Art. 11 Ulteriori misure fitosanitarie 1. Fatto salvo quanto previsto nell'art. 10, il Servizio fitosanitario regionale applica nelle zone infette le seguenti misure di contenimento: a) gli impianti di olivo devono essere condotti nel rispetto delle buone pratiche agricole e sono sottoposti a interventi di potatura, al fine di favorire un maggiore arieggiamento della pianta e migliorarne lo stato vegetativo; b) le piante gravemente compromesse dalla malattia, che manifestano considerevole e permanente perdita di produttivita' possono essere estirpate in attuazione di quanto disposto dalla legge n. 144 del 14 febbraio 1951. 2. Per il controllo dei vettori di Xylella fastidiosa devono essere effettuati gli interventi di seguito indicati: a) nel periodo compreso tra il mese di marzo e il mese di aprile, devono essere effettuate operazioni meccaniche per l'eliminazione delle piante erbacee spontanee al fine di ridurre la popolazione degli stadi giovanili degli insetti vettori, individuate tra le seguenti tipologie di intervento: 1.1. lavorazioni superficiali del terreno; 1.2. trinciatura delle erbe; 1.3. pirodiserbo; 1.4. trattamenti erbicidi; b) nel periodo compreso tra il mese di maggio e il mese di dicembre, e' obbligatorio eseguire sulle piante ospiti coltivate tutti gli interventi insetticidi, cosi' come stabilito dal Servizio fitosanitario regionale competente. 3. Il Servizio fitosanitario competente per territorio definisce le modalita' operative per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto e ne assicura la massima diffusione.