Art. 20 
 
Divieto  di  introdurre  vegetali  destinati  alla  piantagione,   ad
  eccezione delle sementi, di  Coffea  originarie  di  Costa  Rica  o
  Honduras. 
  1. E' vietata l'introduzione nell'Unione di vegetali destinati alla
piantagione, ad eccezione delle  sementi,  di  Coffea  originarie  di
Costa Rica o Honduras. 
  2. I  vegetali  destinati  alla  piantagione,  ad  eccezione  delle
sementi, di Coffea originarie di Costa  Rica  o  Honduras,  che  sono
stati introdotti nell'Unione  prima  dell'applicazione  del  presente
decreto, sono spostati  all'interno  dell'Unione  solo  da  operatori
professionali,  dopo  che  questi  abbiano  informato   il   Servizio
fitosanitario regionale competente.