Art. 2 
 
 
               Soggetti eleggibili al cofinanziamento 
 
  1. I soggetti che possono presentare richieste  di  cofinanziamento
sono: 
  a) le regioni; 
  b) gli organismi regionali di gestione per il diritto  allo  studio
universitario; 
  c) gli organismi e le aziende regionali per l'edilizia residenziale
pubblica; 
  d)  le  universita'  statali,  ad  esclusione   delle   universita'
telematiche, e i loro enti strumentali aventi personalita'  giuridica
ovvero le fondazioni universitarie di cui all'art. 59, comma 3, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
  e)  le  universita'  non  statali   legalmente   riconosciute,   ad
esclusione delle universita' telematiche, e i loro  enti  strumentali
aventi personalita' giuridica ovvero le fondazioni e le  associazioni
senza scopo di lucro promotrici delle suddette universita' e ad  esse
stabilmente collegate; 
  f) le istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale statali
e  legalmente  riconosciute  e  i  loro   enti   strumentali   aventi
personalita' giuridica; 
  g) i collegi universitari legalmente riconosciuti; 
  h) le cooperative di studenti, costituite ai sensi dell'art. 2511 e
seguenti del codice civile, il cui statuto preveda tra gli  scopi  la
costruzione e/o la gestione di strutture residenziali universitarie; 
  i) le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale provviste di
riconoscimento giuridico, il cui statuto preveda  tra  gli  scopi  la
costruzione e/o la gestione di strutture residenziali universitarie; 
  j) le  fondazioni  e  le  istituzioni  senza  scopo  di  lucro  con
personalita' giuridica, di diritto italiano o europeo, il cui statuto
preveda tra gli scopi l'housing sociale e/o  la  costruzione  e/o  la
gestione di strutture residenziali universitarie. 
  2. I requisiti dei soggetti di cui alle  lettere  h),  i),  j)  del
comma 1 del presente articolo devono essere validamente  documentati,
a pena di esclusione dal cofinanziamento, mediante  presentazione  di
copia dello statuto.