Art. 9 Concorso coordinato delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della Protezione civile nell'applicazione delle procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile di cui all'art. 163 del decreto legislativo n. 50/2016 1. Al fine di assicurare la massima tempestivita' di intervento mediante il coordinamento di opportune sinergie tra le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della Protezione civile chiamate ad operare nei territori interessati dagli eventi di cui in premessa, nel quadro delle attivita' connesse con l'assistenza e il soccorso alle persone di cui all'art. 5, comma 1, dell'ordinanza n. 394/2016, in caso di ricorso all'affidamento diretto di servizi e forniture ai sensi di quanto previsto dal comma 8 e seguenti dell'art. 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni contenute nel richiamato art. 5 dell'ordinanza n. 394/2016, il Dipartimento della Protezione civile, che nomina il RUP, puo' attribuire alle citate componenti e strutture operative l'individuazione dell'esecutore contrattuale e lo svolgimento delle relative attivita' concernenti l'esecuzione delle predette attivita' negoziali, dal medesimo Dipartimento stipulate. La liquidazione dei corrispettivi e' comunque effettuata dal Dipartimento della Protezione civile.