Art. 11 Disposizioni finanziarie e contabili 1. Al conseguimento dei fini istituzionali, l'Autorita' di bacino provvede, ai sensi della normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del presente decreto: a) con il contributo annuale dello Stato, determinato anche sulla base dell'estensione territoriale del distretto idrografico; b) con risorse provenienti da amministrazioni ed enti pubblici e privati, nonche' da organizzazioni internazionali; 2. Per l'amministrazione e la contabilita' l'Autorita' di bacino emana apposito regolamento sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 e nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. 3. Si applica la legge 29 ottobre 1984, n. 720.