»:  il   costitutore,   o   avente   causa   o   il
rappresentante designato in mancanza di questi da un istituto o  ente
o altro soggetto che offra la necessaria garanzia del mantenimento in
conservazione; 
  r) «rinnovo di una pianta madre»  la  sostituzione  di  una  pianta
madre con una pianta da essa riprodotta per via vegetativa.