Art. 6 Valutazione e individuazione degli interventi cofinanziabili 1. La Commissione, verificato il rispetto di quanto previsto all'art. 5 del presente decreto, procede alla individuazione degli interventi ammissibili al cofinanziamento sulla base della effettiva compresenza, a pena di esclusione, dei seguenti presupposti: a) il progetto allegato alla richiesta deve essere almeno di livello definitivo cosi' come inteso ai sensi dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici, deve essere completo degli elaborati previsti dalla medesima normativa e relativo elenco, nonche' corredato della dichiarazione del tecnico progettista che certifichi il livello almeno definitivo del progetto stesso in aderenza alla definizione di legge. Nel caso di presentazione della richiesta di cofinanziamento con progetto di livello definitivo, per il successivo progetto esecutivo elaborato nell'ambito della presente procedura ed utilizzato poi per la realizzazione dell'intervento, la procedura di validazione prevista dal codice dei contratti pubblici comprende anche la verifica della corrispondenza dello stesso con il progetto definitivo in precedenza presentato ed, in particolare, la conferma dei posti alloggio ed il rispetto degli standard minimi dimensionali e qualitativi, stabiliti con il decreto ministeriale 28 novembre 2016, prot. n. 936, nonche' dei livelli prestazionali complessivi dell'intervento. Per i soggetti che non sono considerati «amministrazioni aggiudicatrici», ai sensi del codice dei contratti pubblici, la verifica della corrispondenza del progetto esecutivo con il progetto definitivo in precedenza presentato puo' essere garantita anche attraverso una autocertificazione del legale rappresentante. Anche l'eventuale ricorso alle procedure con capitali privati non esonera il richiedente a presentare, entro i termini di scadenza previsti dalla legge e del presente decreto, il progetto definitivo e/o esecutivo; b) il costo previsto per l'intervento deve essere congruo rispetto all'entita' delle opere ed alle prestazioni attese sulla base di costi medi di tipologie similari, tenendo conto dei costi medi per superficie e posto alloggio realizzate nelle procedure di cofinanziamento di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, nello stesso ambito territoriale. Il prezzo di acquisizione di aree o immobili e il valore dell'area e/o dell'immobile deve risultare da dichiarazione giurata di tecnico abilitato dell'ufficio tecnico dell'amministrazione proponente, o da perizia giurata redatta da tecnico abilitato. Ove previsto dalla normativa vigente, deve essere allegata la valutazione di congruita' da parte della competente Agenzia del demanio; c) la disponibilita' della quota di autofinanziamento assicurata dai soggetti richiedenti debitamente documentata; per i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere h), i), j) del presente decreto, tale disponibilita' deve risultare da specifica garanzia fideiussoria, conforme allo schema approvato dalla Commissione, per la sola quota del cofinanziamento statale, da presentare in occasione di ogni richiesta di erogazione dello stesso per un importo non inferiore al rateo del cofinanziamento richiesto e per una durata fino ad almeno il novantesimo giorno successivo all'ottenimento della messa in esercizio; nel caso di intervento gia' funzionante al momento della richiesta di erogazione, la garanzia fideiussoria non deve essere presentata. Per la copertura finanziaria valgono le condizioni di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del presente decreto; d) fermo restando quanto disposto all'art. 7, comma 10, del presente decreto, l'area/e e l'immobile/i oggetto di intervento o comunque compresi nel programma (l'insieme degli interventi che vengono compresi in un'unica richiesta) devono risultare al momento della presentazione della richiesta di cofinanziamento nella piena disponibilita' del soggetto richiedente (proprieta' o diritto reale di godimento: superficie, usufrutto, comodato, uso, concessione amministrativa, concessione in uso gratuito e perpetuo, ecc.), anche sotto forma di opzione o promessa di acquisto, fatta eccezione per interventi per lavori che prevedano acquisizioni, per i quali il rispetto dei requisiti si intendono differiti all'avvio dell'intervento. Il soggetto richiedente deve essere in grado di garantire il mantenimento di proprieta' o diritto reale di godimento e destinazione d'uso per i cinque anni successivi all'intervento per quelli di cui all'art. 3, comma 1, lettera A2) del presente decreto e venticinque anni successivi all'intervento, ovvero per diciannove anni per i beni immobili appartenenti allo Stato concessi in uso o in locazione, per quelli di cui all'art. 3, comma 1, lettera 1), B) e C). Tali condizioni devono essere opportunamente documentate ai sensi dell'art. 7, comma 10 del presente decreto; e) l'intervento deve assicurare il rispetto degli standard minimi dimensionali e qualitativi stabiliti con il decreto ministeriale 28 novembre 2016, prot. n. 936, con specifica dichiarazione del responsabile del procedimento o del legale rappresentante, ad eccezione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera A2) del presente decreto; f) l'intervento e/o il programma di interventi, devono prevedere: un'estensione minima