Art. 12 
 
                Spostamento delle piante specificate 
                       all'interno dell'Unione 
 
  1. Il presente articolo si applica alle piante specificate, escluse
le piante che sono state coltivate per il loro intero ciclo vitale in
vitro. E' vietato lo spostamento all'esterno delle zone delimitate, e
dalle zone infette verso le rispettive  zone  cuscinetto,  di  piante
specificate che sono state coltivate per almeno parte del loro  ciclo
vitale in una zona delimitata stabilita ai sensi dell'art. 7. 
  2. In deroga al comma 1, tali spostamenti possono avere luogo se le
piante specificate sono state  coltivate  in  un  sito  in  cui  sono
soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 
    a) e' registrato in conformita' alla direttiva 92/90/CEE; 
    b) e' autorizzato dal Servizio fitosanitario regionale come  sito
indenne dall'organismo specificato e dai suoi vettori in  conformita'
alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; 
    c)  e'  dotato  di  protezione   fisica   contro   l'introduzione
dell'organismo specificato da parte dei suoi vettori; 
    d) e' circondato da una zona larga 200 metri la quale, in seguito
ad ispezione  visiva  ufficiale  e,  in  caso  di  presenza  sospetta
dell'organismo specificato, in seguito a campionamento e analisi,  e'
risultata  indenne  dall'organismo  specificato  ed  e'  soggetta  ad
adeguati trattamenti fitosanitari  contro  i  vettori  dell'organismo
specificato; detti trattamenti possono comprendere, se del  caso,  la
rimozione delle piante; 
    e)  e'  soggetto  agli  adeguati  trattamenti  fitosanitari   per
mantenerlo indenne  dai  vettori  dell'organismo  specificato;  detti
trattamenti possono comprendere, se  del  caso,  la  rimozione  delle
piante; 
    f) e' sottoposto annualmente, unitamente alla zona  di  cui  alla
lettera d), ad almeno due ispezioni ufficiali effettuate  in  periodi
opportuni; 
    g) per tutto il periodo di crescita delle piante specificate  ne'
sintomi  dell'organismo  specificato  ne'  suoi  vettori  sono  stati
riscontrati nel sito o, se sono stati osservati sintomi sospetti,  le
analisi  effettuate   hanno   confermato   l'assenza   dell'organismo
specificato; 
    h) per tutto il periodo di crescita delle piante specificate  non
sono stati riscontrati sintomi dell'organismo specificato nella  zona
di cui alla lettera d) o, se sono stati osservati  sintomi  sospetti,
le  analisi  effettuate  hanno  confermato  l'assenza  dell'organismo
specificato. 
  3. Campioni rappresentativi di ogni specie delle piante specificate
provenienti da ogni sito, di  cui  al  comma  2,  sono  sottoposti  a
controlli  annuali,  al   momento   piu'   opportuno,   e   l'assenza
dell'organismo  specificato  e'  confermata  sulla  base  di  analisi
effettuate in conformita' con i metodi di prova convalidati a livello
internazionale. 
  4.  Prima  dello  spostamento,  i  lotti  di   piante   specificate
provenienti dai siti di cui al comma 2 sono  sottoposti  a  ispezione
visiva ufficiale, campionamento e analisi molecolare  svolti  secondo
metodi di analisi convalidati a livello internazionale,  secondo  uno
schema di campionamento in grado di individuare, con un'affidabilita'
del 99%, un livello di presenza di piante infette dell'1% o superiore
e diretti in particolare a piante  che  presentano  sintomi  sospetti
dell'organismo specificato, conformemente alla ISPM n. 31. 
  5. In deroga ai commi 1 e 4, lo spostamento all'esterno delle  zone
delimitate, e dalle zone infette verso le rispettive zone cuscinetto,
di piante di Vitis in riposo vegetativo destinate  alla  piantagione,
ad  eccezione  delle  sementi,  puo'  avvenire  se  sono  soddisfatte
entrambe le seguenti condizioni: 
    a) le piante sono  state  coltivate  in  un  sito  registrato  in
conformita' alla direttiva 92/90/CEE; 
    b) il piu' vicino possibile  al  momento  dello  spostamento,  le
piante  sono  state  sottoposte  a  un   opportuno   trattamento   di
termoterapia in un impianto di trattamento autorizzato per tale scopo
e sorvegliato dal Servizio fitosanitario regionale, per cui le piante
in riposo vegetativo sono sommerse per 45 minuti in acqua  riscaldata
a 50 °C, conformemente alla pertinente norma EPPO. 
  6. Prima dello spostamento  i  lotti  di  piante  specificate  sono
sottoposti a trattamenti fitosanitari contro i vettori dell'organismo
specificato. 
  7. Le piante  specificate  che  sono  spostate  attraversando  zone
delimitate, o all'interno di queste, sono trasportate in  contenitori
o  imballaggi  chiusi,  atti  a  prevenire   l'infezione   da   parte
dell'organismo specificato o dei suoi vettori. 
  8. Tutte le piante di cui al comma 1 sono  oggetto  di  spostamenti
verso  e  all'interno  del  territorio  dell'Unione  solo   se   sono
accompagnati da un  passaporto  delle  piante  redatto  e  rilasciato
conformemente alla direttiva 92/105/CEE della Commissione. 
  9. Le piante ospiti che non sono mai  state  coltivate  all'interno
delle zone delimitate sono spostate all'interno dell'Unione  solo  se
accompagnate da un  passaporto  delle  piante  redatto  e  rilasciato
conformemente alla direttiva 92/105/CEE. Fatto  salvo  l'allegato  V,
parte A, del decreto legislativo 19  agosto  2005,  n.  214,  non  e'
richiesto un passaporto delle piante per  lo  spostamento  di  piante
ospiti verso qualsiasi persona che agisca a fini  che  non  rientrano
nella sua attivita' commerciale, industriale o  professionale  e  che
acquisisca dette piante per uso proprio. 
  10. Lo spostamento di piante ospiti all'interno della zona  infetta
e' consentito se sono state coltivate in  un  sito  che  soddisfa  le
condizioni di cui al comma 2. 
  11. In deroga al comma 1, il Servizio fitosanitario regionale  puo'
autorizzare lo spostamento di piante specificate per la realizzazione
di opere dichiarate di pubblica utilita',  che  hanno  conseguito  le
previste autorizzazioni e di cui e' stata svolta, con esito positivo,
la Valutazione di impatto ambientale, se sono soddisfatte le seguenti
condizioni: 
    a) le piante sono spostate  sotto  controllo  ufficiale  in  aree
caratterizzate dalle stesse condizioni fitosanitarie (spostamento  da
zona infetta a zona infetta o da zona cuscinetto a zona  cuscinetto),
per il periodo di tempo necessario alla realizzazione delle opere; 
    b) le piante sono  mantenute  isolate  dall'ambiente  circostante
mediante reti anti-insetto per evitare contaminazioni; 
    c) durante tutto il periodo  e'  realizzato  il  controllo  degli
insetti  vettori  mediante  i  previsti  trattamenti  fitosanitari  e
l'eliminazione della vegetazione erbacea; 
    d)  prima  dell'espianto  e  prima   del   reimpianto   nell'area
originaria, tutte le  piante  sono  sottoposte  ad  ispezione  visiva
ufficiale, campionamento ed  analisi  molecolare  secondo  metodi  di
analisi convalidati a livello internazionale e riscontrate sane; 
    e) prima dello  spostamento  e  prima  del  reimpianto  nell'area
originaria,  tutte  le   piante   sono   sottoposte   a   trattamenti
fitosanitari contro i vettori dell'organismo specificato. 
  12. Non si considera movimentazione lo spostamento  di  una  pianta
ospite  non  infetta  nell'ambito  dello  stesso   appezzamento   con
caratteristiche agronomiche e fitosanitarie omogenee, per ottemperare
a quanto previsto dalla legge n. 144 del 14 febbraio 1951.