Art. 2 Definizioni 1. Fatte salve le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 124/2010, ai fini del presente decreto si intende per: a) «analisi» l'esame diverso dall'ispezione visiva; b) «candidata pianta madre di pre-base» una pianta madre che il fornitore intende far accettare come pianta madre di pre-base; c) «categoria» i materiali di pre-base, i materiali di base, i materiali certificati o i materiali CAC; d) «crioconservazione» la conservazione di materiale vegetale mediante raffreddamento a temperature criogeniche al fine di preservarne la vitalita'; e) «ispezione visiva» l'esame di piante o di parti di piante a occhio nudo, con lenti, stereoscopio o microscopio; f) «laboratorio» qualsiasi struttura utilizzata per l'analisi dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto riconosciuta idonea dal Servizio fitosanitario nazionale; g) «micropropagazione» la moltiplicazione di materiale vegetale al fine di produrre un elevato numero di piante, utilizzando la coltura in vitro di gemme differenziate o di meristemi vegetativi differenziati ottenuti da una pianta; h) «moltiplicazione» la riproduzione vegetativa di piante madri al fine di ottenere un numero sufficiente di piante madri della stessa categoria; i) «organismo nocivo» qualsiasi specie, ceppo o biotipo di pianta, animale o agente patogeno dannoso per i vegetali o i prodotti vegetali e inserito negli elenchi di cui all'allegato I; j) «pianta da frutto»: una pianta propagata a partire da una pianta madre e, dopo la commercializzazione, destinata ad essere piantata o trapiantata per la produzione di frutta, o anche per consentire la verifica dell'identita' varietale di tale pianta madre; k) «pianta madre certificata» una pianta madre destinata alla produzione di materiali certificati; l) «pianta madre di base» una pianta madre destinata alla produzione di materiali di base; m) «pianta madre di pre-base» una pianta madre destinata alla produzione di materiali di pre-base; n) «pianta madre» una pianta identificata destinata alla propagazione; o) «praticamente esente da organismi nocivi» che la misura in cui gli organismi nocivi sono presenti sui materiali di moltiplicazione o sulle piante da frutto e' sufficientemente ridotta da garantire qualita' e utilita' accettabili dei materiali di moltiplicazione; p) «praticamente priva di alterazioni» che le alterazioni che possono compromettere la qualita' e l'utilita' dei materiali di moltiplicazione o delle piante da frutto sono presenti ad un livello pari o inferiore al livello che dovrebbe risultare dalle buone pratiche di coltivazione e di gestione e che tale livello e' coerente con le buone pratiche di coltivazione e di gestione; q) «richiedente»: il costitutore, o avente causa o il rappresentante designato in mancanza di questi da un istituto o ente o altro soggetto che offra la necessaria garanzia del mantenimento in conservazione; r) «rinnovo di una pianta madre» la sostituzione di una pianta madre con una pianta da essa riprodotta per via vegetativa.