Art. 2 
 
 
       Disposizioni volte a contrastare fenomeni di randagismo 
 
  1. Al fine di assicurare il ricovero temporaneo  degli  animali  da
affezione, i cui proprietari, al momento del verificarsi degli eventi
sismici, dimoravano in maniera abituale e continuativa nei  territori
colpiti, i comuni interessati possono stipulare convenzioni con altri
comuni o individuare strutture private preferibilmente del territorio
regionale, con i poteri di cui all'art. 5 dell'OCDPC n. 394/2016. 
  2. Le disposizioni di cui  al  comma  1  si  applicano  anche  agli
animali presenti nei  canili  rifugio  danneggiati  a  seguito  degli
eventi sismici di cui in premessa.