Art. 3 
 
  1. Il Piano di  gestione  delle  acque  del  distretto  idrografico
dell'Appennino Meridionale di cui  all'art.  1  costituisce  stralcio
funzionale  del   Piano   di   bacino   del   distretto   idrografico
dell'Appennino Meridionale e  ha  valore  di  piano  territoriale  di
settore. 
  2. Il Piano di  gestione  delle  acque  del  distretto  idrografico
dell'Appennino  Meridionale  costituisce  lo  strumento  conoscitivo,
normativo e tecnico-operativo mediante il quale  sono  pianificate  e
programmate le azioni  e  le  misure  finalizzate  a  garantire,  per
l'ambito   territoriale   costituito   dal   distretto    idrografico
dell'Appennino meridionale, il  perseguimento  degli  scopi  e  degli
obiettivi ambientali stabiliti ai sensi degli articoli 1  e  4  della
direttiva 2000/60/CE e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  3. Le amministrazioni  e  gli  enti  pubblici  si  conformano  alle
disposizioni  del  Piano  di  gestione  delle  acque  del   distretto
idrografico dell'Appennino meridionale di cui al presente decreto, in
conformita' con l'art. 65, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo  3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. 
  4. Il Piano di  gestione  delle  acque  del  distretto  idrografico
dell'Appennino Meridionale e' riesaminato e aggiornato nei modi e nei
tempi previsti dalla direttiva 2000/60/CE e dallo stesso Piano.