IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri, e successive modificazioni  ed  integrazioni,
ed in particolare l'art. 10 relativo alla funzione dei Sottosegretari
ed ai loro compiti; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, recante riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a
norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, concernente  la  conversione
in legge, con modificazioni, del decreto legge  18  maggio  2006,  n.
181, recante  disposizioni  urgenti  in  materia  di  riordino  delle
attribuzioni della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministeri, con  la  quale  e'  stato  istituito  il  Ministero  dello
sviluppo economico, di seguito denominato Ministero; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  29  dicembre
2016 con il quale il sen. dott. Antonio  Gentile  e'  stato  nominato
Sottosegretario  di  Stato  presso  il   Ministero   dello   sviluppo
economico; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  12  dicembre
2016, con il quale il dott. Carlo Calenda e' stato nominato  Ministro
dello sviluppo economico; 
  Ritenuta l'opportunita' di conferire al sen. dott. Antonio  Gentile
le deleghe nelle materie di competenza del Ministero; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al Sottosegretario di Stato,  sen.  dott.  Antonio  Gentile,  e'
delegata: 
    a) la trattazione e l'attuazione degli affari che attengono  alle
piccole  e  medie  imprese  e  all'artigianato  nonche'  in  tema  di
responsabilita' sociale delle imprese; 
    b) la trattazione e l'attuazione degli affari che attengono  alla
promozione della concorrenza,  alla  semplificazione  amministrativa,
alle  politiche  per  il  consumatore,  alla  vigilanza  e  normativa
tecnica,  alle  assicurazioni,   alle   professioni,   nonche'   alle
liberalizzazioni; 
    c) la trattazione e l'attuazione degli affari che attengono  alle
«smart cities», in raccordo con il  Vice  Ministro  delegato  per  le
questioni inerenti la materia dell'energia e con  il  Sottosegretario
di  Stato  delegato  per  le  questioni  inerenti  la  materia  delle
telecomunicazioni; 
    d) la trattazione e l'attuazione degli affari  che  attengono  al
sistema cooperativo; 
    e) la trattazione e l'attuazione degli affari relativi alla lotta
alla contraffazione e alle politiche per la proprieta' industriale; 
    f) la trattazione e l'attuazione degli affari inerenti  l'impiego
delle risorse minerarie ed  energetiche,  comprese  le  attivita'  di
prospezione, ricerca, coltivazione e  stoccaggio  delle  risorse  del
sottosuolo. 
  2. Restano ferme la responsabilita' politica ai sensi dell'art.  95
della Costituzione e le funzioni di indirizzo politico del  Ministro,
ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 nonche' le funzioni attribuite alla specifica  competenza  dei
dirigenti.