Art. 6 
 
 
                    Valutazione e individuazione 
                   degli interventi cofinanziabili 
 
  1. La  Commissione,  verificato  il  rispetto  di  quanto  previsto
all'art. 5 del presente decreto, procede  alla  individuazione  degli
interventi ammissibili al cofinanziamento sulla base della  effettiva
compresenza, a pena di esclusione, dei seguenti presupposti: 
    a) il progetto allegato alla  richiesta  deve  essere  almeno  di
livello definitivo cosi' come inteso ai sensi dalla vigente normativa
in materia di lavori pubblici, deve essere completo  degli  elaborati
previsti  dalla  medesima  normativa  e  relativo   elenco,   nonche'
corredato della dichiarazione del tecnico progettista che  certifichi
il livello almeno definitivo del progetto  stesso  in  aderenza  alla
definizione di legge. Nel caso di presentazione  della  richiesta  di
cofinanziamento con progetto di livello definitivo, per il successivo
progetto esecutivo elaborato nell'ambito della presente procedura  ed
utilizzato poi per la realizzazione dell'intervento, la procedura  di
validazione prevista dal  codice  dei  contratti  pubblici  comprende
anche la verifica della corrispondenza dello stesso con  il  progetto
definitivo in precedenza presentato ed, in particolare,  la  conferma
dei posti alloggio ed il rispetto degli standard minimi  dimensionali
e qualitativi, stabiliti con  il  decreto  ministeriale  28  novembre
2016, prot. n. 936, nonche'  dei  livelli  prestazionali  complessivi
dell'intervento.  Per   i   soggetti   che   non   sono   considerati
«amministrazioni aggiudicatrici», ai sensi del codice  dei  contratti
pubblici, la verifica della corrispondenza del progetto esecutivo con
il progetto definitivo in precedenza presentato puo' essere garantita
anche attraverso una autocertificazione  del  legale  rappresentante.
Anche l'eventuale ricorso alle procedure  con  capitali  privati  non
esonera il richiedente a presentare,  entro  i  termini  di  scadenza
previsti dalla legge e del presente decreto, il  progetto  definitivo
e/o esecutivo; 
    b)  il  costo  previsto  per  l'intervento  deve  essere  congruo
rispetto all'entita' delle opere ed  alle  prestazioni  attese  sulla
base di costi medi di tipologie similari,  tenendo  conto  dei  costi
medi per superficie e posto alloggio realizzate  nelle  procedure  di
cofinanziamento di cui alla legge 14 novembre  2000,  n.  338,  nello
stesso ambito territoriale. Il  prezzo  di  acquisizione  di  aree  o
immobili e il valore dell'area e/o dell'immobile  deve  risultare  da
dichiarazione  giurata  di  tecnico  abilitato  dell'ufficio  tecnico
dell'amministrazione proponente, o  da  perizia  giurata  redatta  da
tecnico abilitato. Ove previsto dalla normativa vigente, deve  essere
allegata la valutazione  di  congruita'  da  parte  della  competente
Agenzia del demanio; 
    c) la disponibilita' della quota di autofinanziamento  assicurata
dai soggetti richiedenti debitamente documentata; per i  soggetti  di
cui all'art. 2, comma 1, lettere h), i),  j)  del  presente  decreto,
tale   disponibilita'   deve   risultare   da   specifica    garanzia
fideiussoria, conforme allo schema approvato dalla  Commissione,  per
la sola quota del cofinanziamento statale, da presentare in occasione
di ogni richiesta di erogazione  dello  stesso  per  un  importo  non
inferiore al rateo del cofinanziamento richiesto  e  per  una  durata
fino ad almeno il novantesimo giorno successivo all'ottenimento della
messa in esercizio;  nel  caso  di  intervento  gia'  funzionante  al
momento della richiesta di erogazione, la garanzia  fideiussoria  non
deve essere presentata.  Per  la  copertura  finanziaria  valgono  le
