Art. 10 Sedi e articolazione territoriale 1. L'Autorita' di bacino, istituita ai sensi dell'art. 63, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ha la propria sede presso la sede gia' assegnata dal Demanio ad uso governativo all'Autorita' di bacino nazionale presente nel distretto idrografico di riferimento, salvo quanto previsto ai commi seguenti. 2. Nel caso in cui sia previsto l'accorpamento di piu' Autorita' di bacino nazionali in distretti idrografici piu' ampi, sono mantenute tutte le sedi gia' assegnate dal Demanio ad uso governativo alle Autorita' di bacino nazionali. 3. Nel caso in cui non vi siano sedi assegnate dal Demanio ad uso governativo all'Autorita' di bacino nazionale presente nel distretto idrografico di riferimento, l'Autorita' di bacino ha sede temporanea presso la sede, in comodato d'uso o in affitto, della medesima Autorita' di bacino nazionale. Fermo quanto previsto al comma 1, nel caso di cui al presente comma la sede definitiva dell'Autorita' di bacino puo' essere individuata ai sensi del comma 4. 4. Fermo quanto previsto al comma 2, al fine di garantire un piu' efficiente esercizio delle funzioni, l'Autorita' di bacino puo' essere articolata a livello territoriale, utilizzando le sedi regionali delle soppresse Autorita' di bacino regionali e interregionali o ulteriori sedi assegnate dal Demanio ad uso governativo o messe a disposizione in comodato d'uso gratuito dalle regioni e province autonome il cui territorio e' interessato dal distretto idrografico. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 63 comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., emanato d'intesa con le regioni e province autonome interessate, definisce gli impegni assunti ai sensi del presente comma.