Art. 17 
 
                   Misure in caso di inosservanza 
                   delle disposizioni dell'art. 15 
 
  1. Qualora dai controlli di cui all'art. 15, comma 2,  risulti  che
le condizioni di cui all'art. 13 non  sono  rispettate,  il  Servizio
fitosanitario regionale che ha  effettuato  i  controlli  dispone  la
distruzione immediata delle piante non conformi in situ o in un luogo
vicino. Tale azione e'  effettuata  prendendo  tutte  le  precauzioni
necessarie per evitare la diffusione dell'organismo specificato e  di
eventuali vettori trasportati da  tale  pianta,  durante  e  dopo  la
rimozione.