Art. 9 
 
Concorso  coordinato  delle  componenti  e  strutture  operative  del
  Servizio nazionale della Protezione civile nell'applicazione  delle
  procedure in caso di somma urgenza e di protezione  civile  di  cui
  all'art. 163 del decreto legislativo n. 50/2016 
  1. Al fine di assicurare la  massima  tempestivita'  di  intervento
mediante il coordinamento di opportune sinergie tra le  componenti  e
le strutture operative del Servizio nazionale della Protezione civile
chiamate ad operare nei territori interessati dagli eventi di cui  in
premessa, nel quadro delle attivita' connesse con l'assistenza  e  il
soccorso alle persone di cui all'art. 5, comma 1,  dell'ordinanza  n.
394/2016, in caso di ricorso all'affidamento  diretto  di  servizi  e
forniture ai  sensi  di  quanto  previsto  dal  comma  8  e  seguenti
dell'art. 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  e  delle
disposizioni  contenute  nel  richiamato  art.  5  dell'ordinanza  n.
394/2016, il Dipartimento della Protezione civile, che nomina il RUP,
puo'  attribuire  alle  citate  componenti  e   strutture   operative
l'individuazione dell'esecutore contrattuale e lo  svolgimento  delle
relative attivita' concernenti l'esecuzione delle predette  attivita'
negoziali, dal medesimo Dipartimento stipulate. La  liquidazione  dei
corrispettivi  e'  comunque   effettuata   dal   Dipartimento   della
Protezione civile.