Art. 3 
 
                  Autorita' di bacino distrettuale 
 
  1. In ciascun distretto idrografico di  cui  all'art.  64  comma  1
lettere a), b), c), d) ed e) del decreto legislativo 3  aprile  2006,
n. 152 e s.m.i. e'  istituita  dall'art.  63  comma  1  del  medesimo
decreto l'Autorita' di bacino  distrettuale,  di  seguito  denominata
anche «Autorita' di bacino» o «Autorita'». 
  2. L'Autorita' di bacino di cui al comma  1  subentra  in  tutti  i
rapporti, attivi e passivi,  delle  Autorita'  di  bacino  nazionali,
interregionali   e   regionali   di   cui   alla   legge    183/1989,
territorialmente  corrispondenti,  relativi  alle  funzioni  ad  essa
attribuite  a  far  data  dall'entrata  in  vigore  dei  decreti  del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  emanati  su  proposta  del
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
d'intesa con le regioni e le province autonome il cui  territorio  e'
interessato dal distretto idrografico, ai sensi dell'art. 63 comma  4
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.. 
  3. L'Autorita' di bacino di cui  al  comma  1  ha  natura  di  ente
pubblico non economico ed e'  dotata  di  personalita'  giuridica  di
diritto pubblico e di autonomia  tecnico-scientifica,  organizzativa,
gestionale, patrimoniale e contabile. 
  4. All'Autorita' di bacino si applicano le disposizioni di cui alla
legge 20 marzo 1975,  n.  70,  in  quanto  compatibili.  A  tal  fine
l'Autorita' si intende  inserita  nella  Tabella  IV  della  medesima
legge.