Art. 4 Compiti istituzionali dell'Autorita' di bacino 1. L'Autorita' di bacino esercita le funzioni e i compiti in materia di difesa del suolo e di tutela delle acque e gestione delle risorse idriche previsti in capo alla stessa dalla normativa vigente nonche' ogni altra funzione attribuita dalla legge o dai regolamenti, opera in conformita' agli obiettivi di cui alla parte terza decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e uniforma la propria attivita' a criteri di efficienza, efficacia, economicita' e pubblicita'. 2. L'Autorita' di bacino e' l'autorita' competente ai sensi dell'art. 3 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 e dell'art. 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n.49. A tal fine il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede a comunicare alla Commissione europea ai sensi dell'art. 3 paragrafo 9 della direttiva 2000/60/CE e dell'art. 3 paragrafo 2 della direttiva 2007/60/CE i cambiamenti delle informazioni presentate e le ulteriori modifiche intervenute entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. 3. Lo Statuto dell'Autorita' di bacino, approvato ai sensi dell'art. 6, disciplina e dettaglia le funzioni degli organi dell'Autorita' e le relative modalita' di funzionamento.