Art. 3 
 
  1. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della
Sardegna di cui all'art. 1 costituisce stralcio funzionale del  Piano
di bacino del distretto idrografico della Sardegna  e  ha  valore  di
piano territoriale di settore. 
  2. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della
Sardegna  costituisce   lo   strumento   conoscitivo,   normativo   e
tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le
azioni e le misure finalizzate a garantire, per l'ambito territoriale
costituito dal distretto idrografico della Sardegna, il perseguimento
degli scopi e degli obiettivi ambientali  stabiliti  ai  sensi  degli
articoli 1 e 4 della direttiva 2000/60/CE e del  decreto  legislativo
n. 152/2006. 
  3. Le amministrazioni  e  gli  enti  pubblici  si  conformano  alle
disposizioni  del  Piano  di  gestione  delle  acque  del   distretto
idrografico della Sardegna di cui al presente decreto, in conformita'
con l'art. 65, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modificazioni. 
  4. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della
Sardegna e' riesaminato e aggiornato nei modi e  nei  tempi  previsti
dalla direttiva 2000/60/CE e dallo stesso Piano.