Art. 24 
 
                             Esecuzione 
 
  1. Le regioni e le provincie  autonome  abrogano  o  modificano  le
misure adottate per proteggersi dall'introduzione e dalla  diffusione
dell'organismo specificato in modo da renderle conformi  al  presente
decreto e  ne  informano  immediatamente  il  Servizio  fitosanitario
centrale. 
  2. Il Servizio fitosanitario nazionale puo' avvalersi del  supporto
del Corpo forestale dello Stato  e  dell'Ispettorato  centrale  della
tutela  della  qualita'  e  della  repressione  frodi  dei   prodotti
agroalimentari  (ICQRF)  per   la   verifica   del   rispetto   delle
disposizioni di cui al presente decreto. 
  3. Le misure fitosanitarie obbligatorie di cui al presente  decreto
sono eseguite dai proprietari o conduttori, a qualunque  titolo,  dei
terreni agricoli e delle  aree  non  agricole  ricadenti  nella  zona
delimitata che ne annotano l'esecuzione nel quaderno di  campagna  di
cui al decreto ministeriale 12 gennaio 2015, secondo le modalita'  da
esso definite. 
  4. Il Servizio fitosanitario regionale puo' stabilire, in  caso  di
motivata  necessita',  un  intervento  diretto  per  adempiere   agli
obblighi del presente decreto.