Art. 2 Soggetti eleggibili al cofinanziamento 1. I soggetti che possono presentare richieste di cofinanziamento sono: a) le regioni; b) gli organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario; c) gli organismi e le aziende regionali per l'edilizia residenziale pubblica; d) le universita' statali, ad esclusione delle universita' telematiche, e i loro enti strumentali aventi personalita' giuridica ovvero le fondazioni universitarie di cui all'art. 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; e) le universita' non statali legalmente riconosciute, ad esclusione delle universita' telematiche, e i loro enti strumentali aventi personalita' giuridica ovvero le fondazioni e le associazioni senza scopo di lucro promotrici delle suddette universita' e ad esse stabilmente collegate; f) le istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale statali e legalmente riconosciute e i loro enti strumentali aventi personalita' giuridica; g) i collegi universitari legalmente riconosciuti; h) le cooperative di studenti, costituite ai sensi dell'art. 2511 e seguenti del codice civile, il cui statuto preveda tra gli scopi la costruzione e/o la gestione di strutture residenziali universitarie; i) le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale provviste di riconoscimento giuridico, il cui statuto preveda tra gli scopi la costruzione e/o la gestione di strutture residenziali universitarie; j) le fondazioni e le istituzioni senza scopo di lucro con personalita' giuridica, di diritto italiano o europeo, il cui statuto preveda tra gli scopi l'housing sociale e/o la costruzione e/o la gestione di strutture residenziali universitarie. 2. I requisiti dei soggetti di cui alle lettere h), i), j) del comma 1 del presente articolo devono essere validamente documentati, a pena di esclusione dal cofinanziamento, mediante presentazione di copia dello statuto.