Art. 2 Disposizioni volte a contrastare fenomeni di randagismo 1. Al fine di assicurare il ricovero temporaneo degli animali da affezione, i cui proprietari, al momento del verificarsi degli eventi sismici, dimoravano in maniera abituale e continuativa nei territori colpiti, i comuni interessati possono stipulare convenzioni con altri comuni o individuare strutture private preferibilmente del territorio regionale, con i poteri di cui all'art. 5 dell'OCDPC n. 394/2016. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli animali presenti nei canili rifugio danneggiati a seguito degli eventi sismici di cui in premessa.