Art. 8 
 
     Divieto di impianto delle piante ospiti nelle zone infette 
 
  1. E' vietato l'impianto di piante ospiti nelle zone infette, salvo
per i  siti  che  sono  protetti  fisicamente  contro  l'introduzione
dell'organismo specificato da parte dei suoi vettori. 
  2. In deroga al comma 1, il Servizio fitosanitario  regionale  puo'
autorizzare, in conformita' alle condizioni definite dal titolo X del
decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.  214,  l'impianto  di  piante
ospiti a fini scientifici all'interno della zona di  contenimento  di
cui all'art. 10, al di fuori della zona di cui all'art. 10, comma  2,
lettera c).