Art. 3 Autorita' di bacino distrettuale 1. In ciascun distretto idrografico di cui all'art. 64 comma 1 lettere a), b), c), d) ed e) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e' istituita dall'art. 63 comma 1 del medesimo decreto l'Autorita' di bacino distrettuale, di seguito denominata anche «Autorita' di bacino» o «Autorita'». 2. L'Autorita' di bacino di cui al comma 1 subentra in tutti i rapporti, attivi e passivi, delle Autorita' di bacino nazionali, interregionali e regionali di cui alla legge 183/1989, territorialmente corrispondenti, relativi alle funzioni ad essa attribuite a far data dall'entrata in vigore dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, emanati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio e' interessato dal distretto idrografico, ai sensi dell'art. 63 comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.. 3. L'Autorita' di bacino di cui al comma 1 ha natura di ente pubblico non economico ed e' dotata di personalita' giuridica di diritto pubblico e di autonomia tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile. 4. All'Autorita' di bacino si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, in quanto compatibili. A tal fine l'Autorita' si intende inserita nella Tabella IV della medesima legge.