Art. 12 Modalita' di attuazione delle disposizioni del decreto ai sensi dell'art. 51 comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. 1. Ai sensi dell'art. 51 comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppresse le Autorita' di bacino nazionali, interregionali e regionali di cui alla legge 183/1989. I segretari generali delle Autorita' di bacino nazionali restano in carica e sono incaricati dell'attuazione del presente decreto ai fini dell'avvio operativo delle Autorita' di bacino, svolgendo le funzioni loro attribuite comunque non oltre la nomina dei segretari generali delle Autorita' di bacino. A tal fine, per i distretti idrografici delle Alpi orientali e dell'Appennino settentrionale, in ragione della presenza di piu' Autorita' di bacino nazionali, si fa riferimento all'Autorita' di bacino nazionale che ha svolto ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 funzione di coordinamento nei rispettivi distretti idrografici. 2. Per le finalita' di cui al presente articolo, i segretari generali di cui al comma 1 provvedono entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto alla ricognizione del personale e delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorita' di bacino nazionali, interregionali e regionali di cui alla legge 183/1989 territorialmente corrispondenti. Tale attivita' e' funzionale alla predisposizione del d.c.p.m. di cui all'art. 63 comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. In particolare i segretari generali provvedono: a. alla individuazione di tutti i rapporti attivi e passivi; b. alla ricognizione di tutte le risorse strumentali mobili e immobili; c. all'accertamento delle risorse finanziarie presenti nelle contabilita' e nei bilanci; d. all'accertamento delle dotazioni organiche e del personale in servizio, con l'individuazione delle tipologie contrattuali, delle categorie e dei profili professionali esistenti. 3. I segretari generali di cui al comma 1, entro 45 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, provvedono a convocare la conferenza istituzionale permanente al fine di deliberare lo Statuto dell'Autorita' di bacino, la dotazione organica provvisoria e la dotazione strumentale e finanziaria provvisoria, sulla base della ricognizione di cui al comma 2 nonche' per assicurare la continuita' nello svolgimento delle funzioni distrettuali. 4. I dipendenti delle Autorita' di bacino interregionali e regionali di cui alla legge 183/1989 incardinati non nei ruoli delle medesime Autorita' ma nei ruoli regionali o di altre amministrazioni locali, possono esercitare il diritto di optare per il trasferimento nelle dotazioni organiche provvisorie delle Autorita' di bacino cosi' come determinate ai sensi del comma 3. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 63 comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. emanato d'intesa con le regioni e province autonome interessate, individua anche il personale che ha esercitato il diritto di opzione di cui al presente comma. 5. Per i rapporti di lavoro, diversi da quelli di cui all'art. 8 comma 2 del presente decreto e in corso con le Autorita' di bacino nazionali, interregionali e regionali di cui alla legge 183/1989 alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 63 comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., l'Autorita' di bacino subentra a tutti gli effetti nella titolarita' dei relativi contratti che rimangono efficaci fino alla data di scadenza di ciascuno di essi. 6. Per le attivita' di cui al presente articolo i segretari generali di cui al comma 1 si avvalgono, anche mediante delega di firma, delle strutture delle Autorita' di bacino nazionali, interregionali e regionali ovvero, d'intesa con le regioni, delle strutture regionali comprese nel proprio distretto che svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, funzioni di Autorita' di bacino. 7. Fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art.63 comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. le attivita' di pianificazione di bacino, ivi compresi il rilascio dei pareri afferenti ai piani di bacino e le attivita' di aggiornamento e modifica dei medesimi piani, facenti capo alle soppresse Autorita' di bacino nazionali, interregionali e regionali e alle strutture regionali comprese nei singoli distretti che svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, funzioni di autorita' di bacino, sono esercitate con le modalita' di cui al comma 6. Nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approva gli atti necessari per assicurare l'aggiornamento dei Piani di bacino e relativi stralci funzionali e territoriali, d'intesa con le regioni e le Autorita' di bacino ricadenti nei singoli distretti. 8. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 63 comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. sono predisposti dalle Autorita' di bacino interessate, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, specifici accordi al fine di definire le modalita' di trasferimento dei dati e delle informazioni tecniche relative ai bacini dei distretti idrografici di competenza che ai sensi dell'art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. risultano inseriti in altro distretto. 9. Per quanto non espressamente specificato nel presente decreto trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia.