Art. 4 
 
             Ispezioni sul territorio nazionale relative 
                      all'organismo specificato 
 
  1.  I  Servizi  fitosanitari  regionali  effettuano   costantemente
indagini ufficiali sulle piante specificate, per rilevare l'eventuale
presenza dell'organismo  specificato  nei  territori  di  competenza,
sulla base di uno specifico piano di monitoraggio regionale. 
  2. Il piano di monitoraggio di cui al comma 1 e' attuato attraverso
indagini ufficiali effettuate dal Servizio fitosanitario regionale  o
sotto la sua sorveglianza ufficiale, che consistono in esami visivi e
nel prelievo di campioni per  le  relative  analisi,  effettuati  nei
periodi   opportuni   per   rilevare   la   presenza   dell'organismo
specificato,  secondo  le  linee  guida   adottate   con   successivo
provvedimento. 
  3. Tali indagini tengono  conto  dei  dati  tecnici  e  scientifici
disponibili, della biologia dell'organismo  specificato  e  dei  suoi
vettori, della presenza e della biologia delle piante  specificate  o
di piante verosimilmente ospiti dell'organismo specificato nonche' di
tutte  le  altre  informazioni  pertinenti  per  quanto  riguarda  la
presenza dell'organismo specificato. 
  4. Sono sottoposti a test analitici per la  ricerca  dell'organismo
specificato anche campioni di insetti vettori accertati o  potenziali
al fine di rilevare la presenza del batterio nel territorio. Nel caso
in cui si trovano campioni di insetti vettori infetti si  procede  al
campionamento su materiale asintomatico delle piante  specificate  di
cui al comma 1. 
  5. Le indagini di cui  al  comma  1  devono  concentrarsi  in  aree
considerate  a  maggiore  rischio  di   introduzione   dell'organismo
specificato, quali ad esempio: 
    a) aree con sintomi  di  deperimento  degli  impianti  di  piante
specificate; 
    b) vie di comunicazione che  utilizzano  piante  specificate  per
alberature stradali; 
    c) aree in cui e' svolta  attivita'  di  produzione  e  commercio
concernente le piante specificate; 
    d) altre aree a rischio. 
  6. I Servizi fitosanitari regionali possono avvalersi del  supporto
del Corpo forestale dello Stato, di Agenzie regionali  strumentali  o
di altri enti regionali competenti, per l'attuazione  delle  indagini
previste dal piano di cui al comma 1, previo accordo tra le parti. 
  7. I Servizi fitosanitari regionali comunicano  trimestralmente  al
Servizio fitosanitario centrale i risultati delle indagini di cui  al
comma 1, al fine di confermare lo stato fitosanitario del  territorio
di propria competenza, secondo le modalita' indicate, fornendo almeno
i seguenti elementi: 
    a) numero,  tipologia  di  siti  ispezionati  e  loro  coordinate
geografiche; 
    b) numero di campioni  analizzati  e  le  specie  ed  i  relativi
risultati; 
    c) mappa del territorio sottoposto a monitoraggio. 
  8. Il Servizio fitosanitario centrale pubblichera' le comunicazioni
ricevute  sul  sito  web  del  Ministero  delle  politiche   agricole
alimentari e forestali.