Art. 18 Campagne di sensibilizzazione 1. Il Servizio fitosanitario nazionale mette a disposizione del pubblico, dei viaggiatori, degli operatori professionali e degli operatori di trasporto internazionale le informazioni in merito alla minaccia costituita dall'organismo specificato per il territorio dell'Unione mediante campagne di sensibilizzazione mirate sui siti web ufficiali o su altri siti web designati.