condizioni di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del presente decreto; 
    d) fermo restando quanto  disposto  all'art.  7,  comma  10,  del
presente decreto, l'area/e e l'immobile/i  oggetto  di  intervento  o
comunque compresi  nel  programma  (l'insieme  degli  interventi  che
vengono compresi in un'unica richiesta) devono risultare  al  momento
della presentazione della richiesta di  cofinanziamento  nella  piena
disponibilita' del soggetto richiedente (proprieta' o  diritto  reale
di  godimento:  superficie,  usufrutto,  comodato,  uso,  concessione
amministrativa, concessione in uso gratuito e perpetuo, ecc.),  anche
sotto forma di opzione o promessa di acquisto,  fatta  eccezione  per
interventi per lavori che prevedano  acquisizioni,  per  i  quali  il
rispetto   dei   requisiti   si   intendono    differiti    all'avvio
dell'intervento. Il soggetto richiedente  deve  essere  in  grado  di
garantire il mantenimento di proprieta' o diritto reale di  godimento
e destinazione d'uso per i cinque anni successivi all'intervento  per
quelli di cui all'art. 3, comma 1, lettera A2) del presente decreto e
venticinque anni successivi  all'intervento,  ovvero  per  diciannove
anni per i beni immobili appartenenti allo Stato concessi in uso o in
locazione, per quelli di cui all'art. 3, comma 1, lettera  1),  B)  e
C). Tali condizioni devono essere opportunamente documentate ai sensi
dell'art. 7, comma 10 del presente decreto; 
  e) l'intervento deve assicurare il rispetto degli  standard  minimi
dimensionali e qualitativi stabiliti con il decreto  ministeriale  28
novembre  2016,  prot.  n.  936,  con  specifica  dichiarazione   del
responsabile  del  procedimento  o  del  legale  rappresentante,   ad
eccezione degli interventi di cui all'art. 3, comma  1,  lettera  A2)
del presente decreto; 
  f) l'intervento e/o il programma di interventi, devono prevedere: 
  un'estensione minima di almeno quaranta posti  alloggio,  anche  se
gia' esistenti, per gli  interventi  di  cui  all'art.  3,  comma  1,
lettere A1) e A2) del presente decreto; 
  un incremento minimo di cinquanta e  massimo  di  duecentocinquanta
posti alloggio per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere
B) (nuova edificazione) e C) del presente decreto; 
  un incremento minimo di trenta e massimo di duecentocinquanta posti
alloggio, con un'estensione  complessiva  comunque  non  inferiore  a
cinquanta posti alloggio, per gli interventi di cui all'art. 3, comma
1, lettera B) (ampliamento) del presente decreto. 
  Tutti  gli  interventi  che   superano   il   limite   massimo   di
duecentocinquanta posti alloggio saranno ritenuti cofinanziabili,  al
fine del contributo, entro tale limite massimo; 
  g) l'intervento e/o il programma di interventi devono prevedere una
richiesta  di  cofinanziamento  pari  ad  almeno  euro  350.000,   ad
eccezione dell'intervento e/o  il  programma  di  interventi  di  cui
all'art. 3, comma 1, lettera A2)  del  presente  decreto  che  devono
prevedere una richiesta di cofinanziamento pari almeno a euro 100.000
e non superiore a euro 600.000; 
    h) l'intervento deve essere realizzato, a pena di esclusione  dal
cofinanziamento  a  insindacabile  giudizio  della  Commissione,   in
presenza di un effettivo fabbisogno di posti alloggio e in  localita'
presso   le   quali   sono   esistenti   significativi   insediamenti
universitari e, comunque, in prossimita' degli  stessi  o  facilmente
raggiungibili con mezzi pubblici. 
  2.  La  Commissione,  nell'ambito  degli  interventi   ammissibili,
formula la graduatoria degli interventi  sulla  base  dei  titoli  di
valutazione stabiliti dai commi 3 e 4 del presente articolo  e  delle
ponderazioni stabilite per ciascun titolo dalla Commissione stessa. 
  3. Per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera  A2)  del
presente  decreto,  la  graduatoria  e'  effettuata  sulla  base  dei
seguenti titoli di valutazione: 
  a) cofinanziamento da parte delle regioni o delle province autonome
e compartecipazione finanziaria da parte di soggetti  terzi  (max  15
punti); 
  b) offerta di posti alloggio (somma dei posti alloggio  disponibili
presso l'organismo  regionale  e  provinciale  per  il  diritto  allo
studio, residenze universitarie e collegi  universitari  non  statali
legalmente riconosciuti al 1° novembre 2015) (max 15 punti); 
  c) qualita', valutata in relazione  agli  accorgimenti  adottati  e
alle soluzioni tecniche documentate per dimostrare  l'efficientamento
e  il  miglioramento   energetico   dell'edificio   con   particolare
riferimento alla classe energetica raggiunta in  relazione  ai  costi
sostenuti (max 60 punti); 
  d) grado di coerenza con la programmazione delle  regioni  o  delle
province autonome (max 10 punti). 
  4. Per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere A1),  B),
C) del presente decreto, la graduatoria e' effettuata sulla base  dei
seguenti titoli di valutazione: 
  a) grado di coerenza dell'intervento  con  gli  atti  di  indirizzo
ministeriale (max 10 punti); 
  b) fabbisogno di posti alloggio per ciascuna sede universitaria sul
fabbisogno totale, determinato dalla differenza  tra  domanda  (somma
degli studenti fuori sede idonei alla borsa di studio, ponderati  per
2, e studenti  provenienti  da  altre  regioni  nell'anno  accademico
2014/2015) e offerta di posti  alloggio  (somma  dei  posti  alloggio
disponibili presso l'organismo regionale e provinciale per il diritto
allo studio,  residenze  universitarie  e  collegi  universitari  non
statali legalmente riconosciuti al 1° novembre 2015). Tale  parametro
viene attribuito solo in presenza di un incremento effettivo di posti
alloggio e in proporzione ad esso (max 15 punti); 
  c) economicita', valutata distintamente per tipologie, in  rapporto
al  costo  di  realizzazione  dell'intervento,  in   relazione   alla
localizzazione urbana e geografica e alle caratteristiche contestuali
specifiche dell'intervento (max 15 punti); 
  d) qualita', valutata in relazione al livello di funzionalita' e di
comfort della tipologia proposta, nonche' in relazione  al  grado  di
sostenibilita' ambientale  ed  innovazione  tecnica  delle  soluzioni
adottate  (ad  esempio,   accorgimenti   per   il   miglioramento   e
l'adeguamento antisismico, il risparmio  energetico,  misure  per  il
contenimento del consumo idrico, sistemi  di  gestione  differenziata
dei rifiuti, ecc.) (max 5 punti); 
  e) compartecipazione finanziaria da parte di soggetti terzi (max  5
punti); 
  f) grado di coerenza con la programmazione delle  regioni  o  delle
province autonome (max 10 punti); 
  g) cofinanziamento da parte delle regioni o delle province autonome
(max 10 punti); 
  h)    intervento    teso    alla    ristrutturazione     o     alla
rifunzionalizzazione di immobili anche attraverso l'abbattimento e la
ricostruzione, al fine di riqualificare e valorizzare  il  patrimonio
esistente,  con  particolare  riferimento  a  immobili  di  interesse
storico,  nonche'  intervento  in  contesto   di   rilevante   valore
paesaggistico ed ambientale (max 10 punti); 
  i) esperienza del soggetto richiedente nel settore del diritto allo
studio universitario  e  nella  gestione  di  strutture  residenziali
universitarie (max 10 punti); 
  j)  rapidita'  del  risultato  di  utilizzabilita'  dell'opera,  in
funzione del livello di progettazione raggiunto (esecutivo) e/o della
presenza dei  provvedimenti  autorizzativi  (permesso  di  costruire,
autorizzazioni, nulla osta, ecc.) (max 10 punti).