Art. 4 
 
           Compiti istituzionali dell'Autorita' di bacino 
 
  1. L'Autorita' di bacino  esercita  le  funzioni  e  i  compiti  in
materia di difesa del suolo e di tutela delle acque e gestione  delle
risorse idriche previsti in capo alla stessa dalla normativa  vigente
nonche' ogni altra funzione attribuita dalla legge o dai regolamenti,
opera in conformita' agli obiettivi di cui alla parte  terza  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e  s.m.i.  e  uniforma  la  propria
attivita'  a  criteri  di  efficienza,  efficacia,   economicita'   e
pubblicita'. 
  2.  L'Autorita'  di  bacino  e'  l'autorita'  competente  ai  sensi
dell'art. 3 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 23 ottobre 2000 e dell'art. 3 del  decreto  legislativo
23 febbraio 2010, n.49. A tal fine il Ministero dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  e  del  mare  provvede  a  comunicare   alla
Commissione europea ai sensi dell'art. 3 paragrafo 9 della  direttiva
2000/60/CE e dell'art. 3 paragrafo 2  della  direttiva  2007/60/CE  i
cambiamenti delle informazioni presentate e  le  ulteriori  modifiche
intervenute entro  tre  mesi  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  3.  Lo  Statuto  dell'Autorita'  di  bacino,  approvato  ai   sensi
dell'art.  6,  disciplina  e  dettaglia  le  funzioni  degli   organi
dell'Autorita' e le relative modalita' di funzionamento.