Art. 4 
 
 
                    Destinazione degli interventi 
 
  1.  Le  strutture  residenziali  universitarie  realizzate  con  il
cofinanziamento  di  cui   al   presente   decreto   sono   destinate
prioritariamente al soddisfacimento  delle  esigenze  degli  studenti
capaci e meritevoli anche se privi di mezzi nell'ambito di quelli  di
cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 29  marzo  2012,  n.
68. Pertanto, ferme restando le disposizioni di cui all'art.  14  del
decreto  legislativo  29  marzo  2012,  n.  68,  per  gli  interventi
cofinanziati vige l'obbligo di destinare i posti alloggio a  studenti
capaci e meritevoli anche se privi di mezzi idonei  al  conseguimento
della borsa di studio  e  dei  prestiti  d'onore,  sulla  base  delle
graduatorie  definite  dagli  organismi  regionali  di  gestione,  in
percentuale non inferiore al sessanta per cento del  totale,  ridotta
al venti per cento per i soggetti di cui al precedente art. 2,  comma
1, lettere e), f), g), h), i), j), a condizione dell'esistenza di una
domanda da soddisfare per tale  categoria  di  studenti,  a  pena  di
revoca del cofinanziamento. 
  2. E' facolta' dell'operatore di consentire  l'utilizzazione  degli
spazi realizzati  per  servizi  di  supporto  alla  didattica  e  per
attivita' culturali e ricreative anche a  studenti  universitari  non
residenti nella struttura. 
  3. La Scuola Normale superiore di  Pisa,  la  Scuola  superiore  di
studi universitari e di perfezionamento «Sant'Anna» di Pisa, la SISSA
di Trieste, la Scuola superiore di Catania, l'ISUFI di Lecce,  l'IUSS
di Pavia, l'IMT di Lucca, l'ASP dei Politecnici di Milano  e  Torino,
nonche' i collegi universitari  legalmente  riconosciuti,  le  scuole
superiori istituite dalle universita' e le  scuole  universitarie  di
alta formazione a carattere residenziale di cui all'art. 17, comma 7,
del decreto legislativo 29 marzo  2012,  n.  68,  destinano  i  posti
alloggio sulla base  delle  graduatorie  del  concorso  nazionale  di
ammissione alle stesse, ovvero sulla base dei criteri  stabiliti  nel
bando di ammissione.