di almeno quaranta posti alloggio, anche se gia' esistenti, per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere A1) e A2) del presente decreto; un incremento minimo di cinquanta e massimo di duecentocinquanta posti alloggio per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere B) (nuova edificazione) e C) del presente decreto; un incremento minimo di trenta e massimo di duecentocinquanta posti alloggio, con un'estensione complessiva comunque non inferiore a cinquanta posti alloggio, per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera B) (ampliamento) del presente decreto. Tutti gli interventi che superano il limite massimo di duecentocinquanta posti alloggio saranno ritenuti cofinanziabili, al fine del contributo, entro tale limite massimo; g) l'intervento e/o il programma di interventi devono prevedere una richiesta di cofinanziamento pari ad almeno euro 350.000, ad eccezione dell'intervento e/o il programma di interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera A2) del presente decreto che devono prevedere una richiesta di cofinanziamento pari almeno a euro 100.000 e non superiore a euro 600.000; h) l'intervento deve essere realizzato, a pena di esclusione dal cofinanziamento a insindacabile giudizio della Commissione, in presenza di un effettivo fabbisogno di posti alloggio e in localita' presso le quali sono esistenti significativi insediamenti universitari e, comunque, in prossimita' degli stessi o facilmente raggiungibili con mezzi pubblici. 2. La Commissione, nell'ambito degli interventi ammissibili, formula la graduatoria degli interventi sulla base dei titoli di valutazione stabiliti dai commi 3 e 4 del presente articolo e delle ponderazioni stabilite per ciascun titolo dalla Commissione stessa. 3. Per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera A2) del presente decreto, la graduatoria e' effettuata sulla base dei seguenti titoli di valutazione: a) cofinanziamento da parte delle regioni o delle province autonome e compartecipazione finanziaria da parte di soggetti terzi (max 15 punti); b) offerta di posti alloggio (somma dei posti alloggio disponibili presso l'organismo regionale e provinciale per il diritto allo studio, residenze universitarie e collegi universitari non statali legalmente riconosciuti al 1° novembre 2015) (max 15 punti); c) qualita', valutata in relazione agli accorgimenti adottati e alle soluzioni tecniche documentate per dimostrare l'efficientamento e il miglioramento energetico dell'edificio con particolare riferimento alla classe energetica raggiunta in relazione ai costi sostenuti (max 60 punti); d) grado di coerenza con la programmazione delle regioni o delle province autonome (max 10 punti). 4. Per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere A1), B), C) del presente decreto, la graduatoria e' effettuata sulla base dei seguenti titoli di valutazione: a) grado di coerenza dell'intervento con gli atti di indirizzo ministeriale (max 10 punti); b) fabbisogno di posti alloggio per ciascuna sede universitaria sul fabbisogno totale, determinato dalla differenza tra domanda (somma degli studenti fuori sede idonei alla borsa di studio, ponderati per 2, e studenti provenienti da altre regioni nell'anno accademico 2014/2015) e offerta di posti alloggio (somma dei posti alloggio disponibili presso l'organismo regionale e provinciale per il diritto allo studio, residenze universitarie e collegi universitari non statali legalmente riconosciuti al 1° novembre 2015). Tale parametro viene attribuito solo in presenza di un incremento effettivo di posti alloggio e in proporzione ad esso (max 15 punti); c) economicita', valutata distintamente per tipologie, in rapporto al costo di realizzazione dell'intervento, in relazione alla localizzazione urbana e geografica e alle caratteristiche contestuali specifiche dell'intervento (max 15 punti); d) qualita', valutata in relazione al livello di funzionalita' e di comfort della tipologia proposta, nonche' in relazione al grado di sostenibilita' ambientale ed innovazione tecnica delle soluzioni adottate (ad esempio, accorgimenti per il miglioramento e l'adeguamento antisismico, il risparmio energetico, misure per il contenimento del consumo idrico, sistemi di gestione differenziata dei rifiuti, ecc.) (max 5 punti); e) compartecipazione finanziaria da parte di soggetti terzi (max 5 punti); f) grado di coerenza con la programmazione delle regioni o delle province autonome (max 10 punti); g) cofinanziamento da parte delle regioni o delle province autonome (max 10 punti); h) intervento teso alla ristrutturazione o alla rifunzionalizzazione di immobili anche attraverso l'abbattimento e la ricostruzione, al fine di riqualificare e valorizzare il patrimonio esistente, con particolare riferimento a immobili di interesse storico, nonche' intervento in contesto di rilevante valore paesaggistico ed ambientale (max 10 punti); i) esperienza del soggetto richiedente nel settore del diritto allo studio universitario e nella gestione di strutture residenziali universitarie (max 10 punti); j) rapidita' del risultato di utilizzabilita' dell'opera, in funzione del livello di progettazione raggiunto (esecutivo) e/o della presenza dei provvedimenti autorizzativi (permesso di costruire, autorizzazioni, nulla osta, ecc.) (max 10 punti).