Art. 3 Tipologie degli interventi e delle spese ammissibili 1. Sono ammissibili al cofinanziamento di cui all'art. 1 del presente decreto: A1) gli interventi di manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione edilizia ed urbanistica, restauro, risanamento, all'interno dei quali possono essere comprese operazioni di abbattimento delle barriere architettoniche e adeguamento alle vigenti disposizioni in materia antisismica e di igiene e sicurezza, di immobili adibiti o da adibire a strutture residenziali universitarie, nell'ambito dei quali e' obbligatorio effettuare interventi di efficientamento e/o miglioramento energetico, ove non si attesti che l'immobile risulti essere gia' stato oggetto di tali ultimi interventi; A2) gli interventi di efficientamento e/o miglioramento energetico di strutture residenziali universitarie; B) gli interventi di nuova costruzione o ampliamento di strutture residenziali universitarie; C) l'acquisto di edifici da adibire a strutture residenziali universitarie, con esclusione dell'acquisto, da parte dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere h), i), j) di edifici gia' adibiti a tale funzione. 2. Sono cofinanziabili: i) per gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, lettera A1) e B) le spese per l'acquisto delle aree e/o degli immobili oggetto dell'intervento, per l'esecuzione dei lavori necessarie alla realizzazione dell'intervento, nonche' le spese per l'acquisto di arredi e di attrezzature finalizzate all'erogazione dei servizi offerti dalle residenze universitarie; ii) per gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, lettera A2) le spese per l'esecuzione dei lavori e relative forniture; iii) per gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, lettera C) le spese per l'acquisto dell'immobile oggetto dell'intervento, nonche' le spese per l'acquisto di arredi e di attrezzature finalizzate all'erogazione dei servizi offerti dalle residenze universitarie. 3. Le spese tecniche (progettazione, progettazione e coordinamento per la sicurezza, direzione dei lavori, collaudo, validazione, ecc.) nonche' altri oneri (oneri di urbanizzazione, ecc.) sono escluse dal cofinanziamento. Le spese per gli imprevisti inserite nel quadro economico non possono eccedere il 10% del costo totale dei lavori e forniture di cui e' richiesto il cofinanziamento e i relativi importi sono utilizzabili, entro il suddetto limite, solo in caso di varianti approvate con perizia suppletiva in aumento rispetto all'importo contrattuale. 4. Sono ammesse al cofinanziamento le spese previste nella richiesta presentata solo se effettivamente sostenute in data successiva alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto, adeguatamente documentate. 5. Gli interventi che, per effetto del cofinanziamento pubblico complessivo di cui beneficiano, devono essere appaltati ai sensi della vigente normativa con procedure ad evidenza pubblica, non possono derogare a tale vincolo anche se la realizzazione dei lavori viene affidata in data antecedente a quella di pubblicazione dei piani di cui all'art. 7 del presente decreto. 6. Gli interventi possono essere affidati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici, anche a soggetti privati in concessione di costruzione e gestione o in concessione di servizi, o a societa' di capitali pubbliche o societa' miste pubblico-private anche a prevalente capitale privato. In sede di gara deve essere comunque esplicitato l'importo dei lavori. 7. Sono esclusi dal cofinanziamento gli interventi gia' terminati alla data di pubblicazione del presente decreto e quelli per i quali alla stessa data sia gia' stata pubblicata la gara per l'affidamento dei lavori. Il cofinanziamento degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera C) del presente decreto, e' consentito solo se alla data di pubblicazione del presente decreto non sia stato stipulato l'atto di acquisto del bene.