Art. 2 
 
  1. Non sono ricompresi nelle deleghe: 
  a) gli atti e le  questioni  di  particolare  importanza  politica,
economica, finanziaria o amministrativa; 
  b) le questioni riguardanti i teatri di  crisi  internazionale,  la
NATO e l'Afghanistan; 
  c) le questioni attinenti all'integrazione europea; 
  d) gli atti concernenti direttive di servizio relative a importanti
questioni di massima; 
  e)  gli  atti  riguardanti  modificazioni   all'ordinamento   delle
direzioni generali e dei servizi; 
  f) tutti gli atti relativi al personale del Ministero degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale; 
  g)  la  convocazione  e  l'approvazione  dell'ordine   del   giorno
dell'organo collegiale di cui all'art. 7 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95. 
  2. Ogni pubblica presa di posizione di rilevanza politica sui  temi
internazionali  deve  essere  preventivamente   concordata   con   il
Ministro.