Art. 3 
 
 
        Tipologie degli interventi e delle spese ammissibili 
 
  1. Sono ammissibili  al  cofinanziamento  di  cui  all'art.  1  del
presente decreto: 
  A1)  gli  interventi  di  manutenzione   straordinaria,   recupero,
ristrutturazione  edilizia  ed  urbanistica,  restauro,  risanamento,
all'interno  dei  quali  possono  essere   comprese   operazioni   di
abbattimento  delle  barriere  architettoniche  e  adeguamento   alle
vigenti disposizioni in materia antisismica e di igiene e  sicurezza,
di  immobili  adibiti  o  da   adibire   a   strutture   residenziali
universitarie,  nell'ambito  dei  quali  e'  obbligatorio  effettuare
interventi di efficientamento e/o miglioramento energetico,  ove  non
si attesti che l'immobile risulti essere gia' stato oggetto  di  tali
ultimi interventi; 
  A2) gli interventi di efficientamento e/o miglioramento  energetico
di strutture residenziali universitarie; 
  B) gli interventi di nuova costruzione o ampliamento  di  strutture
residenziali universitarie; 
  C) l'acquisto  di  edifici  da  adibire  a  strutture  residenziali
universitarie, con esclusione dell'acquisto, da parte dei soggetti di
cui all'art. 2, comma 1, lettere h), i), j) di edifici gia' adibiti a
tale funzione. 
  2. Sono cofinanziabili: 
  i) per gli interventi di cui al  comma  1  del  presente  articolo,
lettera A1) e B)  le  spese  per  l'acquisto  delle  aree  e/o  degli
immobili  oggetto  dell'intervento,  per  l'esecuzione   dei   lavori
necessarie alla realizzazione dell'intervento, nonche' le  spese  per
l'acquisto di arredi e di attrezzature finalizzate all'erogazione dei
servizi offerti dalle residenze universitarie; 
  ii) per gli interventi di cui al comma  1  del  presente  articolo,
lettera  A2)  le  spese  per  l'esecuzione  dei  lavori  e   relative
forniture; 
  iii) per gli interventi di cui al comma 1  del  presente  articolo,
lettera  C)   le   spese   per   l'acquisto   dell'immobile   oggetto
dell'intervento, nonche' le spese  per  l'acquisto  di  arredi  e  di
attrezzature finalizzate all'erogazione  dei  servizi  offerti  dalle
residenze universitarie. 
  3. Le spese tecniche (progettazione, progettazione e  coordinamento
per la sicurezza, direzione dei lavori, collaudo, validazione,  ecc.)
nonche' altri oneri (oneri di urbanizzazione, ecc.) sono escluse  dal
cofinanziamento. Le spese per  gli  imprevisti  inserite  nel  quadro
economico non possono eccedere il 10% del costo totale dei  lavori  e
forniture di cui e' richiesto il cofinanziamento e i relativi importi
sono utilizzabili, entro il suddetto limite, solo in caso di varianti
approvate con perizia  suppletiva  in  aumento  rispetto  all'importo
contrattuale. 
  4.  Sono  ammesse  al  cofinanziamento  le  spese  previste   nella
richiesta  presentata  solo  se  effettivamente  sostenute  in   data
successiva alla pubblicazione  in  Gazzetta  Ufficiale  del  presente
decreto, adeguatamente documentate. 
  5. Gli interventi che, per  effetto  del  cofinanziamento  pubblico
complessivo di cui beneficiano,  devono  essere  appaltati  ai  sensi
della vigente normativa  con  procedure  ad  evidenza  pubblica,  non
possono derogare a tale vincolo anche se la realizzazione dei  lavori
viene affidata in data antecedente  a  quella  di  pubblicazione  dei
piani di cui all'art. 7 del presente decreto. 
  6. Gli interventi  possono  essere  affidati,  nel  rispetto  delle
vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici, anche a  soggetti
privati in concessione di costruzione e gestione o in concessione  di
servizi,  o  a  societa'  di  capitali  pubbliche  o  societa'  miste
pubblico-private anche a prevalente capitale privato. In sede di gara
deve essere comunque esplicitato l'importo dei lavori. 
  7. Sono esclusi dal cofinanziamento gli interventi  gia'  terminati
alla data di pubblicazione del presente decreto e quelli per i  quali
alla stessa data sia gia' stata pubblicata la gara per  l'affidamento
dei lavori. Il cofinanziamento degli interventi di  cui  all'art.  3,
comma 1, lettera C) del presente decreto, e' consentito solo se  alla
data di pubblicazione del presente decreto non  sia  stato  stipulato
l'atto di acquisto del bene.