Art. 11 
 
                Disposizioni finanziarie e contabili 
 
  1. Al conseguimento dei fini istituzionali, l'Autorita'  di  bacino
provvede, ai sensi della normativa vigente e nel rispetto  di  quanto
previsto dall'art. 13 del presente decreto: 
  a) con il contributo annuale dello Stato, determinato  anche  sulla
base dell'estensione territoriale del distretto idrografico; 
  b) con risorse provenienti da amministrazioni ed  enti  pubblici  e
privati, nonche' da organizzazioni internazionali; 
  2. Per l'amministrazione e la contabilita'  l'Autorita'  di  bacino
emana apposito regolamento sulla base  delle  disposizioni  contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 e
nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. 
  3. Si applica la legge 29 ottobre 1984, n. 720.