Art. 2 1. Non sono ricompresi nelle deleghe: a) gli atti e le questioni di particolare importanza politica, economica, finanziaria o amministrativa; b) le questioni riguardanti i teatri di crisi internazionale, la NATO e l'Afghanistan; c) le questioni attinenti all'integrazione europea; d) gli atti concernenti direttive di servizio relative a importanti questioni di massima; e) gli atti riguardanti modificazioni all'ordinamento delle direzioni generali e dei servizi; f) tutti gli atti relativi al personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; g) la convocazione e l'approvazione dell'ordine del giorno dell'organo collegiale di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95. 2. Ogni pubblica presa di posizione di rilevanza politica sui temi internazionali deve essere preventivamente concordata con il Ministro.