Art. 5 Piano nazionale di emergenza 1. Il Piano nazionale di emergenza, di cui all'allegato III, predisposto ai sensi dell'art. 49, comma 2, lettera i) del decreto legislativo n. 214/2005, individua le azioni da intraprendere nel territorio nazionale in caso di presenza sospetta o confermata dell'organismo specificato, come prescritto dalla decisione di esecuzione 2015/2417/UE. 2. Il Piano nazionale di emergenza stabilisce anche: a) i ruoli e le responsabilita' degli organismi coinvolti in tali azioni e del Servizio fitosanitario nazionale; b) uno o piu' laboratori specificamente approvati per l'analisi dell'organismo specificato; c) le modalita' di comunicazione di tali azioni tra gli organismi coinvolti, il Servizio fitosanitario nazionale, gli operatori professionali interessati e il pubblico; d) i protocolli che descrivono i metodi di esame visivo, di campionamento e delle prove di laboratorio; e) le modalita' di formazione del personale degli organismi coinvolti in tali azioni. 3. Le risorse minime da mettere a disposizione e le procedure per rendere disponibili ulteriori risorse in caso di presenza confermata o sospetta dell'organismo specificato. 4. Il Servizio fitosanitario centrale valuta e sottopone a revisione il Piano nazionale di emergenza secondo necessita'. 5. Il Servizio fitosanitario centrale trasmette alla Commissione, a sua richiesta, il Piano nazionale di emergenza.