Art. 5 
 
  E' approvato il tipo della  suddetta moneta  d'oro,  conforme  alle
descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli  precedenti
ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto. 
  Le impronte, eseguite in conformita' delle  anzidette  descrizioni,
saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio  centrale
di Stato. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
     Roma, 16 gennaio 2017 
 
                                        Il direttore generale: La Via 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico