Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «organismo specificato»: qualsiasi sottospecie di Xylella fastidiosa (Wells et al.); b) «piante ospiti»: vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, appartenenti ai generi o alle specie enumerati nella banca dati della Commissione delle piante ospiti sensibili alla Xylella fastidiosa nel territorio dell'Unione, in quanto risultate sensibili nel territorio dell'Unione all'organismo specificato oppure, se uno Stato membro ha delimitato una zona in relazione solo a una o piu' sottospecie dell'organismo specificato a norma dell'art. 7, comma 1, in quanto risultate sensibili a quella o quelle sottospecie; c) «piante specificate»: piante ospiti e tutti i vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, appartenenti ai generi o alle specie enumerate nell'allegato I; d) «operatore professionale»: qualsiasi persona che svolge a titolo professionale almeno una delle attivita' seguenti in relazione alle piante: 1.1 piantagione; 1.2 selezione varietale; 1.3 produzione, inclusa la coltivazione, la moltiplicazione ed il mantenimento; 1.4 introduzione e spostamento nel territorio dell'Unione e in uscita dal territorio dell'Unione; 1.5 messa a disposizione sul mercato.