Art. 18 
 
                    Campagne di sensibilizzazione 
 
  1. Il Servizio fitosanitario nazionale  mette  a  disposizione  del
pubblico, dei viaggiatori,  degli  operatori  professionali  e  degli
operatori di trasporto internazionale le informazioni in merito  alla
minaccia costituita  dall'organismo  specificato  per  il  territorio
dell'Unione mediante campagne di sensibilizzazione  mirate  sui  siti
web ufficiali o su altri siti web designati.