IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque; Vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante «Norme in materia ambientale» e in particolare la parte terza del medesimo, recante «Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche», nell'ambito della quale sono inseriti gli articoli 63 e 64 relativi rispettivamente alle Autorita' di bacino e ai distretti idrografici; Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, emanato in attuazione della direttiva 2007/60/CE, relativo alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni; Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali» che all'art. 51 detta «Norme in materia di Autorita' di bacino» sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; Visto, in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che: al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui e' ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorita' di bacino distrettuale di seguito denominata «Autorita' di bacino», ente pubblico non economico che opera in conformita' agli obiettivi della parte terza del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attivita' a criteri di efficienza, efficacia, economicita' e pubblicita'; al comma 2 prevede che «nel rispetto dei principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza nonche' di efficienza e riduzione della spesa, nei distretti idrografici il cui territorio coincide con il territorio regionale, le regioni, al fine di adeguare il proprio ordinamento ai principi del presente decreto, istituiscono l'Autorita' di bacino distrettuale, che esercita i compiti e le funzioni previsti nel presente articolo; alla medesima Autorita' di bacino distrettuale sono altresi' attribuite le competenze delle regioni di cui alla presente parte. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi dell'ISPRA, assume le funzioni di indirizzo dell'Autorita' di bacino distrettuale e di coordinamento con le altre Autorita' di bacino distrettuali»; al comma 3 prevede che «con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorita' di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorita' di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, salvaguardando l'attuale organizzazione e i livelli occupazionali, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e nell'ambito dei contingenti numerici da ultimo determinati dai provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Al fine di garantire un piu' efficiente esercizio delle funzioni delle Autorita' di bacino di cui al comma 1 del presente articolo, il decreto di cui al periodo precedente puo' prevederne un'articolazione territoriale a livello regionale, utilizzando le strutture delle soppresse Autorita' di bacino regionali e interregionali»; al comma 4 prevede che «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio e' interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unita' di personale trasferite alle Autorita' di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorita'. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza e il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'ente incorporante, e' attribuito, per la differenza, un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresi', individuate e trasferite le inerenti risorse strumentali e finanziarie. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»; Visto l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che: al comma 2-bis, come da ultimo modificato dall'art. 51 comma 9 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, prevede che «Nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al titolo II della parte terza del presente decreto e dell'eventuale revisione della relativa disciplina legislativa, le Autorita' di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 3 dell'art. 63 del presente decreto»; al comma 11 prevede che «Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175»; Visto l'art. 175 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.; Visto, altresi', l'art. 51 comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 secondo cui «il decreto di cui al comma 3 dell'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, e' adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; da tale data sono soppresse le Autorita' di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183. In fase di prima attuazione, dalla data di entrata in vigore della presente legge le funzioni di Autorita' di bacino distrettuale sono esercitate dalle Autorita' di bacino di rilievo nazionale di cui all'art. 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, che a tal fine si avvalgono delle strutture, del personale, dei beni e delle risorse strumentali delle Autorita' di bacino regionali e interregionali comprese nel proprio distretto. Dopo l'emanazione del decreto di cui al comma 3 dell'art. 63 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, i segretari generali delle Autorita' di bacino di rilievo nazionale di cui all'art. 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, sono incaricati anche dell'attuazione dello stesso e svolgono le funzioni loro attribuite comunque non oltre la nomina dei segretari generali di cui al comma 7 dell'art. 63 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006»; Visto l'art. 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, che detta disposizioni transitorie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE nelle more della costituzione delle Autorita' di bacino distrettuali di cui all'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante «Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70»; Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, recante «Disposizioni recanti attuazione dell'art. 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili»; Considerato che con l'emanazione del presente decreto si provvede a stabilire: 1) le modalita' e i criteri di attribuzione e trasferimento del personale delle Autorita' di bacino nazionali, interregionali e regionali, nell'ambito dei contingenti numerici da ultimo determinati dai provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e s.m.i. alle Autorita' di bacino distrettuali; 2) le modalita' e i criteri di attribuzione e trasferimento delle risorse strumentali delle Autorita' di bacino nazionali, interregionali e regionali, ivi comprese le sedi, alle Autorita' di bacino distrettuali; 3) le modalita' e i criteri di attribuzione e trasferimento delle risorse finanziarie delle Autorita' di bacino nazionali, interregionali e regionali alle Autorita' di bacino distrettuali; 4) la salvaguardia dell'organizzazione delle Autorita' di bacino nazionali, interregionali e regionali di cui alla legge 183/1989 e i relativi livelli occupazionali, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica; 5) le funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Considerato che in esito alla riunione tecnica del 22 giugno 2016, tenutasi presso la segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso una nuova stesura dello schema di decreto che recepisce le proposte emendative formulate dalle Regioni e dal Ministero dell'economia e delle finanze; Vista la nota prot. 12686 del 5 luglio 2016 di trasmissione dello schema di decreto alle organizzazioni sindacali; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano Repertorio n. 117/CSR del 7 luglio 2016; Vista la nota prot. 279/16/UL/P del 2 agosto 2016 con la quale il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha espresso il proprio concerto; Vista la nota prot. 69654 del 1° settembre 2016 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato con la quale sono state formulate, ai fini dell'acquisizione del concerto, specifiche richieste di integrazioni, debitamente apportate al testo del presente decreto; Decreta: Art. 1 Oggetto e finalita' 1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 63, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, disciplina l'attribuzione e il trasferimento alle Autorita' di bacino istituite ai sensi dell'art. 63, comma 1, del medesimo decreto legislativo, del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorita' di bacino di cui alla legge del 18 maggio 1989 n. 183. 2. In particolare, ai fini del comma 1, il presente decreto stabilisce: 1. le modalita' e i criteri di attribuzione e trasferimento del personale delle Autorita' di bacino nazionali, interregionali e regionali, nell'ambito dei contingenti numerici da ultimo determinati dai provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e s.m.i. alle Autorita' di bacino distrettuali; 2. le modalita' e i criteri di attribuzione e trasferimento delle risorse strumentali delle Autorita' di bacino nazionali, interregionali e regionali, ivi comprese le sedi, alle Autorita' di bacino distrettuali; 3. le modalita' e i criteri di attribuzione e trasferimento delle risorse finanziarie delle Autorita' di bacino nazionali, interregionali e regionali alle Autorita' di bacino distrettuali; 4. la salvaguardia dell'organizzazione delle Autorita' di bacino nazionali, interregionali e regionali di cui alla legge 183/1989 e i relativi livelli occupazionali, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica; 5. le funